Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/766

Da Wikisource.

e prive affatto di controllo, sarebbero quindi per prendere un’assai maggiore estensione. D’altronde è assai vieto, ma non meno vero l’assioma che quando si vuol porre compiu- tamente riparo al male è d’uopo di svellerne le radici.

Occorre poi di osservare essersi creduto opportuno di sta- bilire nella legge di cui si tratta una pena pecuniaria a ca- rico eziandio di chiunque fará conoscere le lotterie per mezzo di giornali, annunzi ed affissi, o coopererá in qualsiasi modo all’esito di esse lotterie, fissando però siffatta pena a somma maggiore per quanto concerne alle lotterie instituite all’e- stero, sia perchè importa maggiormente d’impedire l’emis- sione nello Stato di tali biglietti per cai una quantitá di nu- merario si trasporta senza alcuna certa corrispettivitá all*e- stero, sia perchè gli autori di dette lotterie non possono es- sere colpiti dalle leggi dello Stato, e conviene perciò conte- nere con piú di rigore i loro agenti secondari dimoranti nello Stato, sia finalmente perchè le lotterie instituite all’estero, e che si cerca di premuovere nello Stato hanno ver oggetto ingenti valori, e coloro i quali assumono il carico della di- stribuzione dei biglietti sono allettati dalla proposta di con- siderevoli guadagni, e ragion vuole perciò che sieno tratte- nuti dal timore di una pena pecuniaria anche non tenue.

Che in essa legge si sarebbe stabilito chie coloro i quali contravvenissero alla medesima per mezzo d’interposta per- sona abbiano ad essere puniti col massimo della pena pecu- niaria in essa legge prefissa, e ciò attesa la facilitá con cui possono tali persone deludere la legge.

Rimane poi ad accennare che per lotto di danaro g’in- tende anche quello che, a perfetta somiglianza col lotto te- nuto dal Governo, si suole, per inieterato abuso, praticare in alcune cittá dello Stato da facoltosi privati col mezzo di interposte persone, abuso che ad estirpare non valsero le tante disposizioni che si sono fatte per la via giudiziaria e governativa. -

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 4. Ogni lottevia privata è proibita.

La proibizione comprende tanto le lotterie aventi per og- getto vincite in danaro, quanto le vendite di beni mobili od immobili operaie col mezzo della sorte, o coll’aggianta di premi od altri vantaggi determinati dall’azzardo ; e genergí- mente tutte le operazioni offerte al pubblico con la speranza di un guadagno da conseguirsi col mezzo della sorte,

Art, 2. Gli autori ed agenti principali delle contravven- zioni all’articolo 1 saranno puniti con multa eguale alla metá delle somme di danaro offerte in premio, e del valore d’e- stimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita col mezzo delle lotterie, estensibile essa melta sino alla fotalitá di dette somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il massimo stabilito dall’articolo 67 del Codice penale.

Se i premi in danaro, ed i valori degli eggetti della lot- teria saranno maggiori di lire 5000, i contravventori po- tranno essere puniti, oltre alla multa, col carcere non mag- giore di un anno,

Art, 5. I distributori, e venditori dei piglietti, colero che riceveranno le poste e le sottoscrizioni, o che faranno cono- scere le lo‘terie per mezzo di giornali, annunzi od affissi, sa- ranno puniti con multa non minore di lire 250, estensibile sino a lire 1000,

I gerenti e stampatori dei giornali che faranno tali pobbli- cazioni saranno puniti con multa estensibile sino a lire 200.

Art. 4, È proibito di vendere nello Stato higlietti di lotte- rie instituite all’estero; di facilitare lo smercio di tali bi-

glietti, e di cooperare in qualunque modo all’esito di esse lotterie. I contravventori saranno puniti con multa non mi- nore di lire 500, estensibile sino a lire 2000,

I gerenti e stampatori dei giornali che pubblicheranno an- nunzi relativi a lotterie estere saranno condannati nella multa stabilita nell’alinea dell’articolo 5.

Art. 5. I ricevitori del lotto regio ed i loro cominessi che contravverranno alle disposizioni dei precedenti articoli sa- ranno sempre puniti col massimo delle pene pecuniarie in essi articoli stabilite, e saranno anche rimossi dall’impiego.

Saranno egualmente puniti col massimo della muita coloro i quali contravverranno alla presente legge per mezzo di interposta persona.

Art, 6, I detti ricevitori e lore commessi che per conto proprio od altrui accetteranno giuocate sul lotto regio, sa- ranno rimossi dall’impiego, e condannati alla pena del car- cere per un tempo non minore di tre mesi nè maggiore di

anni due, ed al pagamento di una multa non minore di -

lire 500. .

Art. 7. In caso di recidivitá si fará luogo all’aumento delle pene determinate dalla presente legge, secondo le norme stabilite dal Codice penale,

Art. 8. Nel caso di ineffettuato pagamento delle multe, queste saranno commutate nel carcere a tenore dell’arti- colo 72 di detto Codice penale.

Art. 9, Cadranno in confisca i fondi, i registri, i biglietti ed ogni altra cosa mobile relativa alle commesse contravven= zioni.

Quanto però agli oggetti costituenti i premi, ne sará ope- rato il sequestro a guarentigia delle incorse pene pecuniarie e delle spese processuali.

Art. 10. Gii azionari non potranno concorrere sugli oggetti confiscati o sequestrati per la restituzione delle loro poste, salva ragione ai medesimi per tale restitozione verso gli au- tori ed agenti principali delle lotterie, e verso ai distributori dei biglietti.

Art, 41. Le pene pecuniarie saranno ripartite ed erogate a termine degli articoli 41 e 2 della legge 12 giugno 1855.

Art, 12, Le cause sí civili che criminali relative alle disno- sizioni della presente legge saranno di competenza dei tri- bunali ordinari.

Relazione fatta alla Camera il 28 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Peyron, Jacquier, Robecchi, Genina, Farini, Di Revel e Valerio, relatore.

Sicnori! — La passione del giuoco, causa di tanti mali alla societá intiera, e specialmente alle classi meno agiate, suole nelle epoche che succedono alle guerre ed ai gracdi commovimenti politici riardere anche dove fosse sopita ed accrescere la sua forza laddove era giá desta.

Egli sembra che i subiti trabalzi della guerra, il variare della fortuna nelle politiche rivolture, destino nei piú una fede cieca nella sorte, un’aviditá che aspeita non dal pacifico ed ordinato lavoro una onorata agiatezza, ina domanda al- azzardo lappagamento di meno assegnati desiderii, Cra niuno di voi ignora che anco nei nostri paesi dopo lc infelici ma non inonorate vicende del 1848 e 1849, ii male cui poco anzi accennvammo fece maggiormente sentire le sue trafit- ture. Questa passione manifestavasi in piú maniere, cioè coi giuochi detti d’azzardo, coll’aggiotaggio di borsa, col giuoco del lotto e colle lotterie private sí interne che straniere.