Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/229

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(vorremmo che non fosse mai accaduto) alcuna volta ii giudice ha forse dovuto porre nella bilancia che doveva librare la natura dei suo provvedimento, preparatorio o definitivo, io stalo bisognoso del suo segretario; che in fine il Governo non ha efficace azione nella scelta dei sostituiti e dei commessi nei quali, come in chiunque presti l’opera sua all’amministrazione della giustizia, è sempre da ricercarsi la capacità e la moralità prima dell’attività ed assiduità al lavoro. Se non che il Governo stesso ne era già convinto quando nell’anno 185ì presentava il primo progetto di legge pel riordinamento deila magistratura e dei pubblico Ministero, il quale comprendeva anche lo stipendio ai segretari ed ai sostituiti. E se la Commissione apprezza grandemente i motivi di parlamentare accorgimento, per cui nell’ultimo progetto il signor guardasigilli ha creduto di doverne staccare quesl’uitima parte, non può però a meno di osservare che d’allora in poi la necessità di siffatto provvedimento, lungi dall’essere scemata, è divenuta ancora maggiore e tale a non ammettere più tempo in mezzo; avvegnaché il Codice di procedura civile semplificando il procedimento delle cause avanti i giudici di mandamento e riducendolo a pochissimi scritti, quando ai i" del mese di aprile prossimo venturo il dello Codice andrà in vigore, i segretari della maggior parte delie giudicature non avranno più di che vivere. Non ignora ia Commissione !e difficoltà che possono mettersi in campo contro questa desiderata innovazione. Può forse pensarsi a porre tutti questi impiegati a carico del bilancio dello Stato, ed onerarlo delie loro giubilazioni ora che è sì oberato e che primo e principale studio del Governo e del Parlamento deve essere l’economia ? Non può egli dubitarsi se, quando i segretari e sotto-segretari sieno stipendiati, l’opera loro sarà ugualmente attiva ed assidua? Non è egli da temersi che questi dritti una volta incamerati, non producano più all'erario ciò che ora producono ai segretari? Qual sicuro ed efficace controllo si avrà per guarentire l’integrità e la non eccedenza delia percezione a favore dell’erario e nell’interesse delle parti? Non è per ora ufficio nè mandato della Commissione di additare in qual modo potranno vincersi tutte queste difficoltà: meglio di lei saprà il Governo trovare i mezzi più acconci a tal uopo. Le sia però lecito intanto di accennare, fra i mezzi possibili, lo stabilimento provvisorio di una cassa speciale di tutti i dritti incamerati, colla quale si farebbe fronte al pagamento degli stipendi dei segretari, sotto-segretari e commessi, stabiliti in proporzione delle risorse delia cassa medesima, ia quale verrebbe poi riunita a quella delle finanze quando queste guarentite dall’esperienza, assumessero definitivamente a loro carico i detti stipendi e le relative giubilazioni; ed una disparizione legislativa, o, se possibile, soltanto regolamentaria, colla quale fosse sotto severissime pene vietalo a tutti indistintamente i segretari di esigere alcun dritto, benché minimo, senza rilasciarne le contemporanee ricevute staccate da un registro a madre-fìglia tenuto in ogni segreteria, le quali ricevute dovrebbero sempre essere esibite per poter esigere il rimborso degli stessi dritti. Quanto poi aglionorari degli avvocali, ia Commissione considerava che se è vero che ia scienza e la eloquenza non sono per natura tassabili, e che non è gì usto che la parte vinta sia costretta di soddisfare al lusso delle aringhe della parte contraria, come osserva il signor ministro nella sua relazione, egli è per altra parte da riflettersi che nello stato attuale della legislazione e per molte altre cause, che non occorre accennare, il minislerio dell’avvocato essendo poco meno che indispensabile nella maggior parte delle cause, denegare intieSessione del 1853-51 — Documenti — Voi. 111. 