Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/235

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ogni riscossione fatta in contravvenzione al deposito della medesima, sotto pena delia restituzione e sotto pena altresì della sospensione ed interdizione dall’ufficio (pena questa che assai gioverebbe non fosse troppo raramente applicata), vi si aggiugne per soprassello il rifacimento dei danni. Non seppe guari l’ufficio farsi capace della opportunità e convenienza di quest’aggiunta, giacché, restituito l’indebitamente esatto, non è facile l’immaginare qual altro rifacimento possa francare la spesa d’un giudizio, che di via ordinaria non è nè semplice nè di corta durata, Meglio amerebbesi perciò che, tolto il rifacimento dei danni, dei quali o non mai o ben di rado sarebbe il caso, vi si surrogasse la restituzione del doppio del denaro malamente conseguito, da erogarsi per una metà al danneggiato, e da devolversi l’altra metà nel modo stabilito dalla vigente legge sulle pene pecuniarie. Giunta sarebbe al suo termine la presente relazione, se non occorresse d’inserirvi ancora poche parole intorno alle petizioni a! riferente venute. Due sano le mentovate petizioni: l’una degli uscieri deile giudicature della capitale, i quali altamente lamentano l’estrema tenuità dei diritti loro assegnati, massime per le citazioni verbali, senza che la tariffa loro fornisca d’altronde alcun reale compenso atto a portare nel complesso le loro retribuzioni a quanto basti al decente loro sostentamento ; la seconda degli attuari di Casale, i quali, posta a riscontro la maniera di vedere a loro riguardo dell’attuale guardasigilli con quella ben diversa manifestatasi dall’uno dei suoi precessori che li teneva per veri funzionari pubblici ed impiegati dello Stato, cui, in caso di soppressione del loro posto, fossero applicabili le benefiche disposizioni del noto regio biglietto de! 1855, chiedono essere provveduti, dal primo venturo aprile in poi, della pensione d’aspettativa, che affermano essere loro per giustizia ed equità dovuta. Alla petizione degli uscieri risponde l’osservazione a suo luogo fatta sul non doversi la misura dei diritti desumere d’altronde che dalla natura degli atti cui sono applicati, nè potersi i diritti aggravare sol perchè accumulati arrivino nella somma a procacciare all’uffiziale di giustizia tanto che sopperisca all’onesto suo sostentamento. S’aggiustino le retribuzioni alia natura degli atti retribuiti. A quanto in fin dei conti appaia mancante al condegno trattamento dell’uffiziale giudiziario supplisca il pubblico erario ; ed è ciò che l’ufficio centrale si confida non fallirà di succedere per cura dei Governo senza attendere la revisione della tariffa onde non costringere alcuno degli uffiziali di giustizia a stentar la vita nel tempo intermedio : cosa questa troppo abborrente da giustizia ed equità, che vogliono assicurato ad ogni pubblico ulìiziale un provento rispondente ai bisogni della vita nei limiti d’una conveniente mediocrità. In ordine poi agli attuari, se tant’è ch’essi non possano nel rigore dei termini qualificarsi pubblici funzionari ed impiegati, 3otto quale aspetto pur paiono essere stati considerati nelle leggi invocate da quei di Casale nella summentovata lor petizione, moltissimo per vero a simiglianle condizione si accostano, e sta inoltre a loro favore una potentissima ragione di equità, la quale mal soffre che persone invecchiate nell’esercizio di funzioni, che le facevano sicure di ricavarne da campar decentemente la vita in modo conforme alla loro social posizione, siano, senza niuna colpa avervi, gittate ad un tratto esse e le loro famiglie nello stato di miserevole indigenza. Conchiude perciò il riferente, a riguardo degli attuari, come già altra volta in somigliante occasione conchiudeva pel rinvio delia petizione ai signor ministro guardasigilli, onde, presa nella debita considerazione la domanda, dia sopra essa quei provvedimenti che stimerà opportuni è convenienti. Signori, l’adozione pura e semplice delia legge, che, come ben vedete, dalle premesse direttamente scaturisce, quella appunto si è che noi abbiamo l’onore di proporvi per incarico avutone dall’ufficio centrai e perfettamente unanime, come pienamente concordanti sul proposito erano siati gii uffizi che ebbero ad eleggerlo. Sanzione delie penalità ai trasgressori deile discipline die regolano la escavazione delle arene lungo le spiaggie marittime. Progetto di legge presentato alla Camera Pii dicembre 1854 dal ministro della marina (La Marniera). Signori! — Destinate quaìi sono le spiaggie all’uso esclusivo della marina, vogliono essere conservate all’esercizio della pesca, delle costruzioni navali ed al movimento del commercio e della navigazione. In questo scopo il regolamento sui porti e spiaggie annesso alle regie patenti de! 24 novembre 1827 fece prescrizioni all’articolo HO per impedire che, tanto nella escavazione delle arene e ghiaie, come nella occupazione delle spiaggie, si commettessero abusi che le sottraessero al comodo ed al vantaggio delie arti e dei traffici marittimi. La fabbricazione però che andò di mano in mano dilatandosi nei paesi del litlorale e che in modo veramente straordinario si è sviluppata nello interno e nei dintorni di Genova, ove grandiose sono le opere pubbliche e private che già sorsero e che stanno tuttora in corso di eseguimento, tale recò un consumo di arene e di ghiaie che le adiacenti spiaggie ne furono devastate senza riguardo ai luoghi nei quali pella sicurezza dei fabbricati, ne è interdetto i’escavamento. L’applicazione di una multa, unica penalità che il disposto del citato articolo 119 metta in facoltà degli amministratori di marina e dei capitani dei porti e spiaggie di usare verso i contravventori, non varrebbe a contenerli, tanta è la foga con cui si fanno a commettere l’esiziale operazione. All’insulto, che in modo cosi flagrante vien fatto alla legge, al pregiudizio che il digradamento dei siti arenili apporterebbe agli usi marittimi, ed alle calamità che ad ogni infuriar di procella possono funestare ahuna delle popolazioni litorane e specialmente quella di Sampierdarena, le cui abitazioni, ai contatto quasi del mare, maggior ne patiscono ingiuria, altro rimedio non si scorge più efficace che quello di stabilire una maggior sanzione penale da infliggersi ai trasgressori delle discipline che regolano la escavaz.ione delle arene. Egli è a quest’effetto che il ministro ha l’onore di presentare all’approvazione della Camera il seguente PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. E proibito di scavare arene, ghiaie e pietre lungo il litorale e su tutto il terreno al! u v i a lo che si denomina spiaggia, senza il permesso in iscritto dei capitani dei porti e spiaggie dei rispettivi circondari o degli ammin;S(ratori di marina che ne fanno le veci.