Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/423

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Esaminatisi dai Ministeri dell’interno e dei lavori pubblici il bilancio generale e quello stradale, si riconobbe possibile una economia sulle spese ivi stanziate di lire 4579 11, talché l’imposta necessaria per coprirle viene a ridarsi a lire 137,575 e centesimi 18 corrispondenti a 18 centesimi addizionali alle contribuzioni dirette, vale a dire a poco più della metà dei centesimi che in media sono aggiunti nelle divisioni di terraferma per sopperire ai bisogni permanenti. Io penso quindi che il Parlamento, persuaso che siasi usata la maggiore parsimonia nell’ammettere i fondi allogati dal Consiglio divisionale e che l’imposta che gli si propone di autorizzare è relativamente tenue, vorrà far paghi i voti del Consiglio medesimo. Eguale fidisela io nutro rispetto alla domanda che gii sottopongo nell’interesse delle provincie di Sassari, Alghero ed Ozieri, le quali hanno chiesto la facoltà di ripartire un’imposta speciale che, a seguito dell’appuramento fatto delle corrispondenti spese, varca il rispettivo loro limite di lire 2379 e centesimi 29, di lire 236 75 e di lire 4166 85. L’eccedenza di Sassari ed Alghero non ha mestieri di essere giustificata come quella che deriva esclusivamente dall’osservanza delie leggi de! 24 giugno 1852 e 1° maggio 1853 le quali resero obbligatorio il concorso delle provincie nelle spese di manutenzione e miglioramento dei porti. Quella di Ozieri piglia origine dail’essersi votato un fondo preparatorio per lo stabilimento di una scuoia di agricoltura che a mio avviso merita di essere sommamente favorita. Nel deporre al banco della Presidenza il progetto di legge che comprende la quadruplice autorizzazione di cui vi tenni parola, e va corredato di tutti i documenti giustificativi, vi prego, o signori, di volerne dichiarare d’urgenza la discussione. PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. La divisione amministrativa di Sassari e le provincie di Sassari, Alghero ed Ozieri sono autorizzate a ripartire un’imposta di lire 137,373 18 la prima, di lire 6087 e centesimi 75 la seconda, di lire 1584 95 la terza, e di lire 5100 la quarta per coprire le rispettive loro spese dell’esercizio 1885. Relazione complessiva fatta alla Camera il 29 maggio 1855 dalla Commissione composta dei deputati Daziani, Gugliauelfi, Michelini G. B., Virenti. Deforesta, e Cavallini, relatore. Signori t — Il regolamento interno delia Camera, all’articolo 33, stabilisce che allora quando molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali, presentate insieme, comprese in un solo rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto. Attenendosi a questa disposizione la Camera, nella tornata del 24 di questo mese, mandava deferirsi ad una sola Commissione i cinque progetti di legge nella stessa tornata presentati dal signor ministro dell’interno, i quali si riferiscono ad interessi della divisione amministrativa e della provincia di Novara, della divisione di Cuneo, della divisione di Sassari e delle provincie di Sassari, Alghero ed Ozieri, della provincia di Cagliari e di quella di Nizza, e tendono ad autorizzarle o ad eccedere il limite ordinario dell’imposta, od a contrarre mutui, oppure a vincolare i loro bilanci avvenire. La Camera, coll’ordinare una soia relazione di questi progetti, malgrado che i medesimi, per essere distinti gli uni dagli altri e preceduti da rapporti diversi, debbano essere votati per altrettanti squittinii segreti, ha riconosciuta la somma urgenza loro, e gli uffizi ed i membri della vostra Commissione dal canto proprio se ne occuparono perciò colla maggiore sollecitudine. Sono oramai trascorsi i primi ciiique mesi dell’anno 1855; passò la stagione in cui meno fervono i lavori dei coltivatori, la più propizia per la formazione delle opere stradali ; ed alcune provincie, alcune divisioni fra le più importanti attendono tuttora l’approvazione dei loro bilanci. Rimangono così in sospeso molte opere di pubblica utilità ; se ne intraprendono forse alcune, le meno convenienti; l’amministrazione rimane incerta ed incagliata; gli interessi locali, coi quali si collegano i generali dello Stato, ne soffrono detrimento; e viene meno lo scopo cbe si prefissero di raggiungere le rappresentanze provinciali e divisionali, replicatamente pur loro additato dallo stesso Governo del Re, di favorire cioè, nella lamentata carezza dei viveri, il maggiore sviluppo possibile delle opere provinciali' e di quelle intraprese dai comuni e consorzi, affinchè, estendendosi il lavoro, si porgessero al tempo stesso maggiori mezzi di sussistenza alia classe indigente. La Commissione, ignara delie cagioni che impedirono una più pronta presentazione dei progetti sui quali è chiamata a riferirvi, ommelte dal fare ulteriori rimostranze. Essa fa voti che in quest’anno niun ostacolo si frapponga alla convocazione in tempo opportuno dei Consigli provinciali e divisionali, e si lusinga che non si avrà più a lamentare !a tardiva approvazione dei loro bilanci. La vostra Commissione ha ben dovuto inoltre osservare che, come nell’anno precedente, così nell'ultimo scorso, pressoché tutte le divisioni amministrative dello Stato hanno fatto vive instanze dirette ad essere autorizzate ad eccedere il limite ordinario dell’imposta rispettivamente loro fissato. E forse una sola divisione, quella d’Annecy, è in grado di sopperire in quest’anno al suo bilancio senza varcarequel limite. È questo un inconveniente che vuole essere attribuito o ad una soverchia tendenza delle rappresentanze provinciali e divisionali ad allargare le spese, ovvero agii accresciuti bisogni delle popolazioni, per il soddisfacimento dei quali sia divenuto insufficiente il limite dell’imposta determinato dalla legge del 12 ottobre 1848. Sì nell’uno che nell’altro caso fa d’uopo provvedere o coìl’invigìlare e tenere mano ferma perchè i contribuenti, salve rarissime e straordinarie eccezioni, non abbiano ad essere aggravati oltre l’ordinaria misura, ovvero coi proporre al Parlamento che l’attuale limite normale dell’imposta, sia esteso, sentito, oye d’uopo, il parere dei Consigli provinciali e divisionali. Premesse queste generali considerazioni, la vostra Commissione prese a disamina ad uno ad uno i cinque progetti, dei quali vi fece superiormente cenno. Quello che concerne la divisione e ad un tempo la provincia di Novara non diede luogo ad alcuna contestazione. Trattasi nella prima parte di eccedere di lire 83,031 42 il limite ordinario deil’imposla fissato per quella divisione in 620,000 lire. Prospere assai sono le condizioni delie due provincie di Lomellina e Novara che sono chiamate a sopportare la massima parte dei contributo. Molte opere stradali si sono in-