Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/415

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ferie in modo uniforme per tutti i magistrati e tribunali d terraferma, e furono stabilite dal 15 di luglio al 14 di otto- bre, abolita cosí Ia distinzione tra quelle delle messi e Te autunnali. Un altro decreto del 6 maggio 1850 fissò le ferie pei magistrati e pei tribunali di terraferma, esclusi quelli della Savoia, dal primo di agosto al 4 di novembre.

Per la Sardegna furono stabilite ferie di due mesi appel- late maggiori, cioè per la reale udienza e capo di Cagliari dal 15 aprile al 15 giugno, e per la reale governazione e capo di Sassari dal primo all’ultimo di maggio, e dal primo alí’ ultimo di ottobre (1).

Sulle prime la Commissione aveva creduto che due mesi di ferie fossero sufficienti, ma ritornando su fale punto adottò Ja proposta del Governo, pensando che riducendole a due mesi potrebbe riuscire piú difficile provvedere sufficien- temente al servizio della giustizia durante il loro corso, im- perciocchè non potendosi ragionatamente accordare ogni anno ad un giudice riposo piú breve di un mese, il perso- nale di tutti i tribunali, nel tempo delle ferie, dovrebbe co- stantemente ridursi alla metá. Ha poi creduto essere meglio riservare al regolamento di provvedere al servizio nel tempo delle ferie che non provvedervi colla stessa legge, ed ha. quindi variato in tale senso l’articolo 84 del progetto del Governo.

Sta scritto nelle regie costituzioni (lib. 2, tit. 5, capo 4, $ N) che pel giorno dell’annuale apertura del Senato l’avvo- cato generale dovrá pubblicamente insistere con breve di- scorso contro gli abusi, che conoscerá essere seguiti nel- l’anno precedente, invitando ciascuno all’osservanza delle costituzioni. E affine di rendere piú efficace tale provvedi- mento fu ordinato al segretario civile di leggere indi in pub- blico auditorio un ristretto di que’ capi piú essenziali cavati da dette costituzioni, che il magistrato stimerá maggiormente adattabili all’ esigenza ed agli abusi del fòro (8 5). Tali pre- serizioni furono ripetute nel regio regolamento pel ducato di Genova (parte prima, libro primo, tit. 3, capo 4, $$ 4 e 5), e nelle leggi civili e criminali della Sardegna, raccolte nel 4827 per ordine del Re Carlo Felice (art. 686 e 587).

Nel regolamento annesso all’editto del 1822, che orga- nizzò i tribunali dí prefettura, fu statuito che nel primo giorno giuridico dopo le ferie delle vendemmie si presterá in detti tribunali il giuramento nella forma prescritta pei Senati, e gli avvocati fiscali tengono sempre in tale solennitá: apposita concione, sebbene nol prescriva l’editto. Ma nè dessi, nè gli avvocati generali sono in uso di rilevare in sif- fatta circostanza gli abusi seguiti nell’anno precedente, nè il segretario suole dar lettura dei capi piú essenziali delle regie costituzioni o di altra legge dello Stato,

Se si voleva che tali prescrizioni si mantenessero in os- servanza nella loro integritá, bisognava imitare la legisla- zione francese che, mentre ha prescritto che l’annuale aper- tura delle Corti si faccia solennemente in pubblica udienza, ed il procuratore generale vi pronunzi un adattato ser-

mone (2); ha prescritto inoltre che nel primo mercoledí dopo:

(1) Leggi civili e criminali del regno di Sardegna, raccolte e pubblicate per ordine del Re Carlo Felice, articolo 1694.

