Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/404

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gli allegati inconvenienti svanirebbero se sì attendesse a rigettare il ricorso nell’intervallo dall’uria all’altra Sessione del Parlamento, poiché tutti si parerebbero innanzi alia prima riconvocazione di esso; e perchè, finalmente, gii articoli, insieme combinati, 54, 97 e 104 della legge elettorale pei casi di criminali o indecorose condanne, fan fede degli opportuni rimedi con cui la Camera elettiva potrà provvedere alia sua indipendenza e dignità ; Per questi motivi, Rigetta le eccezioni preliminari come sopra dall’avvocato Buttini proposte, e manda spedirsi ia causa nel merito all’udienza che verrà stabilita. Fatta e pronunciata in pubblica udienza in Torino, addi otto giugno mille ottocento ciaquantaquattro. Firm. Siccardi P. Deferrari, relatore. Sott. Pico, sottosegretario. Per copia conforme alToriginale, spedita a richiesta del Ministero pubblico: Torino, il 2 aprile 1855. Il segretario del magistrato Cappa. Sentenza del Magistrato di Cassazione, pronunziata addì 9 febbraio 1855. Sul ricorso dell’avvocato Giovanni Bonaventura Buttini, fu notaio Bonaventura, nato e dimorante a Saluzzo, diretto ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza e della sentenza pronunziate dal magistrato d’Appello di Torino il 12 novembre 1853, colla prima delle quali fu reietta l’istanza da lui fatta per la lettura delle deposizioni scritte di due testimoni, e colla seconda egli fu condannato agli arresti per giorni cinqne e nella muita di lire 800 e nelle spese, come convinto reo d’ingiuria pubblica contro il barone Carlo Isasca colla stampa e pubblicazione dell’opuscolo intitolato Baronate da giubileo. Il Magistrato di Cassazione, Sentite, in pubblica udienza, ìa relazione fatta dal signor consigliere Deferrari di detto ricorso, sentenza ed atti relativi, le osservazioni a difesa dell’avvocato Mancini e quelle dell’avvocato Ferraris nell’interesse del barone Isasca, che si costituì parte civile, e le conclusioni del signor Sobrero, sostituito avvocato generale; Sul primo motivo di cassazione, desunto dalla violazione degli articoli 354, 336, 34!, 343, 407, 417, 4!8, 430 e 569 del Codice di procedura criminale, per non constare dai verbale del dibattimento nè dalla sentenza cbe l’imputato, all’udienza deil'li novembre 1853, sia stato assistito da alcun difensore; Attesoché risulta dall’indicato verbale che, sulle istanze della Difesa, il presidente de! magistrato chiese notizia a vari testimoni di alcune circostanze di fatto che venivano dalla stessa Difesa allegate; che dagli altri verbali apparisce essere quella Difesa rappresentata dagli avvocati Mancini ed Agodino; cbe !a sentenza dichiara essersi intesi i testimoni, sìa carico che a difesa, e fatto il dibattimento, sentito l’imputato nelle sue generalità e i suoi difensori nelle persone dei signori Mancini e Agodino; che in queste circostanze 300 può allegarsi che l’imputato non sia stato sempre assistito dalla Difesa, nè che un tal fatto non appaia con sufficienti indicazioni e dai verbali del dibattimento e dalla sentenza; che quindi manca di base in fatto ii proposto mezzo di cassazione ; Sul secondo motivo, pel quale s’intendono violati gii articoli 386, 403, 404, 407, 421, 425 e 600 dei Codice di procedura criminale, perchè il magistrato ritenne non potersi dar lettura delie deposizioni scritte nei dibattimento cbe precede una prima sentenza dal magistrato di Cassazione annullata, le quali nondimeno emanavano da testimoni compresi nelle liste, sì pel primo che pel secondo dibattimento ; Attesoché non è contestato nè può contestarsi che, in virtù delia sentenza di questo magistrato del 23 aprile 1855, Sa prima sentenza dei giudici del merito del 18 febbraio di quell’anno, unitamente ai dibattimenti che l’avevano preceduta, non siano stati annullati, e che il nuovo giudicato dovesse soltanto pronunziarsi sulle risultanze di un nuovo dibattimento ; Attesoché l’istanza del Buttini, fatta perchè fossero lette le deposizioni scritte nel verbale del dibattimento annullato di due testimoni posteriormente deceduti, era fondata sull’articolo 425 del Codice di procedura criminale, e volevasi da lui che le medesime facessero parte, quali vere prove, del nuovo dibattimento; che con questa significazione fu tale istanza impugnata dal pubblico Ministero e fu dal magistrato reietta ; Attesoché l’articolo 425 del Codice di procedura criminale parla soltanto delle deposizioni di quei testimoni che vennero interrogati ne! processo scritto, e non può estendersi a quelle che possano rilevarsi da un verbale di dibattimento annullato ; le prime, a termini degli articoli 75 e seguenti, sono ia precisa e completa descrizione di quanto disse il testimone, raccolta da chi ne ha mandato speciale dalla legge, sottoscritte dallo stesso testimone, dal pubblico Ministero, dall’istruttore e dal segretario, che devono rifiutarsi dall’approvarla, ove lo scritto non sia in ogni sua parte conforme al deposto ; essa può quindi supplire nel dibattimento alla mancanza della deposizione orale del testimone che nel tempo intermedio sia morto ; le seconde invece, in quelle parti che eccedono quanto è prescritto dall’articolo 428, altro non sono che gratuite note e compendi del segretario, ignoti ai testimoni ed alle parti, che, mentre da un lato mancano di legale autenticità, mal possono meritare dall’altro piena fiducia e paragonarsi ai dettato di una deposizione scritta; Attesoché si oppone invano che, se i verbali dei dibattimenti che occorrono innanzi ai giudici di mandamento od ai tribunali correzionali, fanno fede delle deposizioni dei testimoni in essi descritte, ugual fede prestar si deve a quelle esposte in un verbale che è steso da un segretario di magistrato d’Appello, perocché basta per tutta risposta ritenere che gli articoli 252 e 312 del citato Codice di procedura prescrivono innanzi alle giudicature e ai tribunali di prima cognizione di riferire quelle deposizioni, iì che non è richiesto, anzi è escluso dal mentovato articolo 428; che l’esporre nel verbale ciò che siasi dai testimoni deposto all’udienza, se aveva uno scopo nei giudizi soggetti ad una nuova discussione sul merito per via dell’appello, uon potrebbe ugualmente averlo nei giudizi criminali od in quelli correzionali o di polizia vertenti in grado d’appellazione, e quindi da definirsi con sentenza inappellabile; che l’attribuire un’influenza giuridica ad un atto ultroneo non voluto dalla legge sarebbe un porla in contraddizione con se stessa, e che, per ultimo, quanto al pericolo stato pure allegato che n tale