Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/354

Da Wikisource.

— 326 —

OCUMENTI PARLAMENTARI

| Sezione IL. — Degli uditori.

Art. 10. Vi saranno uditori nominati dal Re presso le Corti d’appello e presso i tribunali divisi in sezioni o sedenti nei capoluoghi di distretto delle Corti d’appello.

Essi non potranno eccedere in tutto lo Stato in numero di 80; e saranno per decreto reale ripartiti proporzionatamente nei distretti delle diverse Corti, ed applicati a ciascuna Corte o tribunale.

Art. 11. Niano può essere nominato uditore se non ha preso con approvazione un apposito esame.

Art. 12. Per essere ammesso all’esame, Paspirante dovrá far constare :

1° Di avere conseguita la laurea in legge ia una delle Uni- versitá dello Stato;

2° Di avere atteso alla pratica forense per due anni presso un avvecalo patrocirante o nell’uffizio d’un avvocato dei po- veri.

Art. 13. L’esame avrá luogo a voce ed in iscritto nel modo che verrá determinato dai regolamenti dinanzi ad una Com- missione centrale, che verrá a tal fine formata annualmente per decreto reale da inserirsi nella raccolta degli atti del Go- verno.

La Commissione sará composta di 7 membri scelti fra i personaggi che coprano od abbiano coperte cariche di ma- gistratura.

Essa non potrá deliberare in rumero minore di cinque membri.

Art. 4. Gli aditori sono tenuti di frequentare l’ufficio del pubblico Ministero presso la Corte 0 tribunale a cui sono ap- plicati e sono posti sotto la direzione e sorveglianza del capo di esso ufficio.

Devono pure assistere alle udienze della Corte o del tribu- nale presso cui sono stabiliti.

Art. 15, I! presidente, terminata l’udienza, e prima della votazione, può richiedere gli uditori del loro parere nelle cause che in quella furono trattate.

Può eziandio, previo concerto col capo del pubblico Mini- stero, incaricarli dei lavori preparatorii per la spedizione degli affari, senza però che possano esercitare verun atto di giorisdizione.

Art. 16. Gli uditori che presentano maggior attitudine per la carriera del pubblico Ministero possono essere con reale decreto specialmente applicati all’ufficio del procuratore ge- nerale.

Art. 17. Gli uditori applicati sono assimilati agli uffiziali del pubblico Ministero, ed eseguiscono i lavori che vengono loro affidati dal capo d’uffizio 0 dai sostituti.

Possono essere delegati dal procurature generale a rappre- sentare il Ministero pubblico pelle udienze della Corte, e di adempiere, sotto alla di lui risponsabilitá, ad altre funzioni.

Art. 18. La qualitá di uditore cessa di pien diritto dopo fre anni, se non interviene conferma,

TITOLO II. Dei giudici.

Capo I. — Dei giudici di mandamento.

Art. 49. In ogni mandamento dello Stato vi ba un giudice con un vice-giudice,

Potranno con decreto reale essere aggiunti aliri vice-giu- dici ove il servizio lo esiga.

Art. 20. Per essere nominato giudice di mandamento si richiede che il candidato, oltre al godere dei diritti civili e politici, abbia compita l’etá d’anni 25, sia laureato in leggi, e sia stato uditore per due anni almeno, od avvocato palroci- nanie per anni tre, 0 vice-giudice per egual tempo.

Art 21. Possono essere nominati vice-giudici :

I laureati in fegge che hanno compita la pratica necessaria per Pammessione al patrocinio ;

I notai esercenti da tre anni.

Art, 32, Nei casi di vacanza dell’uffizio di giudicatura 0 di impedimento del giudice, il vice-giudice ne esercita le fun- zioni.

Essendovi due o piú vice-giudici, il giudice è surrogato dal piú anziano di essi.

Art, 23, In mancanza del giudice e dei vice-giudici, sup- plisce il giudice di mandamento piú vicino nel distretto del tribunale provinciale,

Caro II. — Dei tribunali provinciali.

Art. 24. [tribunali provinciali siedono nelle cittá capo- lueghi di provincia.

Il personale per ognuno di essi non può eccedere quello determinato dalla tabella n° 3 annessa alla presente legge.

Art. 25. Itribunali che, a tenore della detta tabella n° 3, avranno vice-presidenti, saranno ordinariamente divisi in due 0 piú sezioni,

Per le votazioni è necessario il namero di tre giudici,

Art. 26. Anche gli altri triburali, purchè sieno composti di cinque giudici almeno, incluso il presidente, e di un sup- plente, ove lo richieda it pubblico servizio, possono essere con reale decreto temporariamente divisi in due sezioni,

Ad una di esse presiede il piú anziano fra i giudici che la compongono.

Art. 27, Nei tribunali contemplati nell’articolo 25, la pri- ma sezione è retta dal presidente, le altre sono relte da vice- presidenti.

Il presidente ha facoltá di presiedere qualunque sezione quando lo stimi conveniente,

Art. 28. In ogni tribunale vi ha uno o piú giudici incari- cati con decreto reale dell’istruzione delle cause criminali,

Le fanzioni d’istruttore sono temporarie.

I giudici istruttori nei tribunali composti di piú di due giudici, oltre al presidente, sono dispensati dall’intervenire alle udienze; vi sono però chiamati occorrendone il bisogno.

Art, 29, Sono annualmente designati con decreto reale i giudici che devono cemporre le sezioni dei tribunali, e quelli che debbono formare la Camera di Consiglio, a termini del- Particolo 224 del Codice di procedura criminale.

Nei tribunali divisi in sezioni, lo stesso decreto designa quella o quelle di esse a cui saranno devoluti gli affari cor- rezionali e le appellazioni in materia di polizia.

Art. 30. Nei casi di mancanza od impedimento del presi- dente o di un vice-presidente, ne fa le veci il giudice piú an- ziano della sezione.

Però nei casi anzidetti, le funzioni, specialmente attribuite al presidente, saranno esercitate, secondo l’ordine di anzia- nitá, dai vice-presidenti, o, in difetto, dai giudici del tribu- nale.

Art. 34. I tribunali provinciali potranno avere giudici sup- plenti. Essi, per tutto lo Stato, non potranno eccedere il nu- mero di cirquanta, e saranno con reale decreto applicati a quei tribunali ove i bisogni del servizio saranno maggiori,

I giudici supplenti saranno amovibili.