Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/54

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361,338, e nell’anno 1886 quella di lire 717,843- E volendo, soggiungeva, conciliare insieme i due Sai generalmente desiderati, di proinùóvrrft fi,-) d’ora l’apertura od il coro putte «So di strade importantissime pr le interne ed internazionali comunicazioni, e di recare all’erario rmlevrle sollievo nei primi anni in cui tanto è raccostami.»ta l'economia; perciò proponeva che sul detto esercizio 1888 si facessero i suddetti assegni, i quali lasciavano ancora, come credevasi, un’economia di lire 200,000. La vostra Commissione, plaudendo a questi giusti riflessi, ed adottando le medesime basi, sebbene l’economia che per l’esercizio del 1883 sarebbe risultata all’erario, qualora la legge fosse andata in vigore fi a dai principio di quest’anno, non fosse stata in realtà die di lire 100,000 invece di lire 200,000 come si è supposto per errore di addizione, tuttavia ritenuto che, dietro i calcoli fatti dal Ministero, la somma che l’erario avrà a spendere di meno per là manutenzione dello strade reali durante l’esercizio 1880 sarà dì Lire 717,843, vi propone di approvare che gli anzidetti assegni sic no portati nel bilancio dell’anno 1886 alla somma di lire 800,000, in modo che ne risulti ia predetta economia di lire 200,ORO. Siccome dai calcoli riferiti nei prospetti annessi al progetto del Ministero l’i'ajportare totale delle spese a cui rileveranno le opero di apertura e di sistemazione di tutte le strade, le quali saranno dichiarate reali con questa legge, rileva a 6 milioni e mezzo di lire incirca, quand’anche sui venturi esercizi non si potesse mai fare un assegno maggiore di détte lire 500,000, il die giova sperare non sarà per accadere, c ò nullameno in tredici anni sarebbero definitivamente costrutte e sistemate tutte le dette strade, comprese quelle delie quali sarà ora appena intrapresa l'apertura. Venendo al titolo secondo, in cui il Ministero propone la costruzione obbligatoria di una strada carreggiabile in ogni mandamento a spese di lutto il mandamento medesimo riunito in consorzio, sebbene a prima giunta questa preposta sembrasse una innovazione al sistema stabilitone! predetto regolamento organico, la quale avrebbe pertanto dovuto rimandarsi all’epoca della riforma generale delio stesso regolamento,tuttavia la Cam "statone, riflettendo che in sostanza questa nuova classe di strade non è altro che quella delle strade consortili tra diversi comuni, contemplate dallo stesso regolamento, ed in vista della non dubbia uiilità delle medesime, è d’avviso che possa fin d’ora accogliersi questa proposta del Ministero. Siccome potrebbe però accadere die in alcuni mandamenti, massime nei paesi montuosi, la costruzione di una strada carreggiàbile presentasse tali difficoltà topografiche ed economiche che non potessero superarsi colie sole forse- del mandamento, e che per altra parte potrebbe verificarsi che di nessuno o ben poco utile riuscisse, per la generalità dei' comuni del mandamento la strada che partisse soltanto dal capoluogo per congiungersi con nssa delle strado menzionate nel progetto ministeriale, la Commissione, consenziente il signor ministro dei lavori pubblici, vi prepone di dichiarare che usi primo caso ia strada mandamentale potrà essere soltanto mulattiera, e che tanto nell’uno quanto ireli’altro dovrà essere per quanto possibile centrale in modo che possa direttamente approfittarne la maggior parte dei comuni componenti il mandamento. Ed affinchè non avvenga, coaie pur troppo succeda in simili casi, che l’utile pensiero del Governo rimanga uni lotterà morta nella legge, la Commissione vi propone di decretare che i relativi progetti definitivi dovranno essere compiuti nel termine di issi anni a datare dalla pubblicazione di questa legge, e che in quello di sei mesi successivi dovranno essere costituiti i relativi consorzi. Per ultimo, sebbene potesse essere forse superfluo, tuttavia crede che sia opportuno di dichiarare die le disposizioni di questo titolo- secondo della legge non saranno applicabili alla provincia di Nizza, per la quale in questa parte provvede già la legge del 26 giugno 1853, cui nulla è innovato. Signori, approvando il progetto di legge che il Ministero ci ha presentato, e che la Commissione ha cercato di migliorare per quanto era possibile, voi farete il primo passo per uscire dallo stato umiliante e sconfortevole in cui siamo pel nostro sistema stradale, e che il Ministero ha avuta la franchezza di descriverci, e riparerete a grandi ingiustizie che da lungo tempo soffrono r.lcuae delle provincie meno felici e meno favorite dello Stato. À doppio titolo pertanto questo progetto di legge si raccomanda alla vostra attenzione ed alla vostra sollecitudine. PROGETTO DI LEGGE. TITOLO I. NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REALI. Art. l. hlcrdko al progetto del Ministero, Art. 2. In conseguenza dell’articolo precedente, dal cominciare dell'anno 1886, le strade seguenti, cioè : da Torino per Asti ai Alessandria ; da Alessandria per Novi a Genova ; da Torino per Carignano e Savigliauo a Cuneo; da Torino a Susa; d-. Torino a Novara; da Novara ad Arona, sortiranno dalla classe delle strade reali, e la loro manutenzione, non meno che le opere di riparazione e di miglioramento che occorressero in seguito intraprendervi, cesseranno di essere a carico dello Stato, e ricadranno a carico delle rispettive provincie. Art. 3. A misura che in progresso di tempo verranno aperte all’uso pubblico altre strade ferrate oltre quelle esistenti nelle linee indicate nell'articolo precedente, ecc., 3restocomenel progetto del Ministero, Art. 4. Le provincie, a carico deile quali cadrà la manutenzione deile strade, di cui negli articoli 1, 2 e 5, dovranno incaricarsi dei contraiti che fossero ancora in corso alle epoche menzionate in detti articoli, non che dei materiali che si fossero già preparati per la delta manutenzione o per opere di miglioramento, e rimborsare lo Stato del l'importare di questi materiali. Art. 5. Le strade che, a termini dei suddetti articoli, dalla classe delle strade reali passano a quella delle strade provinciali, non potranno essere abbandonate, riè potrà esserne variala ia direzione, salvo mediante una legge. Art. 6. I pedaggi stabiliti sopra alcuna di dette strade spetteranno alle provincie che avranno l’obbligo della manutenzione delie medesima. Ari. 7. Per l’eff tto della suddetta manutenzione potranno le provincie interessato essere .costituite in consorzio. •La circoscrizione di questi consorzi e di ogni altro che verrà costituito tra diverse provincie per opere stradai!, non che le quote proporzionali, di cui ciascuna provincia verrà caricata, saranno definitivamente determinate per decreto reale, sentili i Consigli provinciali, il Congresso permanente d’acque e strade ed il Consiglio di Stalo. Art. 8. Stinn dichiarate sirade reali, salva sempre la disposizione dell’articolo 3 :