Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/172

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PROGETTO DI LEGGE. DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1. La direzione degli studi militari e degli stabilimenti dello Stato destinati all’istruzione ed educazione dei giovani che si propongono di seguire la carriera militare nel servizio di terra e di mare, appartiene al Ministero delia guerra e marina. Art. 2. Una deputazione, che sarà denominata Consiglio superiore d’istruzione ed educazione militare, coopera col ministro a promuovere il migliore andamento di questo ramo di pubblico servizio. Art. 3, Gli instituti militari infranominati saranno riordinati sulle basi della presente legge. Art. 4. Sarà ulteriormente provveduto per legge all’ordinamento delle altre parti dell’educazione ed istruzione militare che non sono in questa legge contemplate, e singolarmente per quelle d’istituzioni o scuole ne’ corpi o nei presidi! dell’esercito o altri particolari a beneficio di militari o di loro prole, di ambo i sessi, nei modi e nelle condizioni che saranno sancite. TITOLO I. ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE. Art. 8. Il Consiglio superiore d’istruzione ed educazione militare sarà composto nel modo seguente: li comandante generale dell’artiglieria; Il comandante generale del Genio militare; Un uffiziale generale della regia marina ; Due ufficiali generali di fanteria o cavalleria ; Un ufficiale generale o colonnello di stalo maggiore; Tre persone estranee alla milizia, scelte fra i professori d matematica, fisica e lettere dell'Università di Torino, ed anche fra i professori emeriti dì tali scienze ; Un ufficiale del grado di capitano per fare le funzioni di segretario. Art. 6. I comandanti e direttori delle scuole'e degli instituti militari, un intendente militare, un membro del Consiglio superiore sanitario potranno essere chiamati ad assistere alle adunanze del Consiglio, ma non avranno voto se non consultivo. Art. 7. La nomina dei membri del Consiglio sarà fatta con decreto reale, e s’intenderà durativa per tre anni, trascorsi i quali potranno anche essere confermati. Art. 8. La sede del Consiglio sarà in Torino presso il Ministero di guerra. La presidenza sarà deferita all’ufficiale più elevato in grado, ed, a parità di grado, al più anziano. Art. 9. Questo Consiglio si adunerà regolarmente in sul cominciare d’ogni trimestre, ed ogni altra volta che ne riceverà avviso dal suo presidente. Art. 10.11 Consiglio delibererà a pluralità di suffragi. Affinchè però le sue deliberazioni siano valide, sarà necessario che intervengano all’adunanza almeno cinque membri, fra i quali tre militari. Nel caso di parità di voti prevarrà quello del presidente. Di ciascuna deliberazione sarà sempre inviata dal presidente copia autentica al ministro della guerra. Art. li. Le attribuzioni de! Consiglio superiore di educazione ed istruzione militare saranno : a) Esaminare i programmi dei corsi, la ripartizione degli studi, e proporne al Ministero l'approvazione, colla speciale incombenza di far osservare qual massima quella di restringere le materie d’insegnamento tanto riguardo al vario numero loro, quanto nella estensione di caduna, riducendole alle più necessarie e tali che possano essere studiate con frutto, e ben intese e ritenute dalle comuni capacità degli allievi ; b) Formare le liste degli esaminatori annui, e determinare la ripartizione degli esami; e) Formolare le basi degli esami ministeriali annuali; d) Esaminare le liste di promozione degli allievi e quelle dei candidati per l’ammessione, ed emettere il suo avviso sulle medesime ; e) Procedere ad ispezioni ordinarie e straordinarie delie scuole ed instituti militari, e anche degli esami o delle lezioni affine di accertarsi dell’andamento degli studi, dell’educazione e della disciplina, e sentire le doglianze che potessero venir fatte; /) Proporre al Ministero i miglioramenti che ravvisa necessari nei sistemi d’insegnamento e di disciplina; g) Esaminare le proposte per le nomine del personale addetto all’insegnamento ; h) Proporre le misure disciplinari relative al personale addetto alle scuole ed instituti militari, sia direttamente, sia in seguito a rapporto dei comandanti degli instituti stessi ; i) Esaminare le proposte provenienti dai comandanti e dai Consigli d’istruzione degli istituti e scuole; k) Esaminare le domande e le proposte per la concessione di pensioni gratuite ; l) Infine, curare l’esatta osservanza della presente legge. Art. 12. Sarà facoltativo a ciascun membro del Consiglio di visitare le scuole ed instituti militari in qualunque ora, per riconoscere l’andamento delle cose, ma non potrà in quelle visita esercitare autorità alcuna. Art. 13. La nomina a membro del Consiglio superiore non esimerà dall’esercizio contemporaneo della carica di cui ciascuno di essi si trovi evenga rivestito, nè darà ragione ad alcun assegnamento oltre quello di cui si trova provvisto. Art. i4. Il presidente ed i membri di questo Consiglio, qualora procedano ad ispezioni fuori dell’ordinaria loro residenza, avranno ragione ad essere rifatti delle spese incontrate, ne’ modi praticati per gli ispettori di fanteria. Art. 18. Il segretario aiutato, ove d’uopo, da qualche scrivano dell’ufficio del Ministero, avrà l’incombenza di estendere le deliberazioni e di attendere a lutti i lavori di scritturazione e di cancelleria. TITOLO II. ACCADEMIA MILITARE. Capo I. — Ordinamento. Art. 16. L’Accademia militare è destinala a formarei giovani che aspirano ad essere ufficiali del regio esercito a norma della legge 13 novembre 1853 sull’avanzamento. Art. i7. Sarà stabilita in un locale fornito gratuitamente dai Governo, e capace di ricevere almeno 280 allievi. Art. 18. Per essere ammessi nell’Accademia i giovani dovranno, all’epoca del loro ingresso, essere nell’età dai 18 anni compiti ai 18, avere l’attitudine fisica pel servizio militare è riunire le condizioni d’ammissibilità che saranno richieste