Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/49

Da Wikisource.

Ih dazione fatta alla Camera il 2 febbraio 1854 dalia Gommissions composta dei deputati Persati, Spinola Domenico, Micci, Tegas, De Benedetti, Valvassori e Del'oresta, relatore. Signori !—Nell’accuratissima relazione, la quale accompagna il progetto di legge, che dopo lunga aspettazione veniva finalmente presentato alla Camera per modificare l’attuale classificazione delle strade, il signor ministro dei lavori pubblici, facendo il quadro deirinvidiabile stato del complessivo sistema stradale della Francia e della Lombardia, notava con troppo dolorosa verità che, io confronto di tanto e sì utile progresso nei paesi che ci circondano, gli Stati sardi, le di cui finanze erano negli anni addietro in una prosperità senza pari, si trovano ancora attualmente, in quanto alle strade, a quel punto stesso al quale erano trentanni fa. I molti dati statistici e gli argomenti di confronto che egli adduceva a conforto della sua asserzione, nel mentre pongono in tristo rilievo la somma nostra inferiorità in questo primo ed essenziale elemento di prosperità, ci dimostrano quanti sforzi pronti e perseveranti noi abbiamo a fare per giungere là dove i nostri vicini arrivarono da molti anni. La costruzione delle vie ferrate che da pochi anni ha preso grande e forse troppo celere sviluppo, ha, egli è vero, in parte rimediato a quel dannoso ed umiliante stalo di cose ; ma il rimedio non è stato che parziale, e i paesi alpini ed oltre alpi, che pur costituiscono una porzione notevole e non delie meno interessanti delio Stato, lungi di avere da questo rapido sviluppo delle ferrovie risentito alcun vantaggio, vi hanno invece trovata nuova causa di abbandono e di danno ; imperocché, !a maggior facilità dei trasporti e della locomozione per le vie ferrate, hanno rese ancora più deserte le imperfette e malagevoli loro strade. La vostra Commissione applaudiva quindi di buon animo a questo primo passo del Governo, per rimediare ad un male che egli stesso ha dipinto con sì oscuri colori. Avrebbe però desiderato vedere a si grave mate proposto più energico e più efficace rimedio. Sebbene sia essa convinta che il regolamento approvato colie regie patenti del 29 maggio 48i7, a parte alcune incongruenze nell’ indicazione delie strade reali, nel suo complesso, e massime nelle sue disposizioni ordinatorie, sìa forse ancora al dì d’oggi il Codice stradale più completo e migliore che esista, tuttavia avrebbe voluto una riforma più radicale, principalmente nella classificazione delle strade, nella competenza delle spese e nella vigilanza per la manutenzione e pel miglioramento delle medesime. La classificazione delle strade in reali, provinciali, comunali e private non corrisponde più allo sviluppo che, con l’aumento e l’incivilimento delie popolazioni, vanno di giorno in giorno prendendo l’agricoltura, l’industria ed il commercio, e col progresso della scienza economica, la più immediatamente utile di tutte le scienze. Egli è certo, e lo sarà sempre più a misura che la dottrina del libero scambio registrerà nuovi trionfi, che tutte le vie di comunicazione di ogni nazione e dell’intiero mondo civilizzato costituiscono tante reti collegato ed unite tra loro, di cui una maglia lacera o distaccata guasta e rende imperfetta tutta la rete. Aprasi didatti una strada di prima categoria, e tosto vedrai più frequentate le vie secondarie, le quali, direttamente od indirettamente, vi si collegano, e più conseguente il traffico nei centri di popolazione che vi sono attinenti. Viceversa, che sia coslrulta ima strada, anche di ultima categoria, per cui più breve e più agevole riesca lo accedere ad una delie strade principali, nuo 1 arJcrassi n scorgere "S rpcsf ultima maggiore concorso e più importante movimento. Se dunque le strade dì primo ordine ■contribuiscono ad scoregge re i! concorso su quelle di ordine inferiore e viceversa, se avvi solidarietà fra di loro nei vantaggi, gli è evidente che deve esservi mutuo concorso nelle spese. Altro deve adunque in oggi essere il criterio della classificazione delle strade che quello su cui è fondato il regolamento del 1817. Non più la immediata loro direzione all’estero, il commercio marittimo o coll’estero, le relazioni militari debbono essere i soli ed esclusivi elementi per servire ad una giusta e razionale classificazione delle strade ed alla re1 ativa competenza delle spese, tua sibbene il più o meno diretto, i! maggiore o minore vantaggio che lo Stato in generale, le provincie ed i comuni ritraggono dall’apertura e dalla manutenzione delle medesime. Quésto più o meno diretto, maggiore o minore interesse, e la relativa ripartizione delle spese volendosi stabilire a prióri con norme generali, ciò che sarà sempre da preferirsi, massime in un Governo costituzionale, onde antivenire alla possibilità d’illecite promesse o rimunerazioni, non potrebbero tnegiio rappresentarsi che con ordine numerico, partendo dalla prima classe e seguitando fino alle strade private, gravale di servitù in favore del pubblico, con altrettante gradazioni quante bastino per rappresentare tutti i diversi gradi d’interesse generale e locale che ne risultano; ed attribuendo a ciascheduna classe il vicendevole concorso degli erari nazionale, provinciale e comunale in relazione al rispettivo grado di vantaggio, rappresentato dal numero della classe. Che se, in grazia delle inveterate abitudini, si volessero ritenere le grandi categorie stabilite nel citato regolamento, le quali corrispondono alle circoscrizioni amministrative, e continuare pertanto le denominazioni di strade reali ossia nazionali, provinciali e comunali, converrebbe almeno suddividere queste grandi categorie in varie classi onde rappresentare il diverso grado d’interesse generale e locale di ciascheduna. Sicché si avrebbero, a modo d'esempio, le strade nazionali di prima, seconda e terza classe ; così delle provinciali e delle comunali ; e la competenza delle spese di costruzione e di manutenzione verrebbe regolata dalla categoria combinala colla classe. Non basta però di aprire molte vie di comunicazione e di ben combinarne la direzione ; vuoisi ancora invigilarne e curarne la manutenzione con costante e studiosa diligenza. JI non mai abbastanza ricordato regolamento del 4 817 aveva sentita questa verità, e molle savie disposizioni vi si leggono tendenti al suddetto fine, fra le quali è particolarmente da notarsi quella contenuta nell’articolo 126 circa la nomina dei delegati mandamentali per invigilare lo stato e la tenuta di tulle le slrade comunali e farne relazione all’intendente deila provincia, con incarico anche d’informario dei disordini che allo slesso delegato accadesse di scoprire in pregiudizio dtfle slrade reali e provinciali; provvedimenlo questo che venne poi applicato eziandio alle provincie coll’articolo 217 della legge comunale del 7 ottobre 18A8, ove è detto che i Consigli divisionali in ogni anno delegano uno dei loro membri per ciascheduna provincia onde invigilare sullo sfato delle principali slrade provinciali e comunali, con obbligo a questi delegati di rimettere ai Consigli medesimi una relazione dei rilievi loro occorsi neiresegnimento del loro incarico, e con facoltà di corrispondere anche col Ministero deli’interno per quanto interessa Sa delegazione, loro affidata. Ma, convito pur