Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/419

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avrebbe tali conseguenze, che sicuramente. non caddero in mente ai redattori dello Statulo. Ed invero se il giudice dopo fre anni di esercizio acquistasse il diritto alla immobilitá, bisognerebbe ammettere o che tale esercizio debba aver luogo in una medesima sede o che il giudice acquisti il diritto di rimanere per sempre in quella sede nella quale si trovi acci- dentalmente al momento in cui si compie il triennio. La

. prima supposizione avrebbe dato largo campo al Governo di

rendere illusoria la prescrizione dello Statuto, facendo sí che nessun giudice raggiunga giammai il triennio di continuato esercizio di sue funzioni in una data localitá, al quale effetto gli basterebbe di trastocario da quando a quando, e la traslo- cazione, con o senza promozione, gli sarebbe riuscita assai piú facile che non lo sia Pesercizio del diritto di rivocare i giudici non per anco inamovibili. La seconda supposizione non po- trebbe accordarsi uè colla lettera nè collo spirito dello Statuto, che, volendo senza distinzione tre anni di esercizio onde il giudice diventi inamovibile, non potrebbe nello stesso periodo avere contemplato le fuozioni del giudice in astratto in rela- zione al fatto dell’esercizio triennale, ed averle invece contem. plafe ir rapporto aduna datalocalitá relativamente all’inamo - vibilitá, perocchè in una disposizione ed in un solo periodo non poteva il legislatore avere in mente due concetti opposti. Un ullimo argomento porrá fine all’esame della prima questione.

A nessuno può cadere in mente che lo Statuto, nel procla- mare la inamovihilitá dei giudici, abbia inteso fare ad essi un favore a danno dei cittadini, e non abbia invece voluto dare ai cittadini una guarentigia al pari di futte le altre che stanno scritte nel patto fondanientale. Sarebbe singolare cosa che, trovandosi in conflitto l’interesse della inliera societá coll’in- teresse personale di un giudice, dovesse il secondo prevalere al primo, quasichè lo Statuto avesse inteso accordare ai giu- dici un privilegio dannoso alla intiera societá. I piú caldi pro- pugnatori della inamovibilitá dei magistrati sono consen- zienti nello ammettere che non si deve sacrificare l’interesse della giustizia all’interesse del giudice. Or bene, quale facoltá

_ domanda il Governo nell’articolo 83 del suo progetto di legge?

La facoltá di traslocare il giudice dall’una all’altra Corte, dal- l’uno all’altro tribunale, con paritá di grado e di stipendio, per l’ultilitá del servizio. Se questa utilitá richiede infatti la fraslocazione di un giudice, cui egli per la sna comoditá non voglia assentire, nullameno la traslocazione si deve pofer fare se non si ha da sacrificare l’inferesse della giustizia 0, meglio, dell’intiera societá all’interesse privato del giudice. Se l’uti- litá del servizio non la richiede, il Governo non potrá farla senza violare la Jegge, e cosí senza abusare del proprio po- tere, Prevenite, o punite lo abuso, e ciò sta bene; ma pel ti- more dell’abuso non impedite l’uso legittimo di una facoltá che interessa l’intiera societá, Se il timore dell’abuso dovesse impedire l’esercizio di quei poteri dei quali si può abusare, nessun potere assolutamente potrebbe mai esercitarsi, perchè di tutti i poteri possono abusare gli nomini.

Quindi, posta a voti la questione se la inamovibilitá dei giudici voluta dallo Statuto, comprenda pure il seggio, i com- missari degli uftizi 4, 2, 4, 5 e 6 votarono in senso negativo, come avevano opinato fali affizi, mentre i commissari del 3 e 7 volarono in senso opposto.

Sulla seconda questione.

Ammessa la facoltá di traslocare, questa si dovrá forse fre- nare, e come, per impedirne l’abuso?

