Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/350

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Si vuole cosí risparmiare a tali individui il dolore di vedersi forzatamente esclusi come inabili, e ad altri l’ingrato officio di dovere in certo modo servire contro a tali persone vene- rande per etá, benemerite dello Stato e meritevoli di com- patimento, se la forza delle abitudini, ia consuetudine di vita, e gli ultimi bagliori di un antico zelo li rendono attaccati piú che il dovere nol comporti ai loro seggi.

Ma tuttavia si lascia facoltá al Governo di servirsi a bene- ficio del paese dell’opera di quei magistrati che per rara feli- citá di natura non sono dagli anni impediti a sostentare il peso dei consueti Javori,

Premesso adunque inquesto capo primo il caso della rag- giunta etá, nel quale il potere esecutivo può liberamente prov- vedere alla surrogazione di quei giudici ai quali vengano meno le forze per continuare nel faticoso incarico delle loro funzioni, si passa alla enumerazione degli altri casi ne’ quali ragion vuole che gii effetti dell’inamovibilitá vengano pure a cessare,

Nella detta enumerazione, tra la legge 16 maggio 1851 e Pattuale pregetto corre solamente questo divario, che l’arti- colo 7 di quella dá al magistrato di Cassazione la facoltá di pronunciare la sospensione, o dichiarare che vi è luogo alla rivocazione di un giudice il quale ricusi di adempiere un do- vere impostogli dalla legge, e qui si aggiunge !a espressa menziene di un dovere derivante dai regolamenti.

L’azione del potere esecutivo sarebbe invero paralizzata, e la esecuzione di una legge potrebbe incontrare gravi ostacoli, qualora ad un giudice, a un tribunale qualunque fosse dato il contendere ad esso potere, sotto al rapporto della compe- tenza, fa facoltá di emanare certe disposizioni di puro regola- mento disconoscendone la forza obbligatoria, perocchè in si- mili casi gli atti del potere eseculivo sarebbero posti in que- stione, ed i tribunali prenderebbero a giudicare sull’autoritá e portata di essi,

Similmente si è creduto di dover aggiungere ai casi di so- snensione o rivocazione che si trovano scritti nella vigente legge quello di un giudice condannato per la terza volta a pene disciplinali, perocchè sarebbe indegno di piú sedere in un corpo giudiziario, od almeno sarebbe meritevole di piú severa repressione quel giudice che, dimentico del proprio decore, avesse omai contratto l’abito delle trasgressioni.

Ma la piú notevole diversitá che intervenga tra la predetta legge e questo progetto è riposta in ciò, che le attribuzioni date al magistrato di Cassazione relativamente agli effetti del- Vinamovibilitá vorrebbonsi ora trasferire in un Consiglio, il quale assumerebbe il nome di Consiglio superiore di disci- plina, composto di nove membri eletti dal Re e traîti in e- gual aninero dal Senato del regno, dalla Camera dei depu- tati, dalla Corte di cassazione. Esso Consiglio dovrebbe as- sembrarsi sotto la Presidenza del ministro della giustizia a ‘cui è dicevole che appartenga una piú diretta intervenzione, poichè si tratta di avviare deliberazioni aventi per oggetto l’esercizio della prerogativa reale a cui si appartiene la no- mina dei pubblici funzionari d’ogni qualitá e la Joro rivoca- zione quando sono, per natura delle loro funzioni, o sí ren- dono per colpa propria, rivocabili.