(2) Vedi decreto imperiale 6 luglio 1810, articoli 33 e 34, Ivi: «Le procureur général, oul’un des avocats sénéraux qu’il en aura chargé, prononcera un discours sur un sujet conve- nable è la circonstance ; Il tracera aux avocats et aux avouégs letableau de leurs devoirs; il exprimera ses regrets sur les pertes que le barveau aura faites dans le cours de l’année des membres distingués par leur savoir, par leurs talens, par de longs et utiler travaux et par une incorruptible probité,»

tale apertura, tutte e Camere di ogni Corie si riuniscano in Camera di Consiglio, ed ivi il procuratore generale o per lui un avvocato generale pronunzi un discorso sul modo in cui fu amministrata la giustizia nell’anno precedente in tutto il distretto, rilevando gli abusi, e facendo le occorrenti requi- sitorie con obbligo alla Corte di deliberarvi, trasmettendo quindi al ministro della giustizia il discorso di prulusione e le prese deliberazioni (1); e come corollario di cesta pre- scrizione fu anche ordinato alle Corti di formare in quella riunione, od in altra della medesima settimana, la nota dei giudici che siansi distinti colla esattezza e colla pratica co- stante di tutti i doveri del proprio stato, come eziandio de- gli avvocati che si siano segnalati per Jumi, per talenti, e soprattutto per delicatezza, e per disinteresse (2). Con fali

disposizioni si volle ravvivare l’antica instituzione delle

Mercuriali, mezzo eccellente di disciplina, con eui veni.

| vano periodicamente rammentati ai giudici i doveri e le ro- i gole del nobile loro uffizio; al quale riguardo basti rammen- | tare gli eloquenti discorsi dell’immortaie Daguesseau.

È prescritto nel progetto che nella prima tornata dopo le

! ferie, tutti i membri delle Corti e dei tribunali dovranno ! riunirsi in assemblea generale e pubblica, ove i procuratori i generali e i procuratori del Re terranno un discorso infeso ‘ principalmente ad inculcare l’osservanza delle leggi cd il

mantenimento della disciplina. Un discorso di tal natura

! avrá il vantaggio d’ inculcare pubblicamente e solennemente

Pesatto adempimento delle leggi dello Stato, e soprattutto il

rispetto e l’amore al paito fondamentale perpetuo ed invio-

‘ labile, nel che i magistrati hanno dovere di farsi esempio e

modello, essi che dalla societá hanno ricevuto l’alto mandato di costringere all’osservanza di quel patto e di quelle leggi chiunque osi contravvenirvi; e avrá pure il vantaggio d’ in- culcare pubblicamente e solennemente il mantenimento di quella severa disciplina, senza la quale 1’ ordine giudiziario non potrebbe conservare intatta quella dignitá, quel ri- spetto e quella considerazione di cui seppe mai sempre mostrarsi meritevole, Non avrá d’ altra parte l’inconveniente di palesare in pubblico gli abusi che per avventura si fos- sero riconosciuti nell’amministrazione della giustizia a disca- pito di quella medesima dignitá e considerazione. NÈ potrá dedursene che tali abusi debbano essere celati al cospetto della magistratura, e del suo capo cui compete sopra di essa l’alla sorveglianza imperciocchè, imitando 1 esempio della” Francia, potrá il regolamento provvedere a tale bisogna in quella maniera che a giudizio del Governo e a seconda dei tempi sará la migliore e la piú adattata.

TITOLO NI. Dell’inamovitilitá dei giudici e della disciplina,

Questo titolo ha sollevato nella Commissione ie seguenti questioni: di massima:

1° Lo Statuto nel. proclamare la inamovibilitá dei giudici dopo tre anni: di esercizio; esclusi quelli di mandamento, ha inteso:o no che:tale inamovibilitá sia solo di grado e di sti- pendio od eziandio di seggio?

2° Ammessa la facoltá di traslocare, questa si dovrá forse frenare, c come, per impedirne }’ abuso? î

5° E accettabile ed opportuna la proposta di creare ur Consiglio superiore di disciplins non composto intieramente di giudici inamovibili?

(1) Legge in data 20 aprile 1810, articolo 8, (2) Articolo 9 di detta legge.