Ma se lo Statuto non ba proibito di traslocare i giudici, questa facoltá dovrá forse essere abbandonata libera nelle

mani del Governo, e non si dovrá frenarla perimpedirne l’a- buso?

La maggioranza dei vostri uffici temendo gli effetti dell’a- buso fu di parere che il Governo non dovesse traslocare un giudice inamovibile, salvo che coll’assenso di esso, 0 col sen- timento favorevole di quel Corpo o di quella Commissione cui sará affidata alta disciplina della magistratura. Quel timore non poteva non essere sentito dai singoli membri della Com» missione, avulo specialmente riguardo alle diverse localitá che compongono gli Stati sardi. Presso noi specialmente una traslocazione può essere riguardata quale punizione, e può avere l’effetto d’indurre il giudice a dimettersi volonfaria- mente. Quindi la facoltá di traslocare liberamente, può sce- mare quella indipendenza che si volle assicurare colla inamo- vibilitá. Ma se un freno è utile ed opportuno, sará egli ugual. mente nfile ed opportuno il freno diretto e positivo derivante dalla necessitá di ottenere il favorevole sentimento di un Corpo o di una Commissione, ovvero non dovrá preferirsi un altro freno indiretto e morale, che meglio consuoni call’organisma governativo?

Risoleta la prima questione nel senso che la inamovibilitá voluta dallo Statuto non si estenda al seggio, non si può non ammettere che la traslocazione è nn atto d’amministrazione compreso nella sfera delle attribuzioni del potere esecutivo, E siccome il potere esecutivo si esercita dal Re per mezzo di ministri responsabili, ed è essenzialmente libero nella propria azione, perchè senza libertá non può esseryi risponsahilitá, cosí anche la facoltá di traslocare deve essere esercitata libe- ramente, salva sempre la risponsabilitá per ogni abuso che se ne facesse.

Vincolando tale facoltá al parere favorevole di un Corpo 0 di una Commissione, si andrebbe incontro ai seguenti incon. yenienti:

4° Il Ministero, essendo risponsabile dei fatti negativi come dei positiyi, deve rispondere in faccia al paese ed al Par]a- mento non mero di una fraslocazione non fatta quando era richiesta dalla utilitá del servizio, che di una traslocazione operata a capriccio, e non richiesta da quella utilitá, Came potrebbe incorrere in tale responsabilitá, 0 came questa po- trebbe rimanere intiera ed efficace se per traslocare abbiso- gnasse dell’assenso di un Corpo o di una Commissione? L’as- senso ottennto gli servirebbe di scudo contro la censura di una capricciosa fraslocazione, e l’assenso dinegato lo difen- derebbe dall’accusa di una traslocazione non decretata. Quindi nel fatto il ministro responsabile sfuggirebbe alla responsa- bilitá, e questa non potrebbe ricadere sopra il Corpo o sulla Commissione che non è legalmente responsabile.

2° Un ministro che volesse abusare della facoltá di traslo- care, potrebbe forse riuscire, esso che può promettere con effetto cariche ed onori, a guadagnsre la maggioritá di quel Corpo o di quella Commissione ; ed allora la cautela, lungi di riuscire vantaggiosa, riuscirebbe perniciosa e fatale, perchè il Ministero, copreudosi colla legalitá abuserebbe impune- mente di quella facoltá che la legge avrebbe inteso frenare,

3° Il Governo è il migliore apprezzatore dell’utilitá del ser- vifio, perchè possiede lutti i mezzi per conoscere esattamente come proceda il servizio pubblico in ogni parte dello Stato. Se il Corpo o la Commissione, del cui assenso abbisognasse per traslocare un giudice, avesse fede nelle rette di lui in- tenzioni, l’assenso non mancherebbe mai, e si riderrebbe ad una formalitá insignificante. Se per contro diffidasse di lui, sarebbe di frequente incagliata l’azione del Governo cui spetta di amministrare, e le minute investigazioni dei fatti riusci- rebbero perniciose; sí perchè arrecherebbero ritardi che po-