Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/176

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I! numero complessivo degli aìunai da riceversi potrà giungere a 550. Art. 78.1! collegio sarà governato militarmente secondo un regolamento, da approvarsi con decreto regio, nel quale saranno pure indicate le norme per l’ammissione degli alunni. Art. 76. Si riceveranno gii alunni dell’età di 7 anni fiuo a quella di 16, e potranno starvi fino al 18, come infra. Essi saranno divisi in due categorie, la prima comprenderà gli alunni aventi l’età dai 7 anniai 16, la seconda quelli dai 16 ai 18. Art. 77. Dai 7 ai 16 anni, tutti indistintamente riceveranno l’istruzione primaria, la quale comprenderà le seguenti materie : Lettura, scrittura, calligrafia, lingua italiana, regole ed esercizi del comporre, geografia, storia nazionale, nozioni eleinentari di fisica generale, aritmetica, sistemi dei pesi e misure, prime nozioni di geometria, disegno lineare, istruzione morale e religiosa. Art. 78. Oltre i 16 anni saranno solamente ammessi a continuare ne! collegio gli allievi i quali vogliono intraprendere la carriera militare, ed a cui vi siano giudicati idonei ; in questo secondo caso dovranno, col consenso dei genitori o tutori, contrarre una ferma obbligatoria di 10 anni, da compiersi per due anni nei collegio stesso, e per otto anni in un corpo del regio esercito, sempre quando si conservino atti al servizio militare. Art. 79. Ai giovani arruolati come nell’articolo precedente s’insegnerà : La lingua francese, la geometria teorico-pratica, gii elementi di fortificazione campale, e di artiglieria, la contabilità militare, e tutto ciò che può condurli a diventare distinti sott’ufficiali. Sarà pure instituita una scuola di musica per quei jgiovani della seconda categoria i quali aspirino a diventare suonatori militari. Art. 80. Tutti gli alunni dovranno essere ammaestrati negli esercizi militari, nella ginnastica e nuoto, nella scherma, gradatamente in proporzione dell’età. Art. 81. Compiuto il diciottesimo anno d’età, ed il corso del collegio, gli alunni saranno destinati ai diversi corpi doll’esercito per compiervi la ferma ordinaria di otto anni quali volontari, ove dopo sei mesi di lodevole servizio potranno essere promossi a caporali, a norma della legge sull’avanzamento. Art. 82. La pensione annuale per ogni alunno sarà di 368 lire, e con essa si provvederà a tutte le spese di vitto, vestito, illuminazione, studio, famigli e cura medica. 11 locale sarà provveduto e mantenuto gratuitamente dallo Stato in luogo salubre e adattato allo sviluppo delle fisiche facoltà giovanili. Ogni alunno al suo ingresso dovrà pagare ia somma di cento lire pel primo corredo. Art. 83. 11 Governo pagherà duecento pensioni gratuite da assegnarsi esclusivamente ai figli dei sott’ufficiaii e soldati in attività di servizio, ovvero invalidi o veterani, dando però sempre ia preferenza ai figli dei militari indicati nell’articolo 29 della legge 27 giugno 1850. Art. 84. Mancando aspiranti di quelli contemplati nell’articolo precedente, si potranno le pensioni gratuite disponibili concedere anche ai figli dei militari giubilati, d’impiegati dipendenti dai dicasteri di guerra e marina, e di sott’uftìciali congedati, ina in questi due ultimi casi non potrà essere assegnata a carico dello Stato se non la metà della pensione, e l’altra metà sarà a carico dei parenti. Art. 88. 1! personale di governo e sorveglianza sarà composto di : 1 comandante (colonnello o tenente colonnello); 1 maggiore vice-cotnandante e direttore degli studi; 2 capitani istruttori militari; t aiutante maggiore ; 1 uffiziale d’amministrazione ; 6 uffiziali di governo (3 luogotenenti, 3 sottotenenti); 1 direttore di spirito ; 2 medici militari ; 1 foriere maggiore (contabile) ; 6 furieri per governo (veterani) ; 2 sergenti scrivani ; 1 caporale tamburino ; 8 tamburini ; 10 ordinanze (sergenti veterani). Art. 86. Per l’istruzione vi saranno: 4 professori di grammatica; 2 professori di storia e geografia; 3 professori di aritmetica e geometria; 2 maestri di calligrafia; 1 maestro di scherma; 1 maestro di ginnastica e nuoto; 1 capo musica ; 6 maestri di musica. Tutti gl’impiegati poi dello stabilimento saranno tenuti di prestarsi all’istruzione a seconda della loro capacità. Art. 87. Gii stipendi ed i vantaggi tanto del personale di governo, quanto di quello destinato all’istruzione saranno taii quali risultano dall’annesso specchio. Questi stipendi saranno pagati sul bilancio della guerra, ed a tale oggetto sarà stanziata annualmente la somma di lire 63,773. Art. 88. Nel collegio sarà inslituito per regio decreto un Consiglio d’istruzione a similitudine di quello stabilito per l’Accademia militare. Saranno pure applicate al collegio, colle variazioni richieste dalle sue condizioni speciali, le norme di disciplina state prescritte per la stessa Accademia. Art. 89. Si osserveranno per l’amministrazione del collegio le regole di contabilità vigenti per l’esercito, come se si trattasse di un battaglione isolato. Disposizioni transitorie. Art. 90.1 convitti nazionali dello Stato saranno governati militarmente secondo uno speciale regolamento da approvarsi con decreto reale, sulla proposta dei ministri dell’istruzione pubblica e delia guerra. Art. 91, 1 presidi ed i censori delia disciplina dei convitti ora detti dovranno essere militari, e la laro nomina sarà sottoposta alla regia approvazione dal ministro dell’istruzione pubblica sulla proposta di quello delia guerra. Art. 92. I militari che saranno chiamati a servire nei convitti nazionali conserveranno la pensione di cui godono al momento della loro nomiaa, ed inoltre riceveranno sul bilancio dell’istruzione pubblica un soprasoldo da determinarsi con decreto reale. Art. 93.11 ministro della guerra avrà facoltà di assicurarsi che nei convitti nazionali si mantiene l’istruzione militare in conformità dei regolamento indicato nell’articolo 92 della presente legge. Art. 94. Con speciali provvedimenti sarà statuito, a riguardo dei giovani che si troveranno già ammessi neil’Acca»