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4° È utile e conveniente dispensare da ulteriore ser- vizio il giudice inamovibile che è giunto ad ana etá deter- minata?

Sulla prima questione.

Lo Statuto nel proclamare la inamovibilitá dei giudic dopo tre anni di esercizio, esclusi quelli di mandamento, ha în- teso o no che tale inamovibilitá sia solo di grado e di sti- pendio od eziandio di seggio?

L’ordine giudiziario che ha Ja missione di proteggere la sicurezza delle persone e la proprietá dei beni, non potrebbe compiere al proprio ufficio se non avesse il discernimento di quegli atti di cui è chiamato a fare applicazione. La divisione dei poteri essendo il fondamento della monarchia costituzio- nale, ei deve distinguere ciò che appartiene al potere legisla- tivo da ciò che spetta al potere esecutivo e regolamentario. Lo Statuto, che è regola indeclinabile pertutti, prescrive che il potere legislativo sará collettivamente esercitato dal Re e dalle Camere, e che il Re, cui appartiene il potere esecu- tivo, fará i decreti e i regolamenti necessari per l’ esecu- zione delle leggi, senza sospenderne l’ osservanza, 0 dispen- sarne (art. 3, d e 6). Se il magistrato fosse costretto di fare ciecamente l’ applicazione di tutti indistintamente gli atti dei diversi poteri, sarebbe ridotto alla condizione di quei pub- blici uffiziali che non possono ricusare ad alcuno il proprio ministero. Basterebbe eccitarlo con un atto del potere a pre- stare il proprio uffizio per disporre delle persone e dei beni dei cittadini, e la libertá sarebbe perduta. Il magistrato im- pertanto è necessariamente costituito giudice degli eccessi di potere, è il guardiano dei confini assegnati ai diversi poteri dello Stato, Questa veritá fondamentale non ha però trion- fato senza combattimento. Si tentò dapprima di confondere il rifiuto di applicare un afto coll’annullamento di esso, e si gridò contro la confusione dei poteri senza avvedersi che si legittimava appunto la confusione proclamando |’ obbliga. zione indefinita di applicare ciecamente qualunque atto del potere. Siccome in Francia la costituzione dell’anno VIII aveva attribuito al Senato it diritto di annullare entro un breve termine gli atti incostitazionali, si creò sulla costitu- zionalitá degli atti non annullati una di quelle presunzioni che i giuristi appellano juris et de jure, le quali non am- mettono la prova contraria, Con questa teoria si vollero ob- bligati i giudici ad applicare per necessitá gli atti tutti del potere comunque viziati dall’ eccesso il piú manifesto. La cosa fu spinta a tale punto che il tribunale supremo di Cas- sazione annullò nell’anno X una sentenza che aveva ricusato di applicare un atto consolare il quale stabiliva un’imposta, e l’annullamento fu pronunziato pel motivo che solo al Se- nato competeva il diritto di portare giudizio sugli atti del Governo, Ma il regime della monarchia costituzionale non tardò a rettificare questa erronea teoria, distinguendo la fa- coltá politica di annullare un atto incostituzionale, che ri- chiede un potere superiore in ordine di gerarchia, dalla fa-

‘ coltá di esaminare ed apprezzare un atto nella sua legalitá ene’suoi effetti, per applicarlo o no nelle ques: ioni ver- tenti, la quale facoltá non può non appartenere a chi ha la missione di pronunziare assolutorie e condanne, non a ca- priccio ma in conformitá della legge, La prima facoltá eser- cita sull’atto incostituzionale un’ azione diretta e irritante; la seconda gli oppone semplicemente una forza d’inerzia che è in sostanza Ja intelligenza dei propri doveri, per servirci delle autorevoli parole di un profondo scrittore di diritto

costituzionale. La giurisprodenza impertanto si-corresse da per sè ; i veri principii alla fin fine trionfarono, e la legge del 1° maggio 1832, emendando l’articolo 471 del Codice penale riconobbe nel potere giudiziario il diritto di esami - nare la costituzionalitá degli atti del potere esecutivo, assog- gettando a pena coloro che avranno contravvenuto ai regola- menti legalmente fatti dall’autoritá amministrativa. Aujour- d’hui ce principe (scrisse il signor Hello) est è l’élat d’a- aiome» (1).

Ma se il giudice è obbligato a ricusare l’applicazione dei decreti e dei regolamenti che non sono costituzionali, se inoltre ba da sentenziare non solo nelle questioni da privato a privato, ma in quelle eziandio dello Stato contro il privato, non v° ha dubbio che deve essere e mantenersi neutrale, nè potrebbe esserlo se fosse l’agente di un superiore 0 se non fosse indipendente. Quindi nelle monarchie temperate, onde assicurargli appunto | indipendenza, il giudice è di- chiarato inamovibile. Ma onde gli sia assicurata l° indipen- denza, è forse necessario che il Governo non abbia nemmeno la facoltá di traslocarlo?

Nella costituzione del Belgio, da cui si ricavarono molte disposizioni del nostro Statuto, fa espressamente stabilito al- l’articolo 100 che la traslocazione dei giudici inamovibili non può decretarsi senza il loro consenso.

«Les juges sont nommés á vie. Aucun juge ne peut étre privé de sa place, ni suspendu que par unjugement. Le dé- placement d’un juge ne peut avoir lieu que par une nomi- nation nouvelle et de son consentement.»

Al contrario nel nostro Statuto fu scritto: «I giudici no- minati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio,»

Non è dunque la disposizione della costituzione del Belgio che si volle trapiantare nel nostro Sfatuto intorno alla ina- movibilitá dei giudici. Si volle invece che il giudice divenisse inamovibile dopo tre anni di esercizio, nè si volle compren- dere nella imamovibilitá il semplice cambiamento di seggio. Il triennio di esercizio fu prescritto come prova di capacitá intellettuale e morale; e la semplice traslocazione nou fu proibita, perchè non si era adottata un’altra disposizione della costituzione del Belgio che circoserive la nomina dei consiglieri delle Corti d’appello e dei presidenti e vice-pre- sidenti dei tribunali di prima istanza tra i candidati che sono proposti al Re in doppie liste formate rispettivamente da esse Corti, e dai Consigli provinciali. Se gli amministra- tori di una provincia, e i membri di una Corte di appello hanno in virtú del patto fondamentale il diritto esclusivo di proporre i soggetti tra i quali la Corona è obbligata a sce- gliere i mentovati funzionari, non potevasi permettere senza essere inconseguente che il Governo avesse l’arbitrio di lras- locarli in altre Corti ed in altre provincie. - nt

Lasciata quindi in disparte la traslocabilitá,il.nestro Sta- tuto ha solo pronunziato la inamoribilitá dopo tre anni di. esercizio.

Anche in Francia la Carta del 1814 e quella del 1850 «si limitarono ‘a dichiarare che les juges nommeés par le Roi

(1) Nella seduta della Camera dei deputati dell’8 febbraio 1854 il presidente del Consiglio dei ministri, rispondendo ad una interpellanza del deputato Robecchi, pronunziò a questo riguardo le seguenti parole : «il regolamento, qualunque sia, non può modificare la legge : dl regolamento non ha alcun va- lore contro le leggi rispetto ai tribunali ; quindi, se qualche arti colo del medesimo si trova in contraddizione colla legge, eviden- temente è tribunali non Vapplicher anna,»