Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/754

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tal genere dovrá darne immediata sibi a tutti gli altri Governi contraenti,

Art, 7. Gli Stati contraenti dichiarano di non accettare ri- sponsabilitá di sorta a riguardo del servizio della corrispon- denza internazionale per via telegrafica.

Art. 8, I dispacci saranno classati nell’ordine seguente :

1° Dispacci di Stato,.cioè quelli che emaneranno dal capo vello Stato, dai ministri e dai capi delle missioni diploma- tiche accreditati presso dei Governi che hanno acceduto al presente Irattato. I dispacci diplomatici delle potenze estra- nee alla presente convenzione saranno considerati e trattati come quelli dei particolari;

2° Dispacci di servizio, esclusivamente consacrati al ser- |

— Vizio dei telegrafi internazionali.

3° Ed infine dispacci dei particolari.

La trasmissione dei dispacci avrá luogo nell’ordine della loro consegna per parte degli speditori o del loto arrivo alle stazioni di destinazione, osservate le regole di prioritá di cui infra :

4° Dispacci di Stato;

2° Dispacci di servizio ;

3° Dispacci dei particolari.

Un dispaccio incominciato non potrá essere interrotto a meno che abbiavi urgenza estrema per l’invio d’una comu- nicazione di rango superiore.

Art, 9. Quando una interruzione nelle comunicazioni sará denunziata dopo l’accettazione di un dispaccio, l’ufficio da dove la trasmissione sará divenuta impossibile, metterá alla posta, e con lettera assicurata, una copia del dispaccio, o lo trasmetterá in servizio di via ferrata pel piú prossimo con- voglio. Egli s’indirizzerá, secondo le circostanze, o all’ufficio viciniore che si trovi in grado di far continuare al dispaccio la via telegrafica, o all’ufficio di destinazione o direttamente al destinatario.

Tostochè la comunicazione sará ristabilita, il dispaccio sará trasmesso di nuovo per mezzo del telegrafo dall’ufficio che ne avrá fatto l’invio per mezzo della posta o della via ferrata.

Art. 40, Gli uffici telegrafici rispettivi saranno autorizzati a ricevere dispacci per luoghi in fuori delle linee telegrafiche.

Essi dispacci saranno fatti pervenire a destino per la posta col mezzo di lettere raccomandate, 0 per espresso, se lo spe- ditore ne fa la domanda.

L’indicazione data dallo speditore pel modo di trasporto di un dispaccio al di lá delle linee telegrafiche mon sará cum- presa nel computo delle parole.

Art. 14. I dispacci a trasmettersi dovranno essere scritti con inchiostro, senza raschiature o cancellature e senza ab- breviazioni, con chiarezza ed in lingua intelligibile. Do- vranno essere datati, e portare la firma dello ai come sí l’indirizzo ben preciso del destinatario.

Art. 42. I dispacci di Stato dovranno sempre essere rive- stiti del bollo o del suggello deilo speditore ; essi potranno essere scritti in cifre arabe, od in caratteri alfabetici facili ad essere riprodotti cogli apparecchi d’uso, oppure essere stesi iti francese, in inglese, in tedesco cd in italiano; ma

saranno sempre scriiti in caratteri romani nei paesi ove sif- fatti caratteri sono generalmente adoperati, e saranno tras messi in segni, lettere, o numeri egualmente in uso negli uffici telegrafici.

La trasmissione dei dispacci di Stato sará di diritto ; gli uffici telegrafici noa avranno ad esercitare sui medesimi con trollo di sorta.

Ari. 13. I dispacci di servizio e quelli dei particolari non potranno essere scritti in cifre; essi saranno stesi, a scelta dello speditore, in inglese, in francese, in tedesco, od in italiano, ma saranno sempre scritti in caratteri remani nei paesi ove siffatli caratteri sono generalmente adoperati.

Temporaneamente le parti contraenti saranno tenute ad accettare i dispacci stesi in lingua straniera al loro paese negli uffici designati nel regolamento da intervenire fra le amministrazioni telegrafiche.

Art. 44, Gli uffici telegrafici al punto di partenza eda quello di destino di ciascun dispaccio avranno il diritto di rifiutarne la spedizione o la trasmissione, se il tenore del medesimo loro sembrasse contrario alle leggi od’alla sicu- rezza pubblica.

Il ricorso contro di siffatte decisioni sará in diritto all’am- ministrazione centrale delle stazioni ove esse saranno state prese.

In tutti i casi le amministrazioni centrali telegrafiche di ciascuno Stato avranno la facoltá d’arrestare fa frasmissione d’ogni dispaccio che loro sembrasse poter presentare qualche rischio.

Art. 15. Gli uffici telegrafici saranno tenuti aperti pel ser- vizio in ogni giorno, compresi quelli di domenica e di festa dal 1° aprile sino alla fine di settembre dalle ore sette del mattino sino alle nove della sera, e dal 1° ottobre sino alla fine di marzo dalle ore otto del mattino sino alle ore nove della sera. Le ore di aprimento e di chiudimenio saranno le stesse in tuîti gli Stati, e Pora di tutti gli uffici telegrafici di ogni paese sará quella del tempo medio della capitale di cia- scuno di essi paesi.

Il lavoro fuori delle ore qui sopra indicate sará reputato lavoro di notte e tassato come tale. Tuttavia il dispaccio, la di cui trasmissione si troverá incominciata di giorno, dovrá necessariamente essere terminato fra i due uffici, ove si trovi in corso, senz’avere a subire la sopratassa di notte.

Art. 16, Non sará accettato alchn dispaccio di notte se esso non sia stato annunziato durante il servizio di giorno e non sia stata indicata lora di sua deposizione negli uffici di partenza.

Un regolamento speciale determinerá le eondizioni del servizio di notte, ed il tempo durante il quale gli uffici ui ciascuno Stato dovranno aspettare l’annunciato dispaccio,

Art. 47, Le alte parti contraenti Sinipegnano a fare tutte le dispnsizioni necessarie per assicurare il segreto delle cor- rispongenze telegrafiche,

Art. 18. Le alte parti contraenti adottano per la forma- zione della tariffa, la di cui riunione costituirá la tariffa in- ternazionale, le basi segueriti :