Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/555

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bilire le regole secondo le quali dovrá farsi la stima dei ca- nali, allora comincia una tal serie di difficoltá, che egli è gioco- forza alla fine abbandonare la partita, e ritornare alla dispo- sizione proposta nel progetto,

infatti, o signori, ammettiamo per un istante che nella stiina dei beni si debba dalle rendite detrarre il montare dei fitti d’acqaa. Allora converrá riportare questa par!e di ren- dite sui proprietari dell’acqua, onde ciascun appezzamento di terreno irrigno si dovrá spezzare in due appezzamenti di- stinti, l’uno pel terreno propriamente delto, l’altro per l’acqua che lo feconda. Lascio da parte l’enorme ingombro di questi appezzamenti d’acqua, ingombro che non andrebbe esente da molti e grandi inconvenienti; ma dico cheessi sarebbero non solo incomodi, ma del tutto impossibili a- costituirsi. Infatti, mentre i terreni rimangono indefinitamente, od almeno per lunga serie d’anni, identicamentfe o quasi identicamente nella medesima condizione, e passino quindi assoygettarsi ad una stima permanente, quali variazioni non succedersnno d’anno in anno nella quantitá e nel valore dell’acqua impiegata ad irrigarli, per la vicenda delle coltare, per la varia eostitu- zione atmosferica delle diverse anpate? E piacciavi riflettere, o signori, che la instabilitá della stima di uno dei due ap- pezzamenti renderá instabile del pari la stima dell’altro; poichè invano si tenterebbe di deferwinare la rendita netta di un terreno irriguo, indipendentemente dalla considera- zione dell’azione fondatrice dell’acqua; rendita netta, che il piú delle volte sarebbe nulla è quasi nulla.

Si risponderá senza dubbio che a queste variazioni nel va- lore dell’acqua afferente a ciascun appezzamento di terra, si può facilmente ovviare, prendendo una media sopra un nu- Inery d’anni sufficientemente grande. A ciò ancora molte cose sí potrebbero replicare; ma sia pure cosí. Allora, come prima conseguenza nè verrá, che dalla stima del fondo dovrá detrarsi, non giá il fitto d’acqua effettivo, ma quel medesimo valor medio dell’acqua, che servirá d’altra parte di base per la stima del canale.

Ma, o signori, quest’acqua che noi vogliamo direttamente colpire prima che essa si spanda sul terreno e lo fecondi; quest’acqua che noi voghamo considerare come uno siru- mento di predazione affatto distinfo dal terreno, in qual punto, in quale istante del suo corso verremo noi a colpirla? Secondo il sistema da noi supposto, essa verrá colpita nel punto, nell’istante medesimo in cui, uscendc dal canale, essa si riversa sulla terra, F potrá star bene, quando un canale, dalla prima sua origine fino alle ultime sue diramazioni ap- parterrá tatto ad un solo possessore; noi potrezuo cosí, ig modo tollerabile, stimarne la rendita nelta. Ma quando maj si verificherá questa ipotesi? Certamente ben di rado. Poichè il piú delle volte Pacqua andrá nel suo corso, or raccoglien» dosi di piú canali in uno, or dividendosi e suddividendosi da un canale in piú, sempre passando e ripassando, per dir cosí, da una mano in un’altra, cioè da possessore a possessore. Nè vi ba ragione alcuna, chi voglia store ai dettati della piú ri- gorosa giustizia, di far sopportare l’imposta, piuttosto dal- l’ultimo possessore di essa, che da ciascuno de’possessori pre- cedenti. Si docrá dunque ad ogni costo risalire di possessore in possessore fino a colui che primo o derivò l’acqua da un fiume 0 ne raccolse i primi rampolli entro a rigagni; si do- vrá, dico, risalire dall’uno all’altro con una scriedi compensi simili a quello che il proprietario del suole è in diritto di esigere da colui che gli somministra le acque, cioè a dire che, oltre ai estasti dei terreni e dei fabbricati, se ne dovrá formare un terzo, il catasto delle acque, ben piú intricato e difficile a farsi che gli altri due.

