Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/416

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Nè dicasi infine che Bianchi l’altra condi?,ione richièsta dallo stesso articolo 45, cioè che il deputato sia tradotto in giudizio, dappoiché l’accusato non è personalmente tradotto avanti la Corte di cassazione. La traduzione in giudizio non inchiude di necessità la traduzione materiale della persona. E tradotto in giudizio chiunque, in seguito ad una notificazione del pubblico Ministero prescritta dalla legge, ha diritto di farvisi rappresentare, e chs è costretta a proporvi le sue difese per mettere in salvo la propria libertà o la propria vita. Parve pertanto alla vostra Commissione che non sussistessero, neppure a rigore di diritto, le difficoltà che si oppongono nella proposte qessMone, e che ad ogni modo il far dipendere l’esistensa della prerogativa parlamentare da tali distinzioni e disputazioni in occasione di quell’articolo stesso, che per uno scopo di altissimo interesse l'ha creata, sarebbe cosa affatto inammessibile e contraria allo scopo ed allo spirito dell’articolo 43 dello Statuto. Epperò, se la Camera fosse ora richiesta di risolvere una tale questione, la vostra Commissione non esiterebbe di proporvi una decisione conforme a quanto avemmo fin qui l’onore di esporre. Nel mentre pertanto esterniamo questo nostro avviso, noi facciamo che all’intento che il silenzio intorno alla sanzione di un contrario principio e di una contraria interpretazione per parte di uno dei poteri dello Stato (il quale crediamo inoltre che non fosse competente a pronunziarla), e l’astenerci che facciamo dal proporvi una deliberazione intorno al modo d’interpretare l’articolo 43 dello Statuto non possano mai essere addotti come argomento d’implicita adesione. Perciò passiamo senz’altro a proporvi l’ordine dei giorno di cui abbiamo sopra ragionato, il quale ha per unico soggetto la questione relativa alia competenza, < Considerando che la Camera è essa sola competente a decidere tutte le questioni che insorgano sull’applicabilità e sulla estensione della g-ì-rentigia d’inviolabilità dei di lei membri sancita dalTartic .io 45 dello Statuto ; « Che le sentenze delia Corte di cassazione dell’8 giugno 1854 e 9 febbraio 1855 relative al deputato Buttini hanno, in opposizione a! diritto competente alla Camera, sancito coi citato articolo 45 dello Statuto, pronunziato in merito della applicabilità e della estensibilità al medesimo deputato della detta guarentigia ; « Che la Camera debbe mantenere intatte ed illese le proprie prerogative usando dei mezzi che le sono propri a termini dello Statuto. « Invita il Ministero a non dare per quanto da lui dipende esecuzione in avvenire alle dette sentenze. Convenzione d’alleanza tra la Sardegna e la Sublime Porta Ottomana. Comuni caia al Senato ecì alla Camera il 4 aprile 1855 dal presidente del Consiglio ministro degli affari esteri (Cavour). Signori ! — Conformemente a quanto dispone l’articolo 5 dello Statuto, primo alinea, ho l’onore di comunicare alla Camera elettiva un trattato conch-uso il 15 dell’ora scorso mese di marzo a Costantinopoli tra il Governo di Sua Maestà e la Sublime Porta Ottomana, e col quale, mentre per parte de! Governo del Re si fa alto di formale adesione alì’alleanza stipulata il 12 marzo dello scorso anno tra il Governo Ottomano e quelli di Francia e d’Inghilterra, per parte della Sublime Porta vengono assicurati alle truppe sarde che si recheranno in Oriente per prendere parte alla guerra attuale lo stesso trattamento, non che tutte le facilitazioni e favori conceduti sul territorio ottomano alle armate francesi ed inglesi colà spedite allo scopo medesimo. Il trattalo anzidetto del 15 marzo ultimo è stato da S. M. ratificato in data del 1° andante. La Camera che dopo sì luminosa e matura discussione sanciva col suo veto le convenzioni conchiuse in Torino il 26 gennaio scorso colle potenze occidentali apprezzerà, senza dubbio, nell’alta sua saviezza la convenienza e l’utilità del nuovo accordo internazionale che ho l’onore di presentarle e che, mentre ha colle anzidette convenzioni unico lo scopo, ne forma, per così dire, il necessario complemento ; ed il Ministero si lusinga quindi che dessa accoglierà con soddisfazione questo atto, il quale avrà per effetto tanto di rafforzare vieppiù i vincoli di sincera amicizia che ci legano alia nazione Ottomana, dimostrandole col fatto la sincerila delle simpatie di questo paese per la giusta causa che dessa combatte, quanto di possentemente giovare ai buon esito della spedizione militare alla quale il Governo sardo si è impegnato a sostegno di così nobile causa. Convention d'alliance entre la Sardaigne et la Sublime Porte Ottomane. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, animé des sentiments de la plus vive et sincère amitié envers Sa Majesté impériale ie Sultan, et partageant les principes politiques qui ont déterminé Sa Majesté l’empereur des Français et Sa Majeslé la reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d’Irlande à conclure avec la Sublime Parte Ottomane le traité d’alliance de Constantinopie du 12 mars 1854, ayant en conséquence, par l’acte d’accession au traité conclu à Londres entre la France et l’Angleterre le lOavril 1854, et par la convention militaire avec ces deux puissances, signés à Turin le 26 janvier de cette année, voulu associer ses efforts à ceux des augustes alliés de Sa Majeslé impériale le Sultan dans le but de garantir l’intégrilé et l’indépendance de l’empire ottoman contre l’aggressiou de la Russie ; Et d’un autre côté, Sa Msjesté l’empereur des Ottomans, reconnaissant dans ces actes une nouvelle et éclalante preuve d’amitié et d’intérêt de la part de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et voulant assurer à Sa Majesté, pour les forces armées, au moyen desquelles elle s’est engagée à concourir au succès de la guerre actuelle contre la Russie, une entière participation aux stipulations convenues par ledit traité du 12 mars en faveur des troupes envoyées par Ses Gouvernements de France et d’Angleterre pour combattre avec celles de Sa Majesté impériale le Sultan, dans Je but d’amener le rétablissement de la paix et de rasseoir l’équilibrê de l’Europe; Ont résolu de conclure entr’eux une convention spéciale à l’effet de déclarer formellement leurs intentions à cet égard, et elles ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté ie Roi de Sardaigne le baron Jean Pierre Rorouald Tecco, commandeur de son Ordre royal des saintsMaurice et Lazare, décoré de l’Ordre impériale du Nichai! Istihar de première classe, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ; Sa Msjesté impériale le Sultan, son grand rair actuel Moustaià Rechid pacha, décoré de l’Ordre impérial du Médjidié de première classe, et de six autres décorations impéria-