Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/230

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riffa del 96 aprile 1848 pei segretario del magistrato di Cassazione è relativa al regolamento di procedura nanti questo magistrato, il quale non fa parte del Codice di procedura civile cui è relativa la nuova tariffa delia quale si tratta; che d’altronde la suddetta tariffa del 26 aprile 1848, essendo combinata con lo stipendio fisso che fu assegnato al segretario dello stesso magistrato, non si potrebbero accrescergli i dritti di segreteria e di copia, senza che si vedesse se, e di quanto converrebbe ridurgli lo stipendio fisso, la qual cosa non sarebbe opportuna in questa legge; che è ben vero che lo stipendio del segretario dei magistrato di Cassazione fu ridotto da lire 10,000 a lire 7800, ma questa riduzione essendo stata la conseguenza della riduzione fattasi allo stipendio dei presidenti e dell’avvocato generale, non potrebbe dispensare la Camera, nel caso che si aumentassero i suddetti diritti, di esaminare la premessa questione; la Commissione ha perciò unanimemente creduto di dover passar oltre, approvando pienamente il divisamento dei Ministero di rimandare la revisione delia tariffa per la segreteria del magistrato di Cassazione, all’epoca che si spera non lontana, in cui si tratterà dello stipendio a tutti i segretari e dell’incameramento dei loro dritti. Discusse tutte le questioni preliminari, la Commissione si è accinta ail’esame particolarizzato della tariffa medesima. Ma nel procedere a questo esame, avendo dovuto accorgersi che per potersi dare ragione deila tassa d’ogni articolo sarebbe stato necessario uno stadio lunghissimo, che non le era consentito dalia brevità del tempo concessole, onde possa questa tariffa essere approvata prima del prossimo venturo mese di aprile, e che si richiederebbero confronti e svariati elementi che difficilmente avrebbe potuto procacciarsi, crede che debbasi confidare all’esperienza la cura del perfezionamento della medesima, tanto più che il Codice stesso, al quale è relativa, non essendo stato approvato che in via provvisoria, e dovendo essere sottoposto a definitiva discussione nella Sessione del 1888, dovrà in allora essere riveduta eziandio la relativa tariffa, come viene espressamente dichiarato in questa legge medesima. Pochi sono quindi gli emendamenti che vi suggerisce alla tariffa progettata dal Ministero, e sono tali, che essa stima superfluo intrattenere ia Camera per darle una speciale spiegazione di ciascheduno; tanto più che quelli concernenti i dritti dei giudici di mandamento per gli atti di giurisdizione volontaria e gii onorari degli avvocati sono già spiegati nelle riferitevi discussioni preliminari, e gli altri o concernono alcune riduzioni, delle quali l’unica ragione si è l’essere sembrato alla vostra Commissione poter la tassa di quegli articoli equamente subirle, o contengono la riparazione di qualche errore seguito nella stampa del progetio del Ministero, od infine sono si ovvii che se ne comprende la ragione dalla semplice lettura. Essendo del resto tutti acconsentiti dal Ministero. Tre soli di essi ci paiono meritevoli di un breve cenno di spiegazione. Le soppressioni dell’alinea dell’articolo 52 del capo primo del titolo secondo deila sezione prima, in cui si dichiara che. se la causa non è chiamata all’udienza, non è dovuto al procuratore alcun dritto ; della seconda parte dell’articolo quarto del capo unico del titolo quarto della stessa sezione, nella quale si fa facoltà alle Corti, ai tribunali e giudici di deferire ai periti, sia d’ufficio, sia ad istanza delle ! parti, il giuramento sulla quantità del tempo che diranno di avere impiegato nel loro lavoro, e finalmente dell’articolo secondo delle disposizioni generali, il quale dichiara che non si potrà in alcun caso percepire più di quattro vacazioni per giornata» La Commissione ha pensato che, quando è ragionevolmente presumibile che la causa sia chiamata all’udienza, il procuratore essendo obbligato di recarsi e trattenersi nell’uditorio della Corte, tribunale o giudice, non sarebbe giusto il denegargli il compenso del tempo che impiega a tal uopo e che per lo più gli è causa di danno emergente assai maggiore del dritto che gli accorda la tariffa. Che la confidenza che la legge e le parti accordano ai periti deve dispensarli in qualunque caso dali’obbiigo di prestare il giuramento in conferma delia loro dichiarazione sulla quantità del tempo impiegato pel loro lavoro, e che d’altronde la prestazione di questo giuramento potrebbe rendere meno efficace e poco meno che illusoria ia salutare disposizione deila prima parte del medesimo articolo. Che infine dichiarare nella legge non si potrà in alcun caso percepire più di quattro vacazioni per giornata, si è lo stesso che vietare che se ne faccia un numero maggiore, la qual cosa, non solamente sarebbe senza scopo, ma potrebbe anzi ben sovente tornare dannosa alle parti. Essa pertanto ha l’onore di proporvi, o signori, di approvare la tariffa ed il progetto di legge seguenti. Tariffa giudiziaria in materia civile. Articoli aggiunti o modificati dalla Commissione SEZIONE PRIMA. TITOLO PKIMO. Dì alcuni dritti dovuti ai giudici di mandamento,

2° Per ricevere ia dichiarazione di nomina di un tutore o curatore speciale a senso dell’articolo 250 del Codice civile L. 3 »

3° Per la deputazione di un curatore speciale nel caso previsto dall’articolo 897 di detto Codice . . » 3 »

4° Per l’atto di giuramento de! tutore .... » 2 »

8° Per l’atto di riconoscimento di prole naturale contemplato nell’articolo 180 del suddetto Codice civile » 3» 18. Per l’atto di esplorazione con informazioni per la riduzione dell’ipoteca legale delia moglie o di quella spettante ai figli di famiglia sui beni dell’ascendente a senso dell’articolo 2268 del Codice civile » 6 » 20. Per ricevere la relazione ed asseverazione del perito nelle dette materie non contenziose ...» 1 » 21. Pei decreto di permissione di vendita di effetti mobili, comprese le informazioni a tenore delle regie patenti 20 aprile 1830  » 5 » 23. Assistenza all’inventario dietro fallimento a rata di vacazione. Oltre i diritti sopra contemplati e quelli di trasferta accennati nell’ultima sezione, non possono i giudici di mandamento esigere alcun’altra somma, nè per gli atti di loro competenza, nò per quelli che fossero loro commessi. 24. Assistenza all’inventario tutelare nel caso contemplato dall’alinea dell’articolo 351 del Codice civile a rata di vacazione.