Le acque correnti, o signori, si considerano dalle leggi ci- vili come beni stabili; ma nulla in realtá è meno stabile, per propria natura, che le acque correnti. Il volerle sottoporre direttamente e per sè al tributo prediale è opera non meno disperata che quella di voler in modo perfettamente giusto sottoporre qualunque specie di proprietá mobile alla imposta diretta. Piacciavi ricordarvi, o signori, quelle che abbiamo incontrate (né oserei io dire superate) nello stabilimento del- l’imposta mobiliare e di quella delle patenti.

Ma supponiamo finalmente vinte, a forza di costanza, di spese, di tempo e di molti errori, supponiamo vinte tulle queste difficoltá. Che avremo noi fatto per mettere in salvo il principio della giusta distribuzione dell’ imposta? Ben poco, 0 signori, o forse nulla, se insieme non istabiliremo per legge la tassa o calmiere delle acque, come in molti luoghi ancora si stabilisce il calmiere del pane e d’altri com- mestibili, comei nostri antenati sisforzavano di stabilirei cal- mieri di ogni derrata e d’ogni merce. Senza di ciò, il natu- rale e inevitabile andamento de’ fattieconomici che si produ- cono negli scambi, distruggerá tutta ta fabbrica con tanto stadio edificata. La legge della offerta e della domanda domi- nerá e fará variare a nostro dispetto da un giorno all’altro quella distribuzione di carichi che nei volevamo rendere in- variabile e perpetua. Ne’ luoghi e ne’ tempi ne’ quali, per qualsiasi cagione, Je acque eccederanno il bisogno de’ terreni, checchè facciamo, Pimposta cadrá sui possessori delle acque, poichè a questo patto solamente potranno essi trovar compra- tori. Ne’ luoghi e ne’ tempi, al contrario, ne’°quali, a fronte dei terreni che abbisognano di irrigazione, scarseggeranno le acque, l’imposta cadrá sui possessori del suolo; poichè a que- sto patto solamente potranno essi trovare chi voglia vendere loro l’acqua di cui bisognano. Sicchè, alla fin fine, noi siamo condotti a conchiudere che altro mezzo pratico non rimane per giungere ad una {tollerabile stima de’ beni irrigatorii, che quello proposto nel progetto, salvo, quando occorra, a san- cire poi nella legge speciale, che regolerá Passetto dell’impo- sta fondiaria, qualche disposizione sul regresso che in alcuni casi speciali pussa competere ai proprietari dei fondi verso proprietari dei canali.

Per non complicare oltre il bisogno i ragionamenti che precedono, noi abbiamo parlato soltanto di beni irrigatorii, non abbiamo parlato di opifizi idraulici. Ma anche per questi sorgono le medesime incertezze, le medesime difficoltá; poi- chè qui pure mancherebbe ogni mezzo di stimare la rendita di un opifizio idraulico, considerato in se medesimo, cioè di un gpifizio idraulico senz’acqua.

Ammesso dunque che i canali non debbano essere diretta- mente soggetti a stima per l’acqua che in essi trascorre, ma solamente per l’area che essi occapano, restano da stabilire Je regole per questa stima; e ciò ci riconduce all’articolo 25, il quale contiene su questo punto le due disposizioni se- guenti, cioè:

«I canali permanenti con }e loro sponde saranno equipa- rati agli aratorii di prima classe dei territorii in cui si tro- Vano.

«Le sponde dei canali, le quali fanno parte degli appezza- menti laterali, saranno con questi unite ed allibrate,»

La prima di queste disposizioni si riferisce al caso piú fra- quente, cioè suppone che tutta l’area occupata dal canale e datle sue sponde (le quali possono comprendere, oltre alla sponda propriamente detta, gli argini formati con le terre provenienti dal cavo del canale, o la striscia di terreno de- stinata al getto degli spurghi) appartenga al possessore me- desimo del canale.