Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/226

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109. Per ogni altra instanza incidentale in esso giudieio L 2 50 110. Assistenza alla udienza per la risoluzione dell’incidente » 2 50 Iti. Per la instanza de! deliberatario ond’esser autorizzato a versare il prezzo nelle mani dei creditori (810) » 2 50 112. Per ia instanza fatta da alcuno dei creditori onde sia ordinata la versione ed impiego del prezzo dovuto dal deliberatario (84i) » 2 50 113. Per proporre ia nullità deli’arresto per ragioni di merito (858)  » 5 » 114. Idem per mancanza di formalità (857). » 2 50 115. Ricorso pei rilascio del debitore arrestato (865 e 866) » 2 50 116. Per assistere alia dichiarazione di consenso al rilascio (862)  » 1 50 Capo IV. — Procedimenti speciali. 117. Per ogni ricorso da presentirsi a! tribunale, presidente o giudice commesso nelle materie che sono l’oggetto dei procedimenti speciali contemplati nel libro 5, sarà dovuto il diritto di * 2 50 Se per la compilazione di fati ricorsi si dovrà impiegare un tempo maggiore di ore due, sarà regolato 11 diritto a rata di vacazione. 118. Per l’assistenza aila udienza del tribunale in cni dovrà trattarsi ia spedizione degli affari contemplati nel presente capo » 5 » 119. Per gii alti risguardanti il giudieio di purgazione degli immobili saranno dovuti gli stessi diritti stabiliti pel giudieio di subastazione. 120. Per le proposizioni di rivccazione o dell’azione civile contro i giudici od altri uffiziaii pubblici » 5 » Capo Y. — Vacazioni. I! dritto di vacazione, oltre ai casi specialmente contemplati nei paragrafi precedenti, è dovuto:

1° Per l’assistenza agii esami davanti un giudice commesso o delegato, comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatorii presentati a! giudice esaminante, e generalmente tutto ciò che riebbe riferirsi ne! verbale dell’esame;

2° Per l’intervento alle visite giudiciaìi ;

3° Per l’assistenza ai verbali relativi, alla verificazione delle scritture ed all’istruttoria per la falsità dei documenti, eccettuati gii atti specialmente contemplati nei capi precedenti ; e per l’assistenza ad ogni operazione di perizia, purché questa segua in presenza dei giudice commesso o delegato. Se non avvi ia presenza del giudice, il dritto di vacazione non è ammesso in tassa a carico della parte condannata.

4° Per l’assistenza agli atti di esecuzione sui mobili e crediti, e sugli immobili iu via di aggiudicazione o rivendicazione. In tali casi però si diritto è a carico de! creditore instante,

5° Per ia compilazione e concordio dei rapporto in iscritto. I! giudice commesso, nell’atto che firmerà i! rapporto, tasserà il lavoro a rata di vacazione.

6° Per l’assistenza alle operazioni del notaio commesso per la divisione. La vacazione intera è di due ore ed i! dritto per cssj è di ......... L. 5 » Capo VI. — Dritti di copia. È dovuto al procuratore il dritto di levatura o di copia in ragione di centesimi 40 per ciascun foglio di due pagine col numero di linee e di sillabe prescritto dagli articoli 5 e 16 delia legge 9 settembre 1854, sia per le copie delle sentenze ed ordinanze e verbali che debbono intimarsi o notificarsi al procuratore contrario, ovvero alla parte nella forma prescritta dalie citazioni, che per gli originali e copie delle cedole che debbono intimarsi da procuratore a procuratore; come pure perle copie dei documenti prodotti in causa, dei quali siasi offerta ia visione, qualora si tratti di documenti originati. Non è dovuto alcun dritto di scritturazione o levatura per gli originali dei ricorsi che si presentano ai tribunali, presidenti o giudici comi£,essi. ♦ TITOLO TERZO. Degli onorari dovuti ai procuratori avanti alle Corti d'appello. CAPO UNICO. Per le cause di competenza delle Corti d’appello, i procuratori esigeranno gli stessi dritti stabiliti pei procuratori davanti ai tribunali provinciali coll’aumento de! quinto. TITOLO QUARTO. Capo Unico. — Onorari dei periti. Art. t. L’onorario dei periti per le operazioni a cui procedono di commissione delie autorità giudiziarie nelle materie ciyiii è regolato per ogni vacazione di due ore. secondo ia varia loro residenza, come segue: t° Agii ingegneri idraulici, architetti civili, professori di chimica e di altre scienze, ai notai e liquidatori: Nelle città ove siede una Corte d’appello . . . L. 6 » Nelle città ove siede un tribunale provinciale . » 5 » Nelle altre città e nei comuni » 4 »

2° Ai misuratori, agrimensori, estimatori, calligrafi, assaggiatori d’oro e d'argento, farmacisti e droghisi!: Nelle città ove siede uria Corte d’appello ...» 4 » Nclìe città ove siede un tribunale provinciale » 3 » Nelle altre città e terre » 2 »

5° Agii altri periti : Neiie città ove siede una Corte d’appeilo ...» 2 » Nelle città ove siede un tribunale provinciale . » i 75 Nelle altre città e comuni » i 50 Art. 2. L’onorario dei periti sarà dovuto a rata di vacazione come sopra, anebe pei tempo che essi avranno dovuto impiegare nell’eseguimento delie loro incombenze fuori della presenza de! giudice e delle parli. Nei caso di trasferta da! luogo di loro residenza a distanza maggiore di 2 chilometri e mezzo, il dritto di vacazione sarà loro dovuto anche pel tempo consumato nelfandsfa e ne! ritorno. Àrt. 3. Per le operazioni eseguite alia presenza del giudice, la tassa degli onorari a rata di vacazione si farà dallo stesso giudice nella chiusura di ogni verbale, nel quale dovrà notarsi S’ora in che avranno incominciato le dette operazioni sul luogo, e quella in cui avranno avuto termine, fattavi eziandio menzione del tempo necessario ai viaggio. Rispetto ai lavori eseguiti dai periti fuori della presenza dei giudice, dovranno essi dichiarare il numero delle vaca-