Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/175

Da Wikisource.

Art. 85. Sarà compilato per cura del ministro della guerra un regolamento di disciplina da osservarsi neirinterno dell'Accademia e da approvarsi con decreto reale. Art. 86. Però le punizioni da infliggersi agli allievi, secondo la gravità deieasi, non potranno essere che Se seguenti : а) Ammonizione privata del comandante; б) Privazione d’uscire daìi’Accademia ; c) Segregazione dai colleglli in celia isolata, estensibile a 8 giorni, dei quali tre possono essere a solo pane ed acqua ; d) Ammonizione innanzi all’intiera sezione ; e) Ammonizione ail’ordine del giorno ; f) Rinvio dall’istituto. I genitori, e in loro mancanza coloro a cui è affidata la tutela dell’allievo, saranno informati di qualsiasi punizione. Art. 57. Tutte le punizioni, meno l’ultima, saranno inflitte a giudizio del comandante cui è intieramente affidato il dirigere l’educazione degli allievi. La punizione e) potrà cumularsi con quella c), massime se si tratta di recidivi. Per nessun caso di punizione sarà dispensato l’allievo dall’intervenire alia scuola, salvo i tre giorni di cui a lettera c). Art. 58. L’allievo che dovrà essere ammonito all’ordine del giorno sarà privato dei gradi militari, e delie distinzioni scolastiche di cui fosse fregiato. Art. 59. Quando la condotta di un allievo sia affatto incorreggibile, o mostri un animo perverso che possa essere pernicioso pei compagni, sarà questo il solo caso di proporre la di lui espulsione dall’istituto; per tale oggetto il comandante invierà al Ministero i documenti che lo comprovino, ed il ministro !i farà esaminare da! Consiglio superiore d’istruzione ed educazione militare, cui sarà commesso di giudicare dopo avere assunto quelle informazioni che meglio crederà per appurare i fatti, e dopo avere sentito l’allievo, e, se occorre, anche i parenti. titolo in. SCUOLA D’ARTIGLIERIA E GENIO. Art. 60. L’attuale scuola complementare degli uffiziali delle armi speciali sarà soppressa, ed in sua vece verrà istituita una scuola speciale d’artiglieria e Genio. Art. 61. Il corso di questa scuola durerà tre anni, e vi s’insegneranno le materie indicate nell’annesso elenco C. Art. 62. Il ministro della guerra fisserà ogni anno i! numero degli allievi da ammettersi in proporzione dei bisogni dell’esercito. Art. 63. Per essere ammessi a questa scuola bisognerà avere riportato almeno due terzi dei punti prescritti per gli esami di uscita dall’Accademia ; l’ammissione però dei postulanti avrà luogo per ordine di merito risultante da quegli stessi esami. Art. 6U. i militari i quali contano un anno di buon servizio in un corpo di truppa, e non abbiano oltrepassato l’età di 22 anni se semplici soldati, e di 25 anni se sott’uificiaii, saranno ammessi a concorrere per la scuola d’artiglieria e Genio, purché subiscano gli esami prescritti per i tre anni di corso nell’Accademia affine di conseguire il grado di sottotenente. Art. 65. Gli allievi che saranno ammessi alla scuola d’artiglieria e Genio saranno considerati come sottotenenti delle armi speciali, e ne godranno lo stipendio, ma conteranno in soprannumero nei corpi anzidetti. Art. 66. Gli allievi che supereranno gli esami di uscita da questa scuola, saranno promossi a luogotenenti nsH’artigìie» ria o nei Genio, però non ne conseguiranno l’effettività se non a mente della legge sull’avanzamento. Coloro che non potranno superare gli esami di usciia, o che fossero rimandati due volte negli esami d’un medesimo corso annuaìe, saranno trasferiti alia fanteria o alla cavalleria, e prenderanno in queste armi il posto che loro sarebbe spettato secondo il grado di merito acquistato allo uscire dall’Accademia. Art. 67, Gli allievi delia scuola d'artiglieria e Genio saranno accasermali colle regole osservate dagli uffiziali di presidio nei forti, viveranno a mensa comune, ed osserveranno il regolamento speciale che sarà approvato con decreto reale per questa scuola. Sarà però facoltativo al comandante generale dell’artiglieria di dispensare gli allievi del terzo anno di corso dalla mensa comune; in questo caso non sarà loro applicabile la disposizione dell’articolo seguente. Art. 68.Dello stipendio assegnato a questi uffiziali, la somma di 800 lire servirà per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione e servitù, il rimanente resterà a loro disposizione, e con esso saranno tenuti di provvedere al proprio vestiario ed al mobiglie della camera. Art. 69. La direzione superiore di questa scuola sarà affidata al comandante generale dell'artiglieria, il quale avrà sotto i suoi ordini, per ia direzione interna, un uffiziale superiore della stess’arma o del Genio. Art. 70. Il personale di governo e sorveglianza consterà di: 1 direttore(uffiziaie superiore); 2 capitani (uno d’artiglieria, uno del Genio); I aiutante maggiore (luogotenente d’artiglieria); 1 uffiziale contabile; 2 sergenti scrivani ; k sergenti (veterani d’artiglieria o Genio). Art. 7t. L’insegnamento scientifico è affidato in parte a professori civili, ed in parte ad uffiziali appartenenti alle varie direzioni e stabilimenti d’artiglieria e ad uffiziali dei Genio; l’insegnamento pratico, a quegli stessi uffiziali e ad altri dei reggimenti d’artiglieria. Art. 72. U personale insegnante sarà composto di: 3 professori civili di matematica e fisica, nei loro diversi rami ; 8 professori militari. I professori civili saranno per lo stipendio assimilati a quelli di prima classe dell’Accademia, i professori militari continueranno a fruire dello stipendio assegnato al loro grado, ed inoltre avranno un soprasoldo annuo di lire 600 per cadano. Art. 73. La scuòla d’artiglieria e Genio è sottoposta alla ispezione del Consiglio superiore d’istruzione ed educazione militare, come qualunque altro instifuto militare. II regolamento di cui all’articolo 67 determinerà le norme da seguirsi nell’insegnamento e negli esami, e le relazioni periodiche che dovranno esistere tra la direzione delia scuola ed il Consiglio superiore. TITOLO IY. COLLEGIO LEI FIGLI DEI MILITARI. Art. 7U. Il collegio pei figli dei militari avrà per istituto di educare ed istruire i figli dei sott’ufficiali e soldati dell’esercito di terra e dell’armata di mare. Esso potrà ricevere anche figli d’altre persone, le quali preferiscano quest’isti'ato per la educazione deila propria prole.