Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/764

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NTI PARLAM ENTARI

piegati in ritiro, una tale prescrizione sarebbe direttamente | contraria ad una delle piú sacre ed importanti fra le libertá, . la libertá del domicilio. Dopo che con grave sacrifizio della finanza il Parlamento con varie leggi promosse la libertá di commercio, avspice appunto quel ministro dal quale vi viene ora proposto la presente legge, male si vede come potrebbe sancirsi una legge che non riesce di quasi alcun beneficio alle finanze, ed ha per iscopo diretto e manifesto di menomare la libertá delle persone. Nè temiamo che sul serio ci si ad- duca a motivo della legge il vantaggio che proverá lo Stato dal maggior consumo dei suoi prodotti. Anche da Stati meno. colti, e che con meno franco passo camminano nelle vie della libertá, sono oramai da lungo tempo abbandonate tali viete massime, che tenderebbero a fare dello Siato ai cittadini quasi una prigione, impedirne i commerci e privarlo di tutti i vantaggi economici e d’incivilimento che derivano dalla ti- bertá d’accesso a noi dei forestieri, e chiuderci all’ingiro quasi di una muraglia che ci preservi da ogni pestifero con- tatto di forestierume.

Nè dicansi esagerate le nostre parole; che, sanzionati una volta i due principii; «doversi chi vive all’estero imporre per le contribuzioni dirette e indirette, del prodotto delle quali colla sua assenza ‘priva lo Stato,» e «doversi dare opera che i cittadini non consumino all’estero le ricchezze del paese,» cicenverrá per essere logici spingere queste regole celle estreme loro conseguenze, fare la legge eguale per tutti, e a tutti impedire o vendere a prezzo d’oro l’espa- triazione anche temporaria.

Se non che qui dirá alcuno che, esistendo alcune parziali proibizioni di espatriazione riguardanti gl’impiegati, in con- seguenza dei principii di libertá che propugniamo .conver- ‘rebbe anzitutto proporre l’abolizione di siffatte proibizioni eccezionali. Ma tale non era il mandato del vestro uffizio, chiamato soltanto a riferirvi intorno a questa che in appa- renza è legge di finanza, propostavi dal Ministero. Una sif- fatta abolizione delle leggi e regolamenti esistenti in questa materia parve al vostro uffizio oltrepassare i limiti di un semplice emendamento alla presente legge.

Non comprendiamo poi quale sia il fondamento nè quali i © motivi delle severissime prescrizioni dell’articolo 2 del pro- getto di legge. Sancisce un tale articolo, come sopra espo- nevamo, che al tutto decada dalla pensione non giá chisi assenta dallo Stato senza autorizzazione del Governo, ma chi, legittimamente assentatosi, prolunghi la sua assenza oltre un certo termine senza darne avviso al sindaco del comune del- l’ultima sua residenza, o ad un agente nazionale dipiomstico o consolare. Nè la pena è proporzionata alla lieve mancanza, nè avvi realtá utile in tale prescrizione ; poichè il Governo può e deve per altri mezzi sapere quali dei cittadini siano assenti dallo Stato. Nascerebbero inoitre, nell’applicazione della legge, frequenti ed interminabili contese, asserendo l’uno di avere, forse dall’estrema Oceania dato per lettera (che tanto basta onde uniformarsi al preseritto della legge) avviso al sindaco del suo prolungato soggiorno all’estero, e negando questi di avere ricevuto un fale avviso.

Ma queste ed altre simili considerazioni, che sarebbero di qualche peso se si trattasse di modificare la legge cessano se adoltterete le conclusioni unanimi del vostro uffizio, di riget- tarne assolutamente il principio.

Proibizione delle lotterie private e dello smercio di biglietti di lotterie estere.

Progetto di legge presentato alla Camera il 5 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio e ministro delle finanze (Cavour),

Sievori! — Mentre è voto del Governo che nna migliore condizione delle finanze affretti il terupo in cui si possa pro- cedere all’abolizione generale del giuoco del lotto senza do- ver ricorrere a nuove gravezze per compensare il pubblico erario di una rerdita che, depurata dalle vincite e dalle spese d’amministrazione, ascende alia non lieve somma di circa un milione e settecento mila lire, e mentre per raggiungere sif- fatto scopo giá si sono, dopo l’emanazione delle regie patenti del 31 dicembre 1838, aboliti 100 banchi su 171 che preesi- stevano, il ministro delle finanze non può frattanto dispen- sarsi dal presentare alle savie vostre meditazioni un progetto di legge diretto ad abolire le lotterie di qualsiasi specie tanto nello Stato continentale, quanto nell’isola di Sardegna, sia a favore dei privati, come dei pubblici stabilimenti 0 corpora- zioni religiose, rendendo piú efficaci le prescrizioni in vigore dirette ad impedire nello Stato le distribuzioni e lo smercio dei biglietti delle estere lotterie,

Il crescente perfezionamento morale e civile della nazione altamente richiede una tale misura.

Consimili disposizioni giá si sono adattate per leggi e scritte nei Codici delle p’ú incivilite nazioni.

Ciò premesso non sará inopportuno di dare un cenno della legislazione dello Stato intorno al lotto.

Colle patenti del 10 gennaio 1838 vietavasi in terraferma ogni lotte privato ed ogni distribuzione di biglietti di lotto straniero.

Vietavasi inoltre a chicchessia di vendere o far vendere in forma di lotto qualunque sorta di beni stabili o mobili, ad eccezione di mobili donati alle chiese, cappelle e stabilimenti di beneficenza, previa però l’approvazione dell’intendente della provincia. Eccettuavansi eziandio dal divieto i lotti di mobili, quando nè il valore del mobile stesso, nè il totale montare dei biglietti non eccedesse le lire 130.

Il ministro delle finanze era però autorizzato, previa ver- bale annuenza del Re, a permettere lotterie di mobili quando nè il valore nè il rilevare dei biglietti eccedesse le lire 1000.

Era poi riservata al Sovrano la facoltá di concedere per

apposte patenti lotterie di stabili, di mobili o di denaro éc- cedenti le lire 1000. S

In tutti i casi in cui per attuare una lotte: aecorresse autorizzazione del Ministero di finanze o quella del Re, l’im- petrante doveva versare a pro dell’erario il 10 per cento del totale ammontare dei biglietti, “ se

Ma non appena emanarono le sovracitate patenti che to- glievano il divieto di vendere mobili in forma di lotto quando il mentare dei biglietti o delle soscrizioni eccedeva le lire 150, siffatte lotterie si andarono cosí rapidamente aumen» tando, specialmente in Torino ed in Genova, che non si tardò

a riconoscere la necessitá di reprimere O e gli abusi che ne procedevano.

Emanava infatti il di 8 ottobre 1836 un manifesto came- rale, mercè cui rimaneva soltanto libera a chiunque la fa- coltá, senz’uopo di preventiva autorizzazione, di fare lotterie di commestibili o di bevande che nè pel valore dei premi stessi, nè pel totale montare dei biglietti non eccedessero le