222 ramente alla parte vincitrice il dritto di ripetizione degli onorari dell’avvocato, o siffattamente restringerla che vi - sìa sempre in ogni causa una positiva e grande disparità tra ciò che la parte vincitrice ha effettivamente speso e ciò che è solo in diritto di ripetere dalla parte vinta, sarebbe meno provvido ; avvegnaché ne risulterebbe in effetto un privilegio a favore della classe doviziosa sopra la classe meno agiata, la quale mentre avrà sempre maggior bisogno di valida difesa onde non essere soperchiata dall'altrui prepotenza, si troverebbe ben sovente nella dura alternativa o di non poter competere neila difesa col potente suo avversario, o di essere rovinata anche vincendo pienamente la causa. Conciliare queste due gravi difficoltà con trovare un mezzo termine, il quale per ischivare uno scoglio non vada urlare in un altro, è cosa ben difficile. Vari progetti furono ideati e proposti da ciascheduno dei commissari; ma sottoposti alla discussione, dovettero essere l’uno dopo l’altro abbandonati. Il sistema più razionale e più semplice sembrava quello stabilito dalle costituzioni de! 1770 di abbandonare pienamente ia tassa degli onorari dell’avvocato alla sua discrezione ed alla sua onoratezza, giacché, essendo egli l’arbitro assoluto dcìi’estensione del lavoro, la logica e l’interesse stesso dei litiganti vogliono che lo sia dei pari nel fissarne la rimunerazione; ma se ciò può e deve anzi per- necessità aver luogo tra l’avvocato e la parte, Sa quale richiedendo ii suo ministerio, ha in lui riposta ia piena di lei confidenza, evidentemente non potrebbe estendersi alla parte contraria, che non ha gli stessi motivi di confidenza nell’avvocato del suo avversario. E diffatti, egli è noto che malgrado ia ricordata disposizione delle costituzioni del 1770, in pratica sono frequenti, massime dinanzi i tribunali, le questioni fra le parti circa ia ripetizione degli onorari degli avvocati, questioni queste sempre dispiacenti agli avvocati che ne sono i! soggetto, per lo più senza saperlo, non che ai giudici chiamati a risolverle, e che importa di evitare nell’interesse delie buone relazioni sommamente desiderabili fra tutti coloro che hanno dalla società il sublime mandato di far trionfare la giustizia. Laonde, ogni cosa ben ponderata, !a Commissione ha dovuto farsi persuasa che non siavi miglior sistema di quello proposto dal Ministero in questa tariffa; estendendola però a tutti gli atti, nei quali sia a termini di legge richiesto od ammesso il ministerio o l'intervento dell’avvocato, ed approssimandola per quanto possibile alla realtà, onde minore riesca, nella pluralità delle cause, il timore che la parie vincitrice debba sempre rimanere perdente di una porzione notevole delle spese fatte per la sua difesa. Da ultimo, alcuni commissari notavano che la detta tariffa non si estende al segretario del magistrato di Cassazione, ed osservavano che confrontando questa nuova tariffa con quella che fu approvata pel segretario di detto magistrato col regio decreto delii 26 aprile 1 8i8, si vede che alcuni dritti dì segreteria o di copia ora stabiliti pei segretari delle Corti di appello trovansi maggiori di quelli che percepisce iì segretario del magistrato di Cassazione, la qual cosa dieevasi incongrua e contraria alle regole di gerarchia; e sollevavano pertanto la questione se la presente tariffa doveva estendersi eziandio alla segreteria del magistrato di Cassazione, o se almeno si dovesse con una disposizione generale, da inserirsi in questa legge, fare un aumento proporzionato ai dritti di segreteria e di copia pel segretario de! rilodalo magistrato onde portarli ad una lassa maggiore di quella che colla presente tariffa viene fatta pei dritti dì segreteria e di copia pei segretari delle Corti d’appello. Ma riflettendo che la speciale fa-