Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/768

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di veglie e di sudori trovasi posto dirimpetto all’azzardo che in cambio di pochi scudí a chi promette una casa, a chi una campagna, a chi un ricco capitale, e ninnoli e piaceri d’ogni sorta egli, il lavoro, sará troppo spesso perdente.

La legge presentata dal signor ministro delle finanze nella tornata del 8 gennaio taglia le ali ad ogni sorta di questi voli, poichè col suo articolo 1 proibisce intieramente ogni lotteria privata e noi vi invitiamo a dare alla legge il vostro assenso, mediante l’annessione della promessa relativa alla futura intiera abolizione del giuoco del letto ed alcune modi- ficarioni di redazione.

L’articolo 2 contiene le penalitá comminate ai contravven- tori dell’articolo 1, ed è foggiato sulla legge francese del 4836 che ebbe giá la sanzione dell’esperienza.

Gli articoli 5 e 4 hanno per scopo di rendere efficace la

proibizione contenuta nell’articolo 1, stataendo le pene do- vute ai complici, ed assimilando le lotterie straniere alle lot- terie private dell’interno col crescere la multa contro quelli che si fanno di queste ultime propagatori.

Gli articoli 5, 6, 7, 8,9, {0, 41 e 12 non diedero luogo a dissenso veruno nel seno delia Commissione.

Però la vostra Commissione non può, come avrebbe desi- derato, proporvi Daccettazione di questo progetto di legge all’unanimitá dei membri che la compongono perchè uno di essi chiedeva una eccezione alla proibizicne in favore delle lotterie di oggetti mobili fatta a benefizio degl’istituti di ca- ritá, ed un altro membro avrebbe desiderata la medesima eccezione in favore delle lotterie di immobili statuite a bene- ficio dei ricoveri di mendicitá. La maggioranza della vostra Commissione non si dissimulava la gravitá della proposta, e malgrado la sua simpatia per le istