Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/373

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ti spiata conservatore dell’ordine sociale che da lui si at- tende. Allora si potrá rendere anche piú assolata la sovranitá de’ suoi responsi, abrogando quella facoltá di sospendere la sentenza costituente una specie di veto, che nelP’articolo 47 di questo progetto si contiene, a meglio tutelare la innocenza.

A tenore del detto articolo 47, corrispondente all’arti- colo 352 del Codice di istruzione criminale francese, qual venne modificato dalla legge 9 settembre 1835, se i giudici della Corte d’assisie saranno all’unanimitá convinti che i giu- rati siensi ingannati sul fatto principale, o sulle circostanze aggravanti, la Corte potrá sospendere la sentenza; e potrá ugualmente sospenderla quando la maggioritá di essi giudici sará di tale avviso, se pure la dichiarazione dei giurati sará emanata dalla sola maggioritá di sette voti. La quale dispo- sizione ognun vede come sia unicamente intesa a favorire laccusato ed a rassicurare la societá sulla giustizia delle con- danne, perchè i giudici del diritto, dovendo seguitare con attenzione continua i dibattimenti, e formarsi una opinione propria sui risultamenti delle prove, se non faranno uso della facoltá che loro concede la legge, ciò avverrá di certo perchè la risposta dei giurati troverá appoggio nella coscienza di due almeno di essi giudici legali dai quali sará col silenzio approvata.

Il capo HI del titolo I tratta della sentenza e stabilisce le norme che la separazione tra il fatto e il diritto, tra l’uffizio dei giurati e quello della Corte, ossia dei giudici del diritto, rende necessarie all’effetto di coordinare le disposizioni spet- tanti all’instituzione dei giurati con quelle del Codice di pro- cedura criminale, alle quali è d’uopo il riferirsi per tutto ciò che non rimane espressamente o virtualmente innovato, fin- chè la riforma generale dello stesso Codice non venga ad in- cludere in esso tulto ciò che spetti a questo nuovo ordine di cose; ed affinchè rimanga ben accertato che le Corti d’assisie, dalla cognizione del fatto in fuori, sono investite di tutti i po- teri giurisdizionali spettanti ai magistrati d’Appello i quali, pel rinvio, s’intenderanno alle stesse Corti delegati in tutta la loro plenitudine; sicchè le sentenze delle Corti, ritenuta la dichia- razione sul fatto data dal giurí, si estenderanno naturalmente a tutte le altre parti del giudizio.

Ed è poi a notarsi specialmente la disposizione che attri- buisce alle Corti d’assisie l’autoritá di pronunciare nelle cause contumaciali senza intervento dei giurati,

Le forme iel dibattimento da osservarsi, presente il giuri, sono tali e tra di loro sí fattamente ordite che suppongono di continuo la presenza degli accusati; ma ragion potissima dell’esimere i giurati nelle cause contumaciali si è che, nelle materie criminali, venendo a presentarsi o costituirsi in car- cere, 0 pervenendo nelle mani della giustizia il reo prima che la pena sia prescritta, egli è di ragione ammesso a fare la sua difesa ; e quindi si dovrebbe rinnovare il dibattimento, e Ja decisione del primo giurí potrebbe essere dalla seconda rivocata. Oltredichè non è degno di essere giudicato da’ suoi pari chi cerca sottrarsi alia giustizia del suo paese; ed i con- tumaci furono in ogni tempo e dovunque con ogni severitá trattati (1).

Nella vigente legge sulia sfampa non essendosi contem- plato :l caso della contumacia, non mancò di eccitarsi il dub- bio se la dichiarazione dei giurati fosse necessaria per pro- nunciare contro i contumaci; perciò è mestieri che il dubbio sia dal legislatore antivenuto.

(1) In Inghilterra i contumaci sono dichiarati fuori della legge, i loro beni confiscati, BLaxstoxe, tom IV, pag. 470. VI, app. 29.

Sessione DEL 1853-54 —— Documenti — Vol, 1. 4A

Il titolo IL, inscritto, come dissi, Dei giurati, è partito ia due capi: nelprimo trattasi dell’elezione dei medesimi e della formazione delle liste; e nel secondo della composi- zione definitiva del giuri per ogni giudizio.

Nel capo primo incominciasi per determinare lé condizioni che si ricercano affinchè un cittadino possa esercitare l’uffi- zio di giurato, e sono: l’etá compiuta d’anni 30, il saper leggere e scrivere, cd il riunire tutti gli altri requisiti per essere elettore politico.

Totti gli uomini hanno in potenza Vattitadine a diritta- mente giudicare dei fatti, sceverando tra le contraddizioni, le fallacie, le versatilitá, e la contrarietá degli argomenti, il vero dal falso; ma la forza del loro raziocinio, la rettitu- dine del loro giudizio è il frutto della educazione, dell’istru- zione e dell’esperienza giá fatta degli uomini e delle umane cose. Perciò ricercasi in primo luogo la condizione deli’etá d’anni 30, questa essendo l’etá che, tranne qualche rara ec- cezione, venne dovunque ed in ogni tempo prescritta; peroc- chè essa fa presumere nell’uomo una perfetta maturitá di giudizio e forza bastevole per resistere alle passioni.

La seconda condizione, di saper leggere e scrivere, è una conseguenza necessaria di quella istruzione, anche mediocre, che si desidera nei giudici del fatto; e fa mestieri di espri- merla, perchè tale condizione è bensí prescritta dalla legge elettorale, ma con tali eccezioni, le quali potrebbero, per avventura, durare al tempo in cui la presente Jegge, se ot- terrá i suffragi del Parlamento, sará pienamente attuata in ogni parte del regno.

La terza condizione consiste nella capacitá elettorale, non perchè si voglia rendere necessario per essere giurato il con- corso della qualitá di elettore politico, ma perchè la riunione dei requisiti che la legge richiede per gli elettori si può as- sumere come indizio di capacitá sufficiente, e perchè lice presumere che la piú parte almeno degli elettori sia dotata delle qualitá convenienti ad un giudice del fatto. Tra il giu- rato e l’elettore del fatto corre però una diversitá essen- ziale, che non è alieno dal proposito il notarla, in quanto elettore esercita un diritto esclusivamente politico, ed il giurato esercita una funzione puramente civile e pertinente al potere giudiziario (1).

Premesse le condizioni di idoneitá che si richiedono ad esercitare l’uffizio di giurato si passa a determinare le rela» tive incompatibilitá e le dispense.

Le incompatibilitá sono annoverate nell’arlicolo 61, ed

(1) Veggasi la bella dissertazione del signor Faustin Hélie, Du jury et de sa composition, inserita nell’opera Revue de légis- lation, vol 15, pag. 325. Ivi tra le: altre considerazioni si tro- vano le seguenti:

«L’électeur et le juré exercent deux fonctions distinctes, qui n’ont ni Ja méme origine, ni les mèmes effets. Le droit de participer è l’élection d’un pouvoir politique est un droit qui est lui-méme nécessairement politique, c’est un démembre- ment de la souveraineté elie-méme; il s’exerce en vue des in- téréts politiques, et son exercice influe directement sur les destinées de l’Etat; il peut en résulter une modification et un ébranlement du pouvoir social.

< Le juré n’exerce, au contraire, qu’une simple droit tel, il ne revét qu’un pouvoir Jjudiciaire. Sa mission s’accomplit dans un cercle restreint ; il n’est point appelé è prononcer sur des intéréts, mais sur une affaire privée ; il n’est point le juge des besoins de l’Etat, sa táche se borne è constater l’existence d’un fait. L’électeur suit et apprécie la marche générale des affaires publiques, embrasse cu combat le système de l’admi- nistration, le juré n’examine et ne juge qu’un procès.»