Nei lavori preparatorii della legge 19 maggio 1851 erasi messo in deliberazione se convenisse lasciare alle Corti e tribunali la cognizione dei fatti inducenti la perdita dell’ina- movibiitá dei rispettivi loro membri; e tale sistema sem- brava fecondo d’inconvenienti, avuto riguardo alla colleganza degli interessi, ai rapporti di confraternitá che possono tra- Viare gli animi, ed a quello spirito di corpo per culi membri di un consesso giuliziario qualunque potrebbero alteggiarsi talvolta come a difesa propria,

Pendeva tuttavia la scelta tra il ministro della giustizia ed il magistrato della Cassazione; ma prevalse in ultimo l’idea che l’ingerenza del ministro della giustizia in cosa di tal mo- mento, quantunque determinata da irrepugnabili ragioni, difficilmente avrebbe fuggita la taccia di parzialitá e di arbi- trio. Ed invero la prerogativa dell’inamovibilitá cadrebbe an- nientata, quando la rivocazione di un giudice venisse abban- donata alla sola discrezione del ministro della giustizia per- chè allora non vi sarebbe piú diversitá alcuna trai giudici inamovibili e quelli che non lo sono. Si giudicò pertanto mi- glior consiglio di attribuire al magistrato di Cassazione la cognizione dei fatti che potrebbero causare i provvedimenti eccezionali dei quali si discorre.

Ma gli inconvenienti che per siffatto modo si volevano fuggire non furono del tutto casuali perchè, se la Corte di cassazione trovasi collocata a maggiore altezza sopra tutte le Corti e tribunali del regno, non è tultavia impossibile che allo spirito di corpo, che naturalmente informa tutta la ma- gistratura, venga fatto di far trapelare in quel consesso qual- che preoccupazione che in date circostanze non potrebbe ac- comodarsi del tutto agli interessi generali della civile societá, dei quali il potere esecutivo è il vero e legittimo promotore.

Si arroge la considerazione che la detta legge del 1851, nel definire le attribuzioni del magistrato di Cassazione le rese anche troppo asselute.

Ogni volta che esso magistrato, cosí dispone l’articolo 10 della medesima legge, avrá dichiarato esservi lungo alla rivo- cazione 0 collocamento a riposo di un giudice, ovvero alia di lui dispensa dal servizio o a traslocazione, la deliberazione sará trasmessa dall’avrocato generale al ministro della giu- slizia, acciò promuova lanalogo decreto reale. Cosí è che l’azione del potere esecutivo viene subordinata assoluta- mente ai decreti di un corpo giudiziario ; cosí è che la pre- rogaliva reale, anzichè dominare nella cerchia designata dallo Statuto all’esercizio de’ suoi poteri, è fatta quasi an. cella di un corpo giudiziario, costreita a muoversi ed operare a di lui senno,

Per ovviare adunque da un canto a ciò che la rivocazione di un giadice inamovibile non sia abbandonata alla discre- zione ministeriale, ed impedire dall’altro canto che tra il potere esecutivo a cui deve spettare il diritto di avviare i procedimenti che possono condurre alla rivocazione di un giudice, ed il corpo giudiziario che dovrebbe fare la solenne dichiarazione voluta dalle circostanze, non s’interpongano tendenze ed affezioni di colore parziale, poco dicevoli alla dignitá del Governo ed al retto andamento delle cose, si è disegnata la creazione di un ‘Consiglio superiore di disci: plina, il quale, per i vari elementi che avranno a comporto, potrá con piena libertá ed imparzialitá di giudizio equamente bilanciare le ragioni di politica e sociale convenienza dalle quali sia per essere, in certe gravissime circostanze, sugge- rita la rivocazione di un giudice.

Ma ia divisata instituzione del Consiglio superiore di di- sciplina non produrrá tuttavia l’effetto di privare ia Corte di cassazione del potere disciplinare che la legge le attribuisce. Essa Corte avrá pur sempre autoritá pienissima, qualvelta lo richiegga interesse della disciplina, di proporre ia via di- sciplinare la rivocazione di un giudice.

L’intento di questo progetto si è unicamente quello di pro- cacciare al Governo un mezzo piú efficace e piú diretio per addivenire alla rimozione di quei giudici che l’abbiano me- ritata, ed impedire che i suoi intendimenti non vengano pef sorte attraversati da pregiudicate opinioni.