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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/428

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paga, viene condannato a pagarla. Quindi nell’articolo 89 del progetto del Governo (articolo 16/ della Commissione) in luogo di dire «ogni condanna di un giudice inamovibile,» si è detto: «ogni sentenza che condanna un giudice inamovibile a pene criminali, correzionali o di polizia,» non immutando con ciò il progetto, ma togliendo argomento all’equivoco.

Altro emendamento si fece a tale articolo restringendo alla dispensa da ulteriore servizio il diritto a pensione o a inden- nitá, essendo sembrato che quando un giudice è senz’altro rivocato per causa di un suo mancamento, non debba mai conseguire dallo Stato nè pensione, nè indennitá; e introdu- cendo cosí una differenza non di parole ma di sostanza tra chi è rivocato, e chi è solo dispensato da ulteriore servizio.

L’articalo 90 del progetto ministeriale, che fu trasfuso nel precedente per identitá di effetti, fo censurato in alcuni dei vostri uffizi, sembrando che niuna pena si possa dare a quel giudice il quale sia stato assoluto dal tribunale competente. Ritenuto però che nulla sostanzialmente è con esso innovato alla legge del 19 maggio 4851 (articolo 6), e che l’assoluto- ria pronunziata o per l’estinzione del reato, o per sela man- canza di sufficienti prove di reitá, non equivale sotto il rap- porto della moralitá e nella pubblica opinione all’assolutoria pronunziata per essere esclusa l’esistenza del fatto imputato, o perché il fatto non costituisce reato, od infine perchè è ri- conosciuto che l’accusato non ne è l’autore e non vi ha preso alcuna parte (Codice di procedura criminale articolo 457), la Commissione ha mantenuto la stessa disposizione ricono- scendo necessarie nell’interesse della giustizia che il giudice debba conservare pura la coscienza ed integro l’onore nella opinione dei cittadini,

Nel progetto del Governo, come giá succedeva nella legge 19 maggio 1851, non furono abbastanza separati i casi nei quali si esercita quel potere eminente che vuolsi ora attri- buire ad un Consiglio superiore, da quelli altri in cui si eser- cita l’azione disciplinare ordinaria attribuita alla stessa ma- gistratura; imperciocchè le disposizioni speciali scritte nel- l’articolo 91 (articolo 168 della Commissione) possono comprendersi nella disposizione generale dell’articolo 102 (articola 179 della Commissione), che assoggetta a provvedi- menti disciplinari ogni giudice che contravviene ai doveri del suo uffizio 0 compromette in qualunque modo la propria di- gnitá o la considerazione dell’ordine a cui appartiene, È però conforme alla economia del progetto ed ai principii di ra- gione, che ogniqualvolta il corpo investito di una giurisdi- zione superiore intraprende la cognizione di qualche infra- zione alla disciplina, cessi l’esercizio della giurisdizione infe- riore in ordine a quella stessa infrazione. D’altra parie, stando al progetto, il Consiglio superiore di disciplina non potrebbe mai applicare alcuna pena disciplinare, ma sarebbe soltanto chiamato ad emettere il suo avviso sulla rivocazione o dispensa da ulteriore servizio, ovvero sulla sospensione di un giudice inamovibile da pronunziarsi per decreto reale. Quindi, pei mancamenti sottoposti ad un tale Consiglio, o dovrebbesi far luogo a tali pene che sono le piú gravi, o do- vrebbe il giudice incolpato andare assoluto da ogni pena anche minore, sebbene il di lui mancamento, non abbastanza grave per meritare la revoca o la sospensione, contenesse ad ogni modo una infrazione alla disciplina. Per evitare adunque ogri inconveniente, e scostarsi il meno possibile daile regole ordinarie del procedimento in materia penale (1),

(d) «Se il fatto non presenta che un delitto od una contrav- venzione, il magistrato riterrá la causa e pronunzierá nel me- rito.» (Art. 440 del Codice di procedura] criminale.)

