Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/69

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può negare però che il principio di una ferma unica ed eguale per tutti non sia piú soddisfacente all’opinione pubblica.

Si avverte finalmente che, oltre gli accennati 85 mila no- mini, il Governo avrá pure disponibili, in caso di guerra, e i giovani cadenti nella leva dell’anno corrente, e quelli anche, in caso d’urgenza, dell’anno immediatamente successivo, coi quali anmentare di circa altri 30 mila uomini la forza del- l’esercito e recarla a quel maggiore sviluppo che la condizione del paese richiegga e comporti.

Queste considerazioni Banno nosso il Ministero ad adottare definitivamente ed a proporre el Senato Particolo 4158 del presente progetto.

Vuolsi notare che cell’articolo precedente (157), essen- dosi stabilita una ferma unica di ordinanza ed un’alira pro- vinciale, e determinati i militari ai quali viene assegnata la prima, scompaiono perciò le molteplici ferme che per Pad- dietro erano stabilite per le varie armi, corpi 0 categorie di militari.

Art. 161. Fra i servizi che non sono computati in isconta della ferina, fa anche compresa il tempo scorse a titolo di punizioge in un carpa disciplinare; apparterrá poi al rego lamento il determinare quale sia il teospo che debba isten- dersi scorso a titolo di punizione.

Art. 184, 185. Ove il Senato sia per accogliere il pronosto sistema intorno alla ferma, será pure opportuno il procu- rarne limmediata attuazione cogli articoli 48%, 185, inferno ai quali mi giova riferire al Senato le spiezazioni giá presen tate all’altra Camera.

Nella fanteria, giusta Pordiaamenio aîtaslmente in vigore, oltre le cito classi di servizio te:aporario, stanno ora in con- gedo illimitato otto classi di riserva. Anche nelle altre armi il numero delle classi in congedo illimitato, congiunio a quello delle classi sotto la arini, supera piú n meno quello di undici, che vi è proposto.

Sarebbe quindi conveniente, per parecchi rispetti, e spe- cialmente per riguardi amministrativi, di esonerare sin Cora da ogni vincolo verso la milizia quelle ultime classi di qual. siasi armia che si trovino eccedere it nu voro di classi portato dal nuovo ordinamento. Le quali ultime classi si è giá speri - mentato che riuscirebbero ad un bisogno di poca utilitá. A questo scopo provvederebbe Particalo 184.

Le classi rimanenti poi, cioè quella del 1822 e Te sueces- sive, sarebbero pareggiate, rispeito alla durata della ferma, a quelle stabilite dalla nuova legge, e perciò verrebbero an- ch’esse licenziate, quando abbiano compiuto gli nndici anni di ferma dalla medesima fissati, abbreviandosi cosí di cinque anni la ferma loro attuale. Il quale provvedimento, oltreché, siccome si disse, viene ad attuare immediatamente il nuovo sistema, è ancora consigliafo da un giasto riguardo verso Je classi 1828 e 1829, che rimasero sotto le armi ben oltre i 4% mesi portati dall’attuale ordinamento.

Con questo intento si propone i! nuovo articolo 186, Egli è bensí vero che con quest’articolo le quattro classi di ri- serva che ancora rimarranno, dopo licenziate le altre cinqne, gi troveranno in condizione alquanto diversa dall’attuale, perchè pareggiate alle altre di servizio provinciale: ma questa diversitá, agentre incaglia in tempo di pace Pan. ministrazione, non ha praticamente, in caso di guerra, im- portanza notabile, poichè gli uni e gli altri sona in quel caso tenuti ugualmente a recarsi sotto le armi, ed i sold.ti in discorso ben volentieri accetteranno questo pareggia- mento che, sebbene per quei tre ansi sembri modificare al- cun poco la loro condizione, abbrevia però di cingue anni Pintiera loro forma.

Sessione DeL 1853-54 — Documenti — Vol. | 5

Art. 4173. Coll’articolo 178 si sione sulle liste di leva, e di renitenza, no si prescrivono, essendochè, finchè dora la re dura naiuraimente 1 reato.

Questa dichiarazione BEER: anche ai ficace ende indurre i regn piere ai loro doveri verso

siapa cho i reali Fommis-

6 Popiosie

ione,

verno au mezzo ef- ailessero ad adem- niccchè nos possano

invocare la protezione dey Re, senza dar conto della loro persona. Quindi è che parve non uecsssario riprodurre la disposi.

ino tn

zione che a quesio med: Visoriamente nel primo provetto,

Lo era sîalo adotiala prove

Sdi IGÈ.

PROGETTO DI LE TITOLO I. Disposizioni generali,

4. L’esercifo si reelata con nomini chiamati a far della leva militare, è cha sí arraolano volontaria-

Art. pare Mento,

Aia leva ed agli arraon!amenti v. Je disposizioni di questa legge.

Ua regolamento approvata can desteto reale stabilirá le

norme da segnirsi nell’esecazione,

ilinteri ai procede secondo

Qualunane legge 0 regalauento anterice sul reciutamento

ia è abrogata. ni Art. 2, Sana eselis! dal servizio miliare, è pos possono per alcun 1 titola far paric del io:

Ieondazanati ai lavori forzati;

Ieondannati alia pena della reciusione o della relegazione

come colpevoli di reati defisiti nel ii» di Codice penale; al titalo 2°; al iitala 3°, capo 1°. «czione 8°. e capo 2°, sezione 41%; al titolo 4°; al ibolo 7°: nu 455, 458 è

URI

545

459;

al titolo 8°, articnli HI, bi: al titolo 9°,

1530 0 b3i;alt

Le condanue pronmutia aie era pese corri. spondenti, e per gli cavia nie Desciu- sione, meno però pei reati d hip 29, «] i.tolo 2° dello stesso Cadice.

I condannati in contumacia non sono casnipresi Pesclu-

STONE.

TITOLO Il. Della leva.

Caro T. — Delle persone soggette alli Pen, e delle overazioni per cui è mandata a! effsta,

Sezione I. — Dell’obbligo di concorrere alla leva, e del modo con cui è determinato e ripartito il cortingente di ciascuna classe.

Art. 3. Tatti i citiadiní leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva d Hanno ip cui nae- que; epperciò ciasenna classe comprende tutti i maschi nati dal prima «IPullimo

Nei tempi normali concorrone compiono il ventesima ag delletá loro, chiamati anche prima, quando ne lo esigano straordinarie.

Art, 4, 1 cittadini dell’is tanto alla leva di mare.

dello Stats seno suggetti alla

giorno d’ua siesso anno,

vell’anno in coi Possono esservi contingenze

alla leva

vla di Capraia sono soggetti sol-