Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/53

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Siasi, non si scorge plausibile ragione per cui non possano usare della stessa libertá nella scelta de! mediatore, il cui ufficio è certamente di minore importanza; che per altra parte, essendo lecito a chiunque senza condizione di sorta di accingersi all’esercizio del negozio, sia in nome e per conto proprio, sia per conto altrui come commissionari, ripugna alla logica ed alla giustizia che non si lasci la stessa libertá a coloro che si attengono ad una cosa di minore iniportanza, quale si è la semplice mediazione tra i commercianti stessi.

Rifletteva inoltre la Commissione che il timore che lascian- dosi facoltativo a chiunque senza alcuna condizione di fare ufficio di mediatore nelle operazioni commerciali possano facilmente commettersi abusi dansosi al commercio, nun ha forse tutto il fondamento e tutta l’importanza che a prima giunta possono supporsi; poichè in sostanza }’ufficio di me- diatore non è altro che quello di recare la parola di chi chiede od offre la merce, e la risposta dell’altro a cui fu fatta }Pof- ferta o la domanda, e di ritornare dall’uno e dall’altro tante fiate che basti fino a che siano entrambi d’accordo; essere d’altronde questi pericoli smentiti dal fatto, giacchè il Mini- stero stesso confessa nella sua relazione, ed è del resto noto- rio, che in tutti i paesi dove la professione dei mediatori nelle operazioni commerciali è regolata dalla legge, vi sono mediatori cosí detti marrons, ossia abusivi, il numero dei quali è proporzionatamente maggiore dove le leggi sono piú restrittive; che da questo fatto notorio ed innegabile sorge lo scandalo di vedere la legge apertamente violata e delusa senza che si riesca a farla osservare; essere bensí vero che questo grave inconveniente scemerá di molto quando possa chiunque essere ammesso all’esercizio della professione di mediatore purchè riunisca le condizioni prescritte dalla legge e adempia agli obblighi imposti dalla medesima, ma non es- sere sperabile che cessi intieramente nel sistema del pro- getto ministeriale, poichè a lato dei mediatori che avrebbero soddisfatto al prescritto dalla legge e adempite le condizioni da essa volute, vi sarebbero sempre coloro che non avessero potuto o non avessero voluto soddisfarvi, e vi será pure sem- pre fra i negozianti chi preferirá dare la sua confidenza a questi piuttosto che a quelli.

Dicevano da ultimo aleuni commissari che gli affari com- merciali non sono i soli che sogliano trattarsi per mezzo di mediatori; che altri affari ugualmente importanti vengono trattati non di rado con intermediari, e che quest’ultima me- diazione non è però sottoposta a veruna restrizione, nè inge- renza delia legge; che in quanto agli affari commerciali stessi, siccome le leggi restrittive e regolatrici della mediazione non erano applicabili che laddove eranvi mediatori nominati dal Governo, ne veniva allo stato della legislazione attuale che in piú di dicianove veniesimi del regno, in centri di popola- zioni dove si fa non indifferente commercio, eravi il sistema di libertá assoluta senza che siansi prodotti i temuti incon- venienti,

A fronte di queste ed altre non poche considerazioni tutti i commissari concordavano nel riconoscere la superioritá del sistema esistente nell’Inghilterra, nell’Olanda e nelle Ameri- che su quello di esclusione e di restrizione vigente negli al- tri paesi.

Ma, venendo alla pratica applicazione ed alle condizioni speciali del nostro paese, si osservava da prima, specialmente per gli agenti di cambio, che le operazioni nelle quali questi servono d’intermediari sono assai piú delicate e piú pronte che la compra e vendita, lo scambio od il trasporto di merci; rickiedersi pertanto negli agenti di cambio maggiori e piú as- sicurate condizioni di capacitá, di moralitá © di risponsabi-

Sessione DEL 1853-54 — Documenti — Vol. I 2

litá che nei sensali ; il lasciare libero a chiunque d’intromet- tersi come mediatore, e ben sovente come promotore, nelle operazioni bancarie, poter veramente non essere senza qual- che pericolo; doversi del resto temere che, facilitando sover- chiamente l’esercizio della professione di agente di cambio, si favorisca troppo l’aggiotaggio; ia qual cosa non sia conve- nevole, massime nel momento attuale. Delle quali conside- razioni inferivasi non potersi, almeno per ora, in quanto agli agenti di cambio, andare piú oltre del progetto ministeriale.

Riguardo poi ai sensali dicevasi che, se relativamente a questi la violenza alla confidenza dei commercianti che banno bisogno dell’opera loro non è giustificata nè dalla natura delle operazioni affidate ai medesimi, nè dalla utilitá del commer- cio, non si potrebbe tuttavia nemmeno volere che la legge accordi un carattere pubblico e le prerogative delle quali nel- l’interesse stesso del commercio, debbono fruire i mediatori pubblici, a coloro la capacitá, moralitá e risponsabilitá dei quali non siasi accertata con mezzi legali; che massime allo stato della nostra legislazione l’esistenza di sensali ricono- sciuti idonei dalla legge sará sempre necessaria per gli atti pei quali è specialmente richiesta la qualitá di pubblico me- diatore, non che pei forestieri che non abbiano relazioni par- ticolari nelle piazze dello Stato, nelle quali occorra loro di fare qualche operazione, e pei nazionali stessi i quali non ab- biano personali conoscenze per determinare la loro scelta, ai quali tutti non può non tornare utile che esistaro quei me- diatori pubblici, la capacitá, la moralitá e la risponsabilitá dei quali sono notorie, mercè l’adempimento delle condi- zioni a tale uopo richieste dalla legge.

Concretando quindi questi ragionamenti, la Commissione opinava che il sistema del progetto ministeriale possa essere adottato quanto agli agenti di cambio, che riguardo ai sen- sali debba lasciarsi libero a chiunque di esercitare questo ramo di mediazione, ma che niuno possa essere riconosciuto pubblico mediatore senza avere adempite le condizioni de- terminate dalla legge, e che ai soli pubblici mediatori rico- nosciuti siano applicabili le prerogative, i divieti e gli obbli- ghi stabiliti dalle leggi pei pubblici mediatori, ed a costoro soltanto spettino gli atti che sono in modo speciale dalla legge e dalle sentenze dei tribunali affidati al ministero dei mediatori,

Del resto poi la Commissione ha creduto che, dichiarando libero a chiunque l’esercizio della professione di agente di cambio e di sensale purchè abbia i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge, non solo deve lasciarsene illimitato il numero come implicitamente risulta dal progetto ministe- riale, ma che rimanga senza plausibile motivo e senza scopo la disposizione dei due primi paragrafi dell’articolo 2, per cui l’esistenza dei pubblici mediatori è limitata alle cittá dove esiste una Borsa di commercio ed in quei comuni da desi- gnarsi dal Governo con decreto reale; deliberava pertanto di sopprimerla, trasportsndo nel capo concernente le disposi- zioni generali quella contenuta nel paragrafo ultimo dello stesso articolo, la quale riflette la vendita degli effetti pub- blici alle grida.

Passando poi al capo secondo concernente le condizioni di ammessione, la Commissione non iscorgeva ragioni sufficienti per prescrivere l’etá d’anni 28 come condizione d’ammes- sione nell’esercizio della professione di ‘pubblico mediatore; essa credeva invece che possa bastare l’etá d’anni 21 com- piuta, alla quale si attinge la maggioritá e l’uomo è abile a tutti gli atti del diritto civile, compreso quello di fare qua- lunque genere di negozio, sia per conto proprio, sia anche per conto aliîrui.