assenziente il Ministero si è limitato l’intervento del Re alla revoca o dispensa del giudice, lasciando la sopensione tra le pene disciplinari; e si aggiunsero due articoli onde dichia- rare che ogniqualvolta sará deferita al Consiglio superiore di disciplina la cognizione di un mancamento per alcuno dei casi che possono dar luogo alla revoca o dispensa, cesserá l’esercizio della giurisdizione disciplinare ordinaria, e che esso Consiglio potrá in tali casi a seconda delle circostanze, invece di far luogo alla rivocazione o dispensa da ulteriore servizio, pronunziare pene disciplinari,

Nel numero 41 dell’articolo 9 (articolo 165 della Com- missione) si è tolta la parola espressimente, perchè un giu- dice commette uguale mancanza sia che ricnsi in modo espresso di adempiere al proprio dovere, sia che ricusi in modo tacito; e si è spiegato che i regolamenti obbligaterii debbano essere fatti per l’esecuzione delle leggi, come pre- scrive testualmente l’articolo sesto dello Statuto, ritenuto quanto fa detto sulla prima questione di massima.

Tolta al ministro della giustizia la facoltá d’intervenire nel Consiglio superiore di disciplina e di presiederlo, si ravvisò conveniente di attribuirne la presidenza 2] primo presidente della Corte di cassazione, che ne sarebbe perciò membro nato, ed in sua mancanza al maggiore di etá fra gli altri membri dello stesso Consiglio.

La legge francese del 20 aprile 1810 stabiliva all’articolo 59 che la Corte di cassazione sarebbe presieduta dal ministra della giustizia ogniqualvolta si trattasse di rivocare o sospen» dere un giudice condannato ad una pena ; ma è da notare che, secondo l’articolo 80 del senato-consulto organico della Co- slituzione in data 4 agosto 1802, il gran giudice ministro della giustizia doveva in ogni materia presiedere il tribunale di Cassazione e quelli Appello ogniqualvelta il Governo lo avesse ravvisato conveniente, E la legge del 16 settembre 1807 (articolo 4) prescriveva che le sezioni riunite della Corte di cassazione fossero presiedute dal gran giudice allorchè una seconda senterza denunziata in Cassazione, e pronunziata neila stessa causa al seguito dell’annullamento della prima, fosse attaccata cogli stessi mezzi. La dignitá di gran giudice è cessata in Francia dopo il 184%, e vi fu sostituito un ministro responsabile. Si è quindi disputato se questi potesse ancora presiedere la Corte di cassazione; e sebbene nel 1820 e nel 1824 Pabbia di fatto presieduta, ed una tale facoltá gli sia stata riconosciuta nella ordinanza reale del £8 gennaio 1826, che regolò il servizio di quella Corte (articolo 6), ciononper- tanto fu la questione nuovamente dibattuta nel 184" nell’af- fare Defontaine, in cui il procuratore generale Dupin opinò nel senso affermativo; ma il guardásigilli dichiarò di aste- nersi, e molti in oggi sostengono essere cessata quella prero- gativa, benchè nessuna legge posteriore l’abbia tolta in modo ormale (4).

Sotto ie regie Costituzioni del Piemonte il gran cancelliere aveva l’autoritá d’intervenire in tutti i magistrati come capo di essi, e di prenderne Ja presidenza (libro 2, titolo 2, capo, $ 4); ma anche fra noi questa dignitá piú non esiste, ed il ministro della giustizia non ha la prerogativa d’intervenire nelle Corti o nei tribunali.

D’altra parte, come mai potrebbe ammettersi che il mini-

(1) Tanzi, Lots et règlements de la Cour de cassation, pag. 37; Dartoz, aîné, Jurisprudence générale, nouvelle édition, v° Cas- sation, n° 1192 et v° Discipline judiciaire, n° 188. Journal du Palwis, troisième édition, 1844, tom. II, pag. 176, nota 2. En- cyclopédie du droit de Sesire et CARTERET, v° Cour de cassation, n° 35,