Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/38

Da Wikisource.

delle altre, ma che in complesso il bisogno di strade ordinarie lungi dal scemare s’aumenti, per il concorso che si manifesta in ogni senso verso le linee di strade ferrate ; il cui prospero avvenire richiede che si possa accedervi facilmente in ogni stazione. Nè a questo fine bastano le strade reali e prov'aciali, è inoltre indispensabile una vasta rete di strade comunali. È vero che in questi ultimi anni notevoli miglioramenti furono recati ancbe a quest’ultima classe di strade pubbliche e che lodevolissimi sforzi hanno fatto e vanno facendo alcuni comuni e da per sè, e sussidiati dalle provincie e dallo Stato. Ma siamo ancora lontani da quel punto, che la crescente industria commerciale ed agricola e l’alto grado di civiltà del paese domandano imperiosamente. Un possente ostacolo s’oppone a che il progresso delie strade comunali sia abbastanza rapido ; ed è, che la maggior parte de: comuni, agendo isolatamente, mancano di forze ;e quelli stessi che sono più ricchi di mezzi non sono incoraggiati a valersene quando veggono che poco loro giova condurre una strada attraverso il loro territorio, se usciti da quello non ne incontrano il prolungamento che li guidi a raggiungere la rete delle strade principali, sieno reali, provinciali o ferrate. A questo inconveniente rimedia invero in parte l’istituzione dei consorzi ; ma ia nostra legislazione attuale è in questo rispetto troppo imperfetta e di troppo incerta applicazione per poterne sperare una estesa e ben ripartita utilità. Senza punto toglierne nella generalità ai comuni la libera facoltà d’associarsi, è necessario che si provveda ad assicurare fa costruzione di una categoria di strade, il cui bisogno non è piuttosto sentito da questa che da quella parte dello Stato, ma si manifesta dovunque. Ed è nell’intento di soddisfare a questo bisogno che il Ministero vi propone, o signori, l’istituzione di consorzi obbligatorii di mandamento, limitandone però lo scopo, e procurando, ovunque ancora manchi, una sicura e pronta comunicazione che dal eapoiuogo di mandamento vada 8 raggiungere la rete delle strade principali. Ottenuto ciò basterà che i singoli comuni, od agendo isolatamente, od unendosi volontariamente in altri consorzi, si procaccino una strada sino al suddetto capoluogo (con cui hanno pur tutti continue e necessarie relazioni) per trovarsi compresi nella circolazione generale di tutto ii regno. Gii articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge contengono le disposizioni relative a tale istituzione. La Camera riconoscerà come le circostanze in cui l’applicazione di queste disposizioni verrà a menomare la libera facoltà dei comuni di collegarsi in consorzio sieno limitatissime, e come con esse non si faccia in sostanza se non che assicurare, nella parte almeno più essenziale, quelle contenute nell’articolo 126 del regolamento stradale del 1817, in quanto concerne la vigilanza sulle strade comunali dei mandamenti; le quali disposizioni per non essere abbastanza positive ed obbligatorie non ottennero infatti mai l’utile scopo a cui intendono. Oltreché le prescrizioni dei suddetti articoli della proposta legge sono giustificate da motivi di pubblica utilità e di buona amministrazione. Giacché il Ministero è d’avviso che se per troppo timore di ledere la libera azione dei contorsi in questo argomento, che ha una così immediata influenza sulla prosperità del paese, ci asterremo dal porre loro alcun vincolo, vedremo la rivalità e le discordie, che pur troppo spesso dominano le deliberazioni municipali, perpetuare l’attuale disordine ia cui versano le strade comunali più necessarie, e ci manterremo in uno stato d’inferiorità in confronto d’altri paesi, della quale si giovano coloro che ne traggono pretesto per calunniare la libertà deile nostre istituzioni. Quantunque ii soggetto della legge, assai grave per sua natura e per gl’interessi locali che vi sono implicati, faccia che ii Ministero si astenga dal domandarne l’urgenza in mezzo a tanti lavori da cui la Camera è caricata, egli non può tuttavia dispensarsi dai raccomandarvi vivamente, o signori, che ne sieno affrettati quanto è possibile l’esame e la discussione* non potendosi, senza conoscere ia sorte di questa legge, far alcun positivo riordinamento dei bilancio dei lavori pubblici per l’anno 1858. PROGETTO DI LEGGE. TITOLO I. NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRABE REALI. Art. 1. Le strade poste nella classe delle reali dalle regie patenti 29 maggio 1817 cessano dall’appartenere alla detta classe, ed entrano in quella delle provinciali, quando vengano aperte all’uso pubblico pel trasporto delle persone, non meno che per quello delle merci a grande e piccola velocità, strade ferrate scorrenti nella stessa direzione, e che servono ai principali centri di popolazione cui servivano le strade reali medesime ; e ciò tanlo se queste strade ferrate sieno costrutte ed esercitate a conto ed a carico delle regie finanze quanto se concesse all’industria privata, vengano esercitate dai concessionari o dall’amniinistrazione dello Stato. Art. 2. Sortiranno in conseguenza dalla classe delle strade reali, e la loro manutenzione non meno che le opere di riparazione e miglioramento che occorresse in seguito intraprendervi, cesseranno d’essere a carico dell© Stato, e ricadranno a carico delle rispettive provincie, dal cominciare dell’anno 1858, le seguenti strade :

1° Da Torino per Asti ad Alessandria ;

2° Da Alessandria per Novi a Genova ;

3° Da Torino per Carignano e Savigliano a Centaiio ;

4° Da Torino a Susa ; Ed a datare dal principio del 1856 sortiranno pure dalla classe delle strade reali quelle:

8° Da Torino a Novara ;

6° Da Novara ad Arona ;

7° Da Centallo a Cuneo. Art. 3. A misura che in progresso di tempo verranno aperte all’uso pubblico altre strade oltre quelle ferrate indicate nell’articolo precedente, le quali abbiano le condizioni definite nell’articolo 1, le strade reali ordinarie, parallele, cesseranno dall’appartenere alla classe delie reali dal principio dell’anno solare successivo alla predetta apertura, e ricadranno a carico delle rispettive provincie. Art. 4. Sono invece dichiarate strade reali :

1° La strada della valle d’Aosta fra le due città d’Ivrea e d’Aosta ;

2° La strada del Piccolo San Bernardo da Aosta per Morgex e Bourg Saint-Maurice a Moutiers ;

3° La strada provinciale da Nizza lungo il iittorale di ponente sino a Savona ;

4° La strada provinciale da Savona per Ceva e Mondavi a Fossano ;

5° La strada da Cuneo al confine di Francia pella valle della Stura ;