Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/554

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purè lo scomporla in venti 0 trentg appezzamenti di classi differenti.

L’articolo 26 del progetto è cosí concepito :

«Le strade private gravate di servitú verso il pubblico e quelle destinate alla tavisazione lungo i fiumi saranno con- siderate comé parté integrante degli appezzamenti ai quali apparteúgano.

a Quelle poi che costituiscono una propriefá distinta dai terrei che attraversano, saránno ragguagliste al’altima classe deî rispettivi territori,»

Sulla prima pafie di quest’articolo potrebbe Ja alcuno muoversi dubbio intorno alla giustizia di una disposizione la quale colpisce con una imposta ún terrena, che net essere gravato verso il pubblico di una servitá di passaggio, sem- bra potersi dire produttivo di vantaggi solamente pel pub- blico e non pel proprietario. Ma oltreché, per essere le strade stesse comprese entro ai fondi appartenenti al proprietario di éssa, questa è a Tai dello stesso vantaggio a un dipresso che sárebbe se la servitú non esistesse, È poi ancora da no- tare che, quando o si volesse sgravare da ogni tributo o sot- toporre a tributo minore di quello ché compete alla classe di fondi di cui fa parte, sarebbe mestieri che ciascuno degli ap- pezzamenti che essa strada percorre si dividesse in due: l’uno cioè per la parle di esso che servè ad tiso di strada, l’aftfo per Ja rimanente superficie dell’appeziamento. Onde ne verrebbe una pagguardevole complicazione, senza che il vantaggio che si verrebbe a procurare aî proprietari fosse di tal pregio che potesse fare giusto compenso.

Su questa prima parte dell’articolo potrebbe osservarsi ancora (se non fosse pedanteria) che poco proprio è il dire strade che serrono alla navigazione, è che meglio sarebbe usare i termini adottati dagli ingegneri è marinai di strade alzane 0 d’alzaia. ‘

Quanto alla seconda parte dell’articolo, la quale si riferi- sce alle strade private che costituiscono una proprietá di- stiáta dai terreni che attraversano, e che verranno raggua- gliate all’ultima classe dai rispettivi territori, la locuzione sarebbe piú chiara, se invece del solo relativo quelle, si di- cesse, quelle strade private; ina chi beni miri alla compila- zione della prima parte dell’articolo, vedrá che questo quelle ad altro non può riferirsi che a strade privaté; poichè a strade privafe si riferisce similmente il quelle destinate alla navigazione. ’

Dell’articolo 27 relativo agli stagni é laghi da pesca giá abbiamo incidentemente parlato ; del î8 che chiude il titolo V, ed esime dalla stima i fiumi, i torreati, i laghi pubblici, i liti e relitti di mare, i porti, i seni, le spiaggie, le roccie e le ghiaie nude, e gli altri terreni per natura propria affatto sterili, e similmente Je sfrade reali, provinciali e comp- nali, i ponti non soggetti a pedaggio, e le piazze che servono loro di continuazione, i cimiteri ad altri terreni destinati ad uso pubblico e sottratti dila produzione per titolo di pub. blica utilitá, altro non abbiamo da dire, sé non che queste esenzioni abbastanza si spiegan» e si giustificano da sè stesse.

H titole VI, Delle disposizioni comuni alle stime dei terreni e dei fabbricati, contiene un articolo solo e molto breve, ma che può dare e diede infatti occasione a lunghe discus- sioni. Esso è di questo tenore:

«Tanto i terreni, quanto i fabbricati si valuteranno se- condo le basi sovra stabilite, senza riguardo ai rapporti ed obblighi dei possessori verso terze persone, siano dessi me- ramente personali o reali.

«Nessuna detrazione avrá luogo per decime, canoni, li- velli, fitti d’acque, debiti e pesi ipotecari o censuari,»

Îl peucipio generale enuncialo nel primo paragrafo, ron sembra guari soggetto a controversia.

Lo Stato defermina per mezzo delle operazioni censuarie la rendita netta di ciasenn fondo, aceiò il tributo possa essere ripartito sn i singoli fondi, in giusta proporzione con la ren- dita medesima. Ciò è richiesto dalla giustizia, ciò dalla legge, ciò finalmente dalPinteresse dello Stato e della so- cietá, Ma nella formazione del catasto, lo Stato non ha nè in- teresse nè obbligo d’investigare in qual modo, in qual pro- porzione è per quali ragioni la rendita netta di un fondo si riparlisca poi tra colui che ne è il possessore ed altre per-

| sone verso le queli egli abbia obblighi risultanti da private

contrattazioni. Lo Stato ha ii diritto di riscuotere una quota parte determinata di quella rendita netta, a chionque ella spetti definitivamente: epperciò, accertata questa rendita, esso, Jo Stato, preleva sovra di essa ciò che gli è dovuto, senzi detrazione veruna, ma senza pregiudizio delle ragioni che al possessore del fondo possano competere, secondo i ge- nerali principii del diritte e le disposizioni delle leggi civili, d’essere in futto od in parte compensato da coloro ai quali egli è tenuto di corrispondere o interamente od in parte Ja rendita del fondo.

Che se le leggi anteriori non siano bastanii a stabilire in modo positivo e chiaro i rispettivi diritti ed obblighi in or- dine alla imposta, si dovrí certamente a ciò provvedere, ma non giá con Îa legge che ordina la formazione del catasto, bensí con quelle che regolare debbono l’attuazione del mede- simo, ossia con le leggi relative alla riscossione della imposta prediale. Cosí si fece per l’isola di Sardegna, mercè deli’ar- ticolo 8 della legge del 13 di aprile 1851.

La seconda parte dell’articolo, per ciò che spetta a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, altro non è che l’applicazione di questi principii. Ma molte opposizioni si sono sollevale contro ail’estensione dei principii medesimi ai fitti d’acque. i

1 prodotti dei terreni irrigui sono dovuti, dicesi, in parte alla feconditá propria della terra ed alle cure del passessore e delPagricoltore ; in parte alazione dell’acqua che li irriga. Quando quest’acqua appartiene al passessere medesimo del fondo, questi, siccome zi perceve il valore dell’una e dell’al- tra parte dei prodotti, ossia tutta intiera la rendita vetta del suo fondo, tutta intiera deve allo Stafo quella quota parle di essa rendita, clie sofio nome d’imposta spetta allo Stato, Ma, soggiungesi, quando le acque che fecondano ur ferreno ap- partengono ad un possessore distinta da quello del fando, e questi, per conseguenza cede a quello, sotto forma di fitto dell’acqua, una ceria parte della rendita, la quale rappre- senti appunto il valere del concorso dell’acqua nelle produ- zioni del fondo, allora vuole giustizia che ciascuno dei due possessori, come partecipano nei fruîti del fondo, partecipino eziandio nel pagamento dell’imposta ; in altre parole, che o- gnuno paghi alio Stato una parte dell’impasia proporzionale alla facoltá produttiva, dello strumento, che egli possiede, cioè luno della terra, l’altro dell’acqua. E per conseguenza, conchiudesi, nella stima catasiale dei terveni irrigui dalla rendita netta deve, insieme con fatte fe ritre spese di coltura, detrarsi anche il fitto dell’acqua, acciò il possessore del ter» reno non paghi en’imposta dovuta da uno strumento non suo; e per contro debbono sottoporsi alla stima anche i canal ir- rigatorii, in ragione non solamente dell’area che essi occu. pano, ma eziansiio del valore dell’acqua che essi conducono.

A questo concetto, casí espresso in termini generali, nulla sembra potersi opporre a prima giunte. Ma quando, ammesso il principio, si vuol! passare a farne l’applicazione, cioè a sta»