Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/569

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per malleveria, che col regio brevetto 4 maggio 41847 era fissato al quattro per cento, trevisi ora dall’articolo 3 della legge 18 novembre 1850 ridotto al tre per cento, a contare dal sessantunesimo giorno dalla data dell’eseguito versa- mento, tuttavia non debbe ravvisarsi soverchio il ripristina- mento della maggior quota d’inleresse, che coll’articolo 4 del progetto si stabilisce al quattro per cento; come del pari piú equo sembrare debbe il far decorrere l’interesse mede- simo dalla data della cartella di deposito, ove vogliasi porre mente alla convenienza che vi ha di allettare i contabili ed i funzionari a prestare la loro malleveria in numerario piut- tosto che in cedole, ed alla circostanza eziandio che verrebbe loro tolta la facoltá di fornirla in beni stabili.

Vorrebbe del pari l’equitá che, non ostandovi il fatto della parte interessata, la decorrenza fosse progressiva fino al giorno in cui si autorizza Îa restituzione del deposito, anzi- chè essere limitata ad un determinato spazio di tempo poste- riore alla cessazione d’esercizio dell’impiego, in quanto che alla liberazione finale d’ogni contabile o debitore debbe pre- cedere l’assestamento delle contabilitá, che richiede neces- sariamente la pratica di molti non brevi incombenti, quali sono le profonde verifiche degli uffizi, le revisioni dei libri, le visite tabellionali ed altre investigazioni, il cui ritardato eseguimento per rarte delle rispettive amministrazioni non potrebbe ragionevolmente venire imputato a colpa, od altri- menti ridondare a pregiudizio degli aventi diritto alla resti- tuazione del deposito.

L’interesse però, quanto ai conservatori delle ipoteche, venne coll’articolo 5 del progetto limitato al tre per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni; e ciò pel riflesso che la cauzione di detti funzionari dovendo durare per anni quindici posteriori alla loro morte od alla cessazione di funzioni, non sembra equo che l’erario debba soggiacere ad una maggior quota d’interesse per un termine cosí lungo, durante il quale sarebbegli interdetta la facoltá di effettuare la restitozione del deposito fatto a guarentigia del pubblico, ancorchè in ragione della propria condizione, si frovasse in grado di farla, e gli convenisse di esonerarsi dal carico degl’interessi,

Gli articoli 6 e 7 del progeito, coerentemente al principio della non retroattivitá delle leggi, tendono a mantenere ferme le cauzioni prima d’ora prestate in qnziunque dei modi au- torizzati dalle preesistenti leggi; ed a rendere facoltativa la surrogazione delle cauzioni anteriormente fornite con ipoteca di beni stabili, mediante il deposito del numerario od il vin- colo di rendite del debito pubblico,

ll riferente pertanto, nel presentarvi, o signori, il pro- getto di cui trattasi, porta fiducia che le vostre deliberazioni saranno conformi alle disposizioni in esso proposte, siccome quelle che sotto i vari rapporti tornerebbero a vicendevole comodo ed utile dei contabili e di altri obbligati verso il Governo, non che delle finanze dello Stato, le quali verreb- bero in tal modo a risparmiare qualche spesa per lo stipen- dio degli impiegati che hanno lo speciale incarico di accer- tare l’idoneitá delle cauzioni in beni stabili,

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei rego- lamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato od hanno maneggio del pubblico denaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere som- ministrafe con deposito di numerario, o mediante il vincolo,

neile forme stabilite, di rendite del debito pubblico inte- state, rappresentanti la capitale somma cui rileva la pre- scritta cauzione.

Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sará for- mato, per le rendite del 5 per cento, sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite, sul tasso d’emissione.

Art. 2. La disposizione di cui all’articolo primo s’estende anche:

1° Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenere dello articolo 178 del regio editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del pubblico;

2° Ai notai, segretari ed altri funzionari od esercenti pro- fessioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l’obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell’erario 0 del pubblico;

5° Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le ammini- strazioni del Governo.

Art. 3. Il deposito del numerario, ovvero l’ipoteca anno-

‘tata sulle cedole per la cauzione dei conservatori, indicata al

numero 1 dell’articolo secondo, sussisterá sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall’esercizio delle loro fun- zioni.

Art, 4. Il deposito del numerario per le cauzioni conti- nuerá a farsi nella Cassa dei depositi presso l’amministra- zione del debito pubblico, dalla quale verrá corrisposto Pin- teresse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrá spedita la cartella prescritta dall’articolo 7 della legge 13 novembre 1850.

‘Tale interesse decorrerá fino al giorno precedente a quello in cui sará emanato il decreto che autorizza la restituzione del fatto deposito.

Art. 5. Quanto ai conservatori però delle ipoteche, la quota d’interesse stabilita dall’articolo quarto sará ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni fino al compimento del quindennio*a cui si estendela prestata cauzione.

Art. 6. Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai contabili, dai funzionari e dagli individui farono sommini- strate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

I contabili, i funzionari pubblici e gl’individui che fossero stati nominati, od avessero contratto obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, po- tranno prestare la cauzione loro prescrilta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge.

Art 7. Le cauzioni giá prestate con ipoteca di beni stabili, per gli oggetti di cui agli articoli primo e secoudo, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall’articolo primo.

Art. 8. Sono mantenute le disposizioni della legge 18 no- vembre 1850, relativa a depositi nella Cassa del debito pub- blico, in quanto le disposizioni stesse ron siano contrarie

alla presente.