Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/438

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presiedere ie Assisie da tenersi nei circondari di Torino, di Cuneo, di Asti, d’ivrea e di Vercelli, rimanendo per ognuna delle sezioni altri sette membri compreso il presidente, con i quali dovrebbe anche comporsi la sezione di accusa. Per ognuna delle Corti di Ciamberl, Genova, Casale e Cagliari, divise in due sezioni, propose un primo presidente, un pre- sidente di sezione e quindici consiglieri, destinando tre membri per le Assisie, Finalmente per quella di Nizza, non divisa in sezioni, opinò che bastassero un presidente ed otto consiglieri,

La maggioranza della Commissione aderí a tali proposte, aggiungendo però un presidente di sezione per la Corte d’ap- pello di Torino, e togliendone invece un consigliere, poichè la maggiore spesa che deriva da tale mutamento è di sí poca importanza da non permettere assolutamente che pel deside- rio dell’economia sia fatta un’eccezione all’ articolo 42 del progetto (art. 40 della Commissione), ove sta scritto che in ogni Corte d’appello vi è un primo presidente che presiede abitualmente la prima sezione, ed un presidente per ognuna delle altre sezioni.

Tabella n° IIT. Personale dei tribunali provinciali.

Ùl Consiglio comunale di Aosta, in seduta 17 febbraio 1834, deliberò una petizione al Parlamento, onde reclamare contro l’attuale progetto nella parte in cui il personale del tribu- nale di quella provincia verrebbe ridotto a tre giudici oltre ii presidente. Da uno stato di confronto che si legge in quella deliberazione risulterebbe che il numero delle cause civili dal primo gennaio 1854 a tutto dicembre 1855 andò colá gradatamente sumentando, il quale aumento fu ivi attribuito alla diminuzione della ricchezza in conseguenza dei falliti raccolti, alla grande divisione dei terreno e ad altre cause speciali a quella localitá. Ivi si cercò dimostrare che 1° anzi- detto personale sarebbe insufficiente pel disbrigo di quelle cause, e che dall’anno 4849 in poi il tribunale d’Aosta pro- nunziò un numero di sentenze e di ordinanze maggiore di quelle che furono pronnnziate da altri tribunali, cui nel pro- getto sarebbe assegnato lo stesso personale, od anche un personale maggiore. Si domandò impertanto che il tribunale d’Aosta fosse composto di un presidente, di quattro giudici effettivi, di un procuratore dei Re e di un sostituto,

Anche il Consiglio comunale di Aiba con deliberazione del 13 gennaio 1854 fece instanza perchè il tribunale di quella provincia contasse quattro giudici effettivi oltre il presi- dente, adducendo che questo numero è proposto per altre provincie, ove è minore la popolaziore ed il numero degli affari giuridici sí civili che criminali, e che in difetto si avrebbe ritardo nel disbrigo dell: cause con grave danno dei contendenti, la quale instanza, corredata di notizie sta- tistiche, venne rafforzata da analoga deliberazione del col- legio dei causidici della cittá di Alba in data 7 febbraio stesso anno,

Finalmente un membro onorevole di questa Camera co- municò una nota alla Commissione in cui si chiede che il tribunale della provincia di Bonneville venga diviso in due sezioni, e sia composto, come al presente, di un presidente, di quattro giudici effettivi, di un aggiunto, di un istruttore, di un procuratore del Re e di due sostituti, avuto riguardo alla copia dei processi ed alla instituzione delle Assisie per 1e quali, giusta il progetto del Ministero, la cittá di Bonne- ville doveva essere capoluogo di circondario.

Tuffe queste rappresentanze furono comunicate al signor

ministro di giustizia, il quale dev’essere in grado di calco- lare per ogni parte dello Stato i bisogni del servizio, di cui è risponsabile in faccia al paese ed al Parlamento. Egli ri- spose alla Commissione che non credeva dover aderire alla domanda della cittá di Alba, ravvisando sufficiente il numero dei giudici assegnati dal progetto al tribunale di quella pro- vincia, massimamente che il Governo potrá applicarvi al- l’uopo qualche giudice supplente. In quanto al tribunale di Bonneville rispore egualmente non esservi hisogno di fare aumenti nel personale, tanto piú che invece di essa cittá si faceva Annecy capoluogo del circondario per la tenuta delle Assisie, Consenti invece all’ aumento di un giudice pel tribu- nale di Aosta, ammettendo il fatto dell’abbondanza dei litigi in quella provincia, sebbene le cause ivi agitate sieno di poco momento in quanto al valore, lo che non diminuisce punto il favoro dei giudici,

Seguitando impertanio l’avviso del signor ministro, la mag- gioranza della Commissione fece un solo emendamento alla tabella n° 3 annoverando il tribunale d’Aosta tra quelii che hanno quattro giudici effettivi oltre il presidente.

Tabella n° IV.

Degli stipendi per il personale della Corte di Cassazione.

Questa tabella fa mantenuta quale fu proposta dal Mini- stero colla sola variazione che il segretario della Certe di cassazione fu appellato segretario-capo, e i sotto-segretari furono appellati segretari,

Tabella n° V.

Quadro degli stipendi per il personale delle Corti di appello.

La maggioranza della Commissione fu d’avviso che lo sti- pendio dei primi presidenti delle Corti di appello, e conse- guentemente anche quello dei procuratori generali del Re, si possa fissare in lire 12,000, aumentando cosí di lire 2000 quello che fu proposto dal Ministero. Tale è la cifra a cui per deliberazione del Parlamento vennero giá ridotti gli an- tichi stipendi dei primi-presidenti dei magistrati d’Appello di Ciamberí, di Torino, di Genova, di Casale e di Cagliari; ed è pur tale lo stipendio mantenuto dalla precedente tabella al secondo presidente della Corte di cassazione, il quale ha solo il grado di presidente-capo giusta l’articolo 2 delle regie patenti in data 27 novembre 1847.

Questo aumento, giudicato di tutta convenienza, sará di poco aggravio alla pubblica finanza, sí perchè i primi presi- denti delle Corti di appello sono soltanto sei per tutto lo Stato, e sono sei parimente i procuratori generali presso quelle Corti; sí perchè gli attuali primi presidenti godendo giá lo stipendio di lire 12,000, continuerebbero a goderlo giusta l’articolo 201 del progetto ministeriale (art. 273 della Commissione), sebbene nella tabella venisse ridotto a minor cifra; la quale riduzione potrebbe solo applicarsi ai loro successori, allorquando giova credere che la pubblica fi- nanza non sará piú nelle attuali strettezze.

In conseguenza delle diminuzioni introdotte nel personale delle Corti di appello (tabella n° 2) si è ridotto proporziona- tamente il numero degli stipendi in ognuna delle tre cate- gorie, portando a 20 invece di 22 quelli di lire 6000, a 50 invece di 60 quelli di lire 8000, a 29 invece di 35 quelli di lire 4500.