Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/405

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sistema la morte di un testimene arrecar potrebbe la perdita, di una prova a pregiudizio dell’Accusa o della Difesa, è da avvertire che, oltre al potersi con facilità supplire ai difetto di q ucil* prova coll’inte'rrogare, quali testimoni de cinefilie, le persone che furono presenti «Ile prime deposizioni, la considerazione di rari ed accidentali inconvenienti non sarebbe per sè una ragione bastante per discostarsi dai preciso disposto della teige, applicando l’articolo 425 ad un caso che gli è assolutamente estraneo, con manifesta confusione delle procedure orali e scritta, e co! trasmutarsi in atto di scritto procedimento quello che fu deposizione orale; Sui terzo motivo, con cui 8' pretendono violati gli articoli 350, 351, 582, 586, 589, 428, 404 e 4i4 del Codice di procedura criminale, per essersi ultra potila e d’ufficio annullata la sentenza del tribunale correzionale di Saìuzzo, erroneamente allegandosi che il presidente di esso, in virtù de! potere discrezionale, avesse interrogato nel dibattimento testimoni che non erano iscritti sulle liste; Attesoché la denunziata sentenza statuisce in fatto che il presidente de! tribunale correzionale di Saluzzo, in virtù del potere discrezionale, esaminò dei testimoni che non erano stati presentati nè dall’Accusa, nè dalla Difesa; che, giusta il disposto dell’articolo 389 e dei titolo 2, libro 2, del Codice di procedura criminale, egli è evidente che l’esercizio del potere discrezionale non è concesso ai presidenti dei tribunali correzionali; che, chiedendosi dal pubblico Ministero e dalla parie civile la riforma in appello dalla sentenza pronunziata dal tribunale di Saluzzo, ninna legge fu dal magistrato d’Appello violata con annullare d’ufficio per un tal vizio quella sentenza, poiché Irattercbbesi d’incocnpetenza ed eccesso di potere; che, per altra parte, essendosi la stessa sentenza per altri motivi revocata colla definitiva condanna del ricorrente, sarebbe egli privo d’interesse ad insistere su questo motivo di nudità ; Sul quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo, derivati dalla violazione d-ègli articoli 615 de! Codice penale e 435, 448 e 577 de! Codice di procedura criminale, per avere il magistrato, oltre -all’erronea interpretazione data alla voce libello, sconosciuto il valore legale degli elementi ui Etto del reato, alcuni dei quali non furono neppure esaminali; degli articoli 428 e 448 del detto Codice, per avere la sentenza impugnata dichiarato, contro le risultanze del dibattimento, che la lettera scritta dai barone Isaseà al comandante della guardia nazionale di Saluzzo venne pubblicata nel solo fatto di quel comandante ; dell’articolo 1464 del Codice civile e degli articoli 227, 229, 258, 437 e 448 del Codice di procedura criminale, perchè si attribuirono le qualità delia cosa giudicata ad una semplice ordinanza delia Camera di Consiglio, e ciò per ttecldere il merito del resto impalato al Bottini, mentre quella ordinanza concerneva una controquerela sporta.dai Buttini contro il barone Isasca; dell’articolo 621 del Codice penale e dell’articolo 29 della legge sulla libertà iteti* stampa, perchè all’iudicata lettera de! barone Isasca si tolse ogni carattere d’ingiuria e di provocazione sul fondamento che èssa, era sfata dettata con amore della verità e delia schiettezza ; i finalmente dell’articolo 733, numero 3, del Codice penale, pasto in confronto cogli articoli 607 e 610 dello stesso Codice, per avere desunto il difetto di provocazione della retta intenzione dell’autore dell’atto provocatore e n«n dall'impressione morale che un tale atto doveva produrre nel provocalo ; Attesoché telino:itegli aidoUi molivi dì nullità può essere E cenilo ; Non il primo, per Aè il emù -u aio coti apposite considerazioni esaminò entrambi gli scritti emanati dal barone Isasca, e dai quali il Buttini dedur voleva gran parte della sua difesa, e perchè l’apprezzamento di essi invoive una mera questione di fatto ; Non il secondo, perchè consiste anch’esso nell’esame d’uoa circostanza di fatto ; Non il terzo, perchè, se esser può, nella specie, erroneo iti diritto Taltrìbnire gli effetti del giudicato all’ordinanza della Camera di Consiglio di Saluzzo, consta nulladimeno dalla denunziata sentenza che essa rigettò le eccezioni dal Buttini proposte, non già come contrarie alla cosa giudicata, ma perchè erano prive di fondamento in fatto, o, in altri termini, perchè non credette potersi ricavare dagli scritti del barone Isasca nè ingiurie, nè diffamazioni in pregiudizio de! ricorrente Buttini ; Non infine, il quarto ed il quinto motivo, perchè il primo di essi cade su di un apprezzamento delle intenzioni del barone isasca, con cui furono da lui dettate le due scritture che voglionsi riputare ingiuriose al Buttini, e perchè il secondo manca di base in fatto, perocché il magistrato non si limitò ad osservare che le mentovate intenzioni dellTsasca erano incolpabili, ma soggiunse ancora che le di lui scritture non contenevano a carico del Buttini, come si è già accennato, nè diffamazione, nè ingiuria, che non eravi in esse argomento di veia provocazione, e che invece dal dibattimento appari che esse furono mera causa occasionale della pubblicazione dell'opuscolo incriminato; cosicché il magistrato statuì non esservi stata provocazione, perchè essa non era nell'animo deli’lsasca, non era nelle sue parole, e mancò affatto qiieli’irupressione morale a quella passione che invano dai ricorrente si adduceva per togliere o diminuire la sua colpabilità. Sul nono motivo, in cui si affermano violati gli articoli 224, 616, 617, 618 e 757, numero 3, del Codice penale e dell’articolo 1464 del Codice civile, perchè, ritenute le ingiurie che reciprocamente si erano il Buttini e ITsasea scagli ate, non siasi pronunziata la chiesta compensazione, e siasi invece supposto che tale questione fosse in danno del ricorrente decisa dalla sentenza di questo magistrato, che annullò quella de! magistrato di Appello del 18 febbraio 1853; Attesoché avendo la sentenza, che ora cade in esame, dichiarato in fatto che per parte dell’Isssca non vi fu provocazione od ingiuria, manca ogni elemento per promuovere la questione della compensazione; Attesoché il numero 3 dell’articolo 733 statuisce sulle ingiurie le quali non sono nè crimini nè delitti, che cadono per l’intrinseca loro natura fra le contravvenzioni, quali sono, a termini dell’alinea deìi’articoio 450, le semplici ingiurie verbali ; che siffatte ingiurie, le quali non sono nei crimini per delitti, o sono affatto spontanee, o provocate, eccedono i limiti della provocazione, ma in ambo i casi, e considerate in se stesse, non devono svestire mai Sa giuridica natura di contravvenzioni, e non possono trascendere a quella di crimini o delitti; che se, ciò posto, egli è evidente che le ingiurie, le quali siano mere contravvenzioni, sono compensate sino a concorrenza deiia sofferta provocazione, e diventano soltanto reati allorché eccedono, egli è del pari evidente che questa compensazione mal può estendersi alle ingiurie che sono crimini o delitti, mentre di essa non è cenno nella relativa sezione 7, titolo (0, libro 2, del Codice penale, mentre è contraria ai principi! sanciti nello stesso Codice sull'imputabilità, allorché trattasi di crimini e delitti, e mentre è invece supplita dall'articolo 729 coiTannoveraria