Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/227

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zioni impiegatevi ne il’a Ho che presenteranno la loro relazione. Art. 4. Le Corti, i tribunali ed i giudici avranno facoltà di moderare, secondo !e circostanze, gli onorari dei periti per le operazioni contemplate nelPalinea dell'articolo precedente, e potranno anche deferire ad essi periti, sia d’uffizio che ad instanza delle parti, il giuramento sulla quantità del tempo che diranno di aver impiegato nel loro lavoro. Art. 8, I notai, per le operazioni relative alle divisioni contemplate ne! capo IV, tit. XI, lib. V del Codice di procedura civile, saranno corrisposti a rata di vacazione, secondo la norma stabilita come sopra per le perizie. Per gli atti di vendita dei mobili pignorati, e per le vendite volontarie dei mobili spettanti ai minori, esigeranno i dritti determinati dalia presente tariffa pei segretari deile giudicature di mandamento. Quanto aiìa vendita degl’immobili dei minori, e per ciò che sia degli atti che, a tenore dei capo li, tit. V, iib. V di detto Codice, debbono precedere la vendita, esigeranno ugualmente i dritti stabiliti pei detti segretari; e per l’alto di vendita all’incanto esigeranno i dritti stabiliti dalla tariffa notariale. Art. 6. ! depositari di documenti, pei loro intervento alle operazioni contemplate nei titoli XIV' e XV del libro II di detto Codice di procedura civile, saranno corrisposti a rata di vacazione, secondo la rispettiva qualità del loro uffizio, oltre al dritto della copia nel caso contemplato dall’articolo 383. SEZIONE TERZA. Dell’indennità ai testimoni ed alle parti, e delle trasferte. TITOLO PRIMO. Indennità ai testimoni ed alle parti. Art. i. I testimoni che, o volontariamente o citati coaipariranno a deporre nelle cause civili, e che ne faranno instanza, finita la loro deposizione, avranno dritto ad una indennità, la quale sarà determinata o da! tribunale o da! giudice esaminante, avuto rispetto al loro stato o profes sione ed alle altre circostanze. II muminum di tale indennità sarà di lire 10 per cadun giorno di viagg’O e di soggiorno, ed il minimum di lire due, olire alle spese per l’andata e ritorno, in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, trovandosi il testimonio aìla portata delie ferrovie, e di centesimi 7 per le altre strade. Il pagamento dell’indennità stabilita dal tribunale o dai giudice dovrà essere immediatamente eseguito dalia parte che avrà fatto istanza per la trasferta dei testimonio. Art. 2. Nei casi in coi i tribunali o giudici saranno per aggiudicare una indennità a titolo di danni ad alcuna delle parti, a motivo della trasferta che abbia dovuto eseguire per un atto in cui fosse necessaria la sua presenza, tale indennità sarà regolata secondo le nonne stabilite nell’articolo precedente. TITOLO SECONDO. Indennità per le trasferte. Art. 1. Per ia trasferta di un membro della Corte di appello o de! tribunale provinciale e dei rispettivi segretari fuori della città in cui sieda la Corte o tribunale, le parti dovranno provvedere convenienti mezzi di trasporto, o soddisfare alle spese occorrenti, sia che il trasporto venga operato co mezzo delle vie ferrate, sia che debbano noleggiarsi all'uopo vetture a tiro di cavalli. Art. 2. Per ogni giornata di soggiorno fuori de! luogo di loro residenza ed in contemplazione delle altre spese causate dalia trasferta, i membri delle Corti d’appello e dei tribunali, non che i rispettivi segretari, avranno diritto ad un’indennità di L. 10 » Se però tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l’indennità auzidetta sarà dovuta per la sola metà. Art. 3. Per la trasferta dei giudici di mandamento e dei loro segretari a distanza maggiore di 5 chilometri, sarà dovuta a ciascuno di essi l’indennità di . . . » 7 50 E per ogni giornata di soggiorno » 6 » Se la trasferta avrà luogo ad una distanza maggiore di 2 chilometri e mezzo, e minore di 8, l’indennità per la trasferta sarà di » 3 78 E se tra :! viaggio ed il soggiorno non si sarà dovuto impiegare un tempo maggiore di ore sei, Pia* denrtità per le altre forzose sarà di » 3 » Art. 4. Ai procuratori, ed ai periti che sono ingegneri, architetti, notai, professori di chimica o di altre scienze, non che ai misuratori, agrimensori ed aliri delia medesima categoria, quando non saranno provvisti di vettura e di cibaria dalle parti, saranno dovute le stesse indennità stabilite pei giudici e pei segretari. Agii altri periti saranno dovute tali indennità sotto la deduzione di dae quinti. Art. 8. Agli uscieri per le loro trasferte nei casi contemplati negli articoli 1 e 2, se il loro intervento è ordinato, è dovuta l’indennità di  » E quando si impiegano meno di ore sei ... » 3 » Nel caso contemplato aìl’articolo 3 sarà loro dovuta l’indennità ragguagliata ai due terzi di quella fissata pei giudici e pei segretari. Disposizioni generali. Art. i. Le vacazioni sono di ore due, e per le medesime si esigeranno le somme a luogo a luogo indicate nella presente tariffa, cioè: i° Giudici di mandamento L. 6 »

2° Segretari di mandamento . o 4 »

3° Segretari dei tribunali provinciali

5° Segrelari delle Corti » 6

5° Uscieri presso i giudici di mandamento . . » 3

6° Jd. presso i tribunali provinciali ...» 4

7° Id. presso le Corti . . » 8

8° Procuratori presso i tribunali » 5

9° Procuratori presso leCorli 10. Periti, come nel titolo IV, sezione II. L’andata e ritorno si computa in ogni caso a seconda del prescritto dall’articolo 2 di detto titolo e sezione. Art. 2. Non si potrà in alcun caso percepire più di quattro vacazioni per giornata. Art. 3 I segretari potranno esigere dalla parte instante il deposito dei diritti loro dovuti e della carta bollata, sia per le copie di cui saranno richiesti, che per ogni altro atto spettante al loro uffizio. Potranno anche, nel caso debba eseguirsi la trasferta dell’ufficio fuori del luogo di sua residenza, esigere il deposito delie spese relative. Art. 4, Quando i segretari saranno richiesti di spedire