Vai al contenuto

Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/469

Da Wikisource.

— 441 —

sessione del 1853-54


Casale, sino al punto in cui va ad entrare in quella dello Stato, presso Valenza, giace costantemente ad una distanza maggiore di 2500 metri dalla sponda sinistra del Po.

Arroge che, prima ancora che si sottoponesse alla discussione della Camera dei deputati il progetto di legge del quale ci occupiamo, la società, valendosi della facoltà concessale coll’articolo 8 del capitolato di cambiare, tanto nella primitiva costruzione quauto in progresso di tempo, la direzione della strada ferrata, in modo da non approfittare dell’argine sovra indicato, già faceva studiare, per mezzo dell’ingegaere Voodhouse, il progetto di.una variante alla traccia da prima adottata, quale progetto venne ben tosto esaminato in linea d’arte dal Consiglio speciale delle strade ferrate in adunanza del 2 febbraio ultimo scorso, e successivamente dal Ministero approvato.

Giusta il medesimo, la strada, attraversato il Po presso Casale, correrebbe lungo la valle dell’Anda, e lascierebbe sulla sua sinistra Borgo San Martino, Pomaro e l’argine strada, costrutto dall’amministrazione tra la Grana ed il Po.

Oltre al correre sempre ad una distanza dalla sponda sinistra del fiume, maggiore dei due in tre chilometri, come si è superiormente accennato, essa si troverebbe poi ancora coperta sia dallé alture di Pomaro, sia altresí dall’argine anzi detto, il quale è stato costrutto altissimo.

Sebbene questa nuova traccia cosí approvata, possa ancora dalla società concessionaria venir cambiata, a senso del disposto dall’articolo $ del capitolato, e non si possa quindi per anco ritenere come definitiva, venne però pattuito che, qualunque ulteriore cambiamento, sarà subordinato alla condizione che la strada lasci sempre intatto l’argine piú volte menzionato,

Questa condizione, che venne acconsentita per verbale del 20 febbraio corrente anno, dal Consiglio di amministrazione e di direzione della società, rassegnato quindi al Ministero dai di lei delegati speciali, deputati Lanza e Mellana, che assunsero l’impegno della sua osservanza, mentre, rimpetto all’interesse strategico, deve tranquillare sempre piú il Senato, che la strada a costruirsi sarà costantemente fuori di ogni pericolo del cannone nemico, quando venga collocata sulla sponda sinistra del Po, risolve pure ogni obbietto, che si volesse ancora elevare intorno alle conseguenze, per la società, che potessero derivare dall’occupazione dell’argine sovra indicato, e per la sua manutenzione, riparazioni, ecc.

Resterebbe a dire della proibizione da prima fatta alla società di ribassare la sua tariffa, ma trovandosi ora cotal proibizione eliminata dal capitolato, in seguito alle discussioni intervenute nella Camera elettiva, e per unanime consentimento di essa, del Ministero e della società, resta superfluo dilungarsi su questo argomento, comprendendosi facilmente che il ben inteso interesse della società le vieterà di procedere a meno cauti azzardati ribassamenti della tariffa.

Al rimanente non avendo il vostro uffizio trovato motivi ad obbiezioni nelle altre disposizioni del capitolato e del progetto di legge, ve ne propone unanime per mio mezzo la adozione pura e semplice.



Modificazioni ed aggiunte al Codice penale.


Progetto di legge presentato alla Camera il 2 gennaio 1854, dal ministro di grazia e giustizia (Rattazzi).

Signori! — Infantochè nei Consigli del Governo si darà solertemente opera ad una generale revisione de’ nostri Codici, si è giudicato epportuno di preparare il progetto di legge che d’ordine di S, M. ho l’onore di presentarvi, pel quale si potranno effettuare fin d’ora alcune riforme generalmente desiderate e riputate le piú urgenti,

Le poche disposizioni di esso progetto sono quindi intese a contemperare in parte alcune dissonanze che si fanno tuttodí sentire tra le leggi organiche del regno e certe disposizioni tuttora imperanti del Codice penale, ed a riempiere in altra parte qualche lacuna che in esso Codice visibilmente appare,

Ed infatti l’articolo primo del progetto è primamente diretto ad armonizzare gli articoli 464 e 168 di detto Codice penale coll’articolo 16 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa.

. Il Codice punisce con la relegazione chiunque «con pub blici insegnamenti, con arringhe o cel mezzo di scritti, di

libri o di stampe da esso pubblicati e spacciati attacchi di rettamente od indirettamente la religione dello Stato con

principii alla medesima contrari (articolo 164);» punisce inol tre coí carcere, col confine, o con la multa «ogni altro fatto

o detto non accompagnato da circostanze aggravanti che sia

di natura da offendere la religione, o da eccitarne il disprezzo, ed arrechi scandali, ovvero turbi od impedisca in

qualsivoglia modo l’esercizio della religione (165),»

Invece la legge 26 marzo 1848 punisce gli stessi crimini commessi per via della stampa cogli arresti e col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 2000.

Ma il reato commesso per via della stampa, a ragione della maggiore pubblicità che ottiene, può eccedere in gravità quello perpetrato con orali insegnamenti o con detti o fatti che vengono talvolta ad esercitare l’azione loro sopra di un numero assai ristretto di persone ed anco con minore efficacia; oltredichè i detti ed i fatti ponno essere l’effetto di qualche inconsiderato trasporto, quando invece gli scritti sogliono essere meditati, e maliziosamente ponderati; ed è perciò che tra l’una e l’altra penalità non si scorge attualmente una adequata misura.

Per rendere adunque la legge sulla stampa ed il Codice penale meglio corrispondenti fra di loro, articolo primo di questa legge viene ora applicando agli articoli 164 e 165 di esso Codice la stessa pena edittale da quella sancita, la ‘qual pena potrà quindi essere dal giudice applicata ia quei gradi che saranno meglio proporzionati alla qualità delle circostanze.

Ma perchè i preaccennati articoli 164 e 165 del Codice penale nella espressa loro generalità largamente abbracciano i pubblici insegnamenti, gli scritti, i fatti e detti d’ogni maniera che attacchino direttamente o indirettamentela religione dello Stato con la manifestazione di principii o fatti alla medesima contrari, e potrebbesi da alcuni muovere il dubbio, se rimangano eziandio colpiti da tali penalità i detti che si commettono npell’esercizio dei culti tollerati, si è trovato opportuno di aggiungere all’articolo primo di questa legge, per modo di dichiarazione, un alinea per cui esso dubbio viene espressamente risolto,

I culti tollerati, già esistenti nello Stato, ottennero in virtú