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Sulle cauzioni da prestrasi nell’interesse pubblico e delle finanze dello Stato.

Progetto di legge presentato alla Camera dal pre- sidente del Consiglio ministro delle finanze (la- Vour).

Sicnori ! — Dopo l’emanazione del regio editto 24 dicem- bre 4819, portante costituzione del debito pubblico dello Stato, intervennero vari provvedimenti sovrani, coi quali si permise che diverse specie di cauzioni si potessero prestare sovra cedole del debito pubblico, ovvero mediante ipoteca di beni stabili.

Tali sono i provvedimenti seguenti: le regie patenti 24 febbraio 1820 per la malleveria dei ricevitori e del cassiere del lotto; le regie patenti 24 maggio 1822 per la cauzione degl’impiegati contabili dipendenti dall’amministrazione del- l’insinuazione e demanio; il regio editto 23 luglio 1822 per la malleveria dei notai e dei segretari dei migistrati e tribu- nali, non che delle amministrazioni comunali ; il regio bre- vetto 17 febbraio 1823 per la malleveria degli impiegati con- tabili dell’ammin’strazione delle gabelle; il regio brevetto 7 aprile 1823 per le cauzioni degli emolumentatori; ed in fine le regie patenti 50 agosto 1827 per le cauzioni degli e- sattori.

Ciò malgrado, i conservatori delle ipoteche non sono am- messi a prestare la cauzione per guarentigia del pubblico, salvo con ipoteca su beni stabili, giusta il disposto dell’arti- colo 178 del regio editto 16 luglio 1822,

L’esperienza di molti anni dacchè trovasi attivato il sistema ipotecario, ebbe a dimostrare come l’accennata limitazione concernente i soli conservatori, mentre non ridonda a mag- gior guarentigia del pubblico, mette i conservatori stessi non meno che l’amministrazione delle finanze in grave imbarazzo, in quanto che essi incontrano non poche difficoltá che bene spesso non riescono a superare, di fornire la cauzione in beni stabili loro propri o d’un fideiussore, avuto riguardo non tanto alla somma considerevole cui ascende, quanto alla lunga durata dell’ipoteca, la quale non può estinguersi salvo dopo trascorso il termine d’anni quindici successivi alla ces- sazione delle loro funzioni.

L’amministrazione poi non è sempre libera nel procedere alla nomina dei conservatori, i quanto che, oltre ai titoli che in ciascuno di essi rispettivamente si richieggono per es- sere nominati a tale impiego, debbe bilanciare la loro pos- sibilitá di fornire la cauzione in beni stabili,

Tale ostacolo, per lo contrario, cesserebbe, ave la speciale cauzione per gmarentigia del pubblico venisse assimilata alle altre malleverie dei contabili verso le finanze.

Allorquando si pensò per la prima volta a stabilire presso l’amministrazione del debito pubblico, a titolo di esperi- mento, una Cassa centrale sotto la denominazione di Cassa dei depositi e di anticipazione di fondi per i lavori pubblici, si pensò del pari ad agevolare il sistema delle malleverie in contanti, e coll’articolo 13 del regio brevetto 11 aprile 1840, si autorizzò la Cassa prementovata a ricevere l’ammontare delle malleverie dei tesorieri ed altri contabili autorizzati dalle leggi a prestare la loro malleveria in numerario.

Con altro regio brevetto del 4 maggio 1847, sulla conside- razione che i contabili e funzionari pubblici incontravano difficoltá nel prestare la loro cauzione in rendite del debito pubblico od in beni stabili, per cui ritardavano ad ottenere Pesercizio delle loro funzioni, si autorizzarono i detti conta-

bili e funzionari a versarne l’importo nelle tesorerie provin- ciali, contro la corresponsione dell’annuo interesse del 4 per cento la cui decorrenza incominciare doveva dal giorno del faito versamento e terminare due mesi dopo la cessa- zione del loro esercizio,

Essendosi poi colla legge del 18 novembre 1850 stabilita per modo definitivo la Cassa dei depositi e prestiti presso la detta amministrazione del debito pubblico, si prescrisse al- l’articolo 2 (numero 5) che dovranno nella medesima depo- sitarsi le somme delle malleverie che i tesorieri ed altri con- tabili saranno autorizzati a prestare in numerario, contro la corresponsione dell’interesse annuo del 3 per cento a con- tare dal 61° giorno dalla data dell’eseguito versamento,

Mercè la legge del 18 novembre 1850 e dei due regi bre- vetti surriferiti, essendosi dato ai contabili e funzionari pub- blici un terzo modo onde soddisfare all’obbligo della malle- veria, pare al ministro delle finanze che dei tre modi attnal- mente autorizzati due soltanto abbiansi a mantenere, quelli cioè che presentano minore difficoltá e maggiore prontezza di esecuzione, che tali sarebbero il deposito del numerario ed il vincolo delle rendite del debito pubblico, esclusivamente cosí all’ipoteca di beni stabili.

Diffatti l’esperienza di molti anni ba dimostrato come ge- neralmente si incontrino assai gravi difficoltá di chiarire la consistenza delle malleverie in beni stabili, la libertá ed il valore di questi, in modo che l’interesse dell’erario sia posto in salvo da ogni sfavorevole contingenza ; come siffatte mal: leverie rendansi talvolta insufficienti, o perchè agli stabili ipotecati fu dai periti, sebbene con giurata relazione, altri. buito un valore maggiore del reale, o perchè questo valore, quantanque reale al momento della costituita ipoteca, viene sovente a riconoscersi inferiore al momento in cni le finanze debbono agire in via d’aggiudicazione o di subasta degli sta- bili medesimi, i quali, nel tempo intermedio alle due epoche, andarono soggetti a degradazioni, sia per avvenuta minora- zione nei valori venali, sia per corrosioni di fiumi e torrenti, sia per atterramento d’alberi la cui esistenza fu tenuta in calcolo all’epoca della perizia, sia per incendi, se trattasi di fabbricati, sia infine per altri casi fortuiti; e come per ultimo tale genere di cauzione, oltre di occasionare un ben grave di - spendio a chi deve prestarla, e l’impiego di non breve tempo agli uffizi cui spetta di approvarla, richiede sempre lunghe e complicate operazioni, essendo necessarie molte formalitá per accertare il valore, la provenienza e Ja libertá dei beni immobili che si vogliono sottoporre ad ipoteca speciale.

Convinto dell’utilitá, se non della necessitá di eliminare le cauzioni in beni stabili, il ministro delle finanze si è accinto a formolare un progelto di legge, il cui articolo primo è di - retto a prescrivere che le cauzioni dei contabili dello Stato siano somministrate con deposito di numerario, ovvero me- diante il vincolo di rendite del debito pubblico.

Si ritiene pure conveniente di estendere siffatta prescri- zione non solo ai conservatori delle ipoteche, ai notai, segre- tari, sensali e farmacisti siccome quelli che sono pure obbli- gati a somministrare una determinata cauzione per l’esercizio delle loro professioni, ma ben anco a tutti gl’individui, tali che gli appaltatori impresari, affittavoli di beni o redditi de- maniali, e spedizionieri presso gli uffizi di dogana, per quanto alla cauzione che, in forza di legge o di convenzione, sono tenati di prestare onde guarentire le obbligazioni da essi con- tratte verso lo Stato e le amministrazioni del Governo, onde si propone apposita disposizione all’articolo 2 del pro- getto.

Quantunque l’annuo interesse del numerario depositato