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Capo IK. — Della competenza e del procedimento pei reali imputati ai giudici.

Caro HI, — Della disciplina.

Le disposizioni del titolo III di questo progetto e quelle singolarmente dei capi II e HIT, sono del rimanente una ri- produzione anche meramente testuale delle disposizioni della preaccennata legge 19 maggio 1851.

Rimane solo a notarsi che si procurò di dare qualche mag- giore autoritá al ministro della giustizia ampliando il suo potere disciplinare.

La indipendenza dell’ordine giudiziario è naturatmente li- mitata all’esercizio delle sue funzioni, in quanto cioè deve intendere all’applicazione della legge ai singoli casi; ma per non scindere troppo recisamente in ciò che riguarda Pordine e la disciplina i rapporti che corrono tra lo stesso ordine giudiziario ed il sommo potere dal quale dimana, è mestieri che il ministro della giustizia, a cui non si può contendere la qualitá di capo, nell’ordine gerarchico, di tutta la magistra» tura, venga constituito in una posizione corrispondente alla sublimitá delle funzioni a cui trovasi chiamato per essere Porgano principale della prerogativa reale.

Fa d’uopo che egli possa efficacemente ricordare ai tribu- nali d’ogni grado, qualora fossero per allontanarsi in qualche parte dal dovere, che sono dall’alto invigilati.

Si vuole adunque riformata la legge nel senso che il potere disciplinare del ministro della giustizia non venga solamente ristretto agli individui dell’ordine giudiziario, e che, anche rispetto agli individui, possa esercitarlo con maggiore effi cacia,

Non solo deve il guardasigilli poter chiamare a sè qualun- que giudice dello Stato per ottenere spiegazioni sulla di lui condotta, usando cosí del diritto volgarmente denominato col vocaboto veniat; ma, perchè le spiegazioni potrebbero riu- scire non soddisfacenti, deve anche, secondi i casi, poter ap- plicare fa pena disciplinare della censura,

Giova ancora lo avvertire che la legge del 188! recava fino all’esagerazione il principio della indipendenza del po- tere giudiziario, privando il ministro di qualsivoglia inge- renza nei relativi provvedimenti. Ma perchè la disciplina venga fortemente costituita è necessario che sia al Governo conservata quell’autoritá che di ragione gli compete,

Dal ministro della giustizia deve cominciare ed in esso deve compiersi il giro dell’azione disciplinare, affinchè rimanga bene stabilito che l’ordine giudiziario ne’ suoi interni rap- porti deve pur sempre riconoscere per moderatore supremo

‘il potere esecutivo, Quindi è che, seguendo l’esempio della

legislazione francese, si è in ultimo introdotta în questo pro- getto la disposizione che le deliberazioni in materia di disci. plina non potranno essere eseguite senza che vengano prima dal ministro della giustizia, a cui dovranno trasmettersi, ap- provate,

TITOLO IV. Degli stipendi e dei diritti d’assistenza.

Nel regolare gli stipendi dei membri dell’ordine giudizia- rio e del pubblicò Ministero nel modo apparente dalle ta- belle annesse alla presente legge, ebbe ii Governo in mira di ridurre quelli assegnati alle piú alte cariche a piú discreta misura e di aumentare gli stipendi minori, massimamente quellí dei membri dei tribunali provinciali, onde coilocarli in una condizione piú dicevole all’icoportanza delle loro fun-

zioni; volle anche elevare gli stipendi dei funzionari del pub- blico Ministero fino a quel punto che fosse necessario per meglio confermare la sua dignitá e la sua indipendenza dallo stesso ordine giudiziario.

A fine poi di maggiormente assicurare la regolaritá del ser- vizio, ed impedire che l’amministrazione della giustizia non abbia mai a patire ritardi pe! fatto dei giudici, si è trovato conveniente d’introdurre in questa legge il sistema dei di. ritti d’assistenza ; laonde si dispone che la metá degli sti- pendi venga ripartita ed ai giudici corrisposta a ragione delle sedute a cui, secondo l’ordine dei servizio, fossero tenuti di intervenire e siano realmente intervenuli,

In Francia, questo sistema dell’appuntare i giudici che non intervengano o tardi arrivino alle udienze è pressochè caduto in dissuetudine, perchè ciò che gli assenti perdevano tornava a profitto dei presenti, e questi di mal animo si adat- tavano a Jucrare in danno dei loro colieghi, e per cosí fatti de- licati riguardi apponevano ostacoli all’eseguimento della legge.

Ma qui si vuole che i diritti di assistenza perduti dagli as- senti cedano a pro dell’erario, e giustamente, essendo inne- gabile che la mancanza alle udienze di alcuno fra i giudici non solo potrebbe di frequente ritardare il corso e la deci- sione delle cause ed aggravare di soverchio i piú diligenti; ma, voiendosi ordinare il personale delle Corti e dei tribu- nali in guisa che non vi sia eccesso, il Governo a cagione della prolungata assenza di qualche giudice, potrebbe trovarsi ridotto alla necessitá di avvisare a straordinari mezzi, onde agevolare il servizio, e ne sarebbe quindi aggravato l’ererio,

È per ogni riguardo conveniente che i giudici inamovibili i quali si trovano assicurata la carriera e ricevono dallo Stato uno stinendio, nen divergano ad altre occupazioni in- compatibili colle funzioni giudiziarie, Je quali richieggono una continuata ed esclusiva applicazione. E pertanto, a te- nere di questo progetto, andranno solamente esenti dalla perdita dei diritti di assistenza quei giudici i quali, o per in- fermitá legalmente giustificata, o per ragioni di servizio ve- ramente giudiziario, si saranno trovati nell’impossibilitá di intervenire alle prescritte udienze.

TITOLO V. Del Ministero pubblico.

Questo titolo è parimente una riproduzione delle disposi- zioni che erano l’argomento del particolare progetto di legge che veniva presentato nella tornata del 30 aprile 1851; le quali disposizioni nuovamente parvero al Governo le piú ac- comodate ali’oggetto dell’instituzione.

Ma L’ordine naturale delle materie suggeriva l’opportunitá di riunire al capo 4° gli articoli costiluenti il capo 4° del detto progetto primilivo, essendochè le attribuzioni date al Mipistero pubblico risguardando piú propriamente ed intrin- secamente il suo modo di essere, deggiono precedere quelle relative al perscnale ed alla disciplina,

Sonosi conseguentemente nel capo 2° riunite le altre di- sposizioni relative all’organamento esteriore del personale ed alla disciplina, ommesse tutte quelle puramente secondarie, le quali deggiono per loro natura trovare luogo nei regola- menti.

TITOLO VI.

Degli avvocati e dei procuratori dei poveri.

La riforma, che colle disposizioni di questo titolo si vuole introdurre nel personale degli uffizi degli avvocati e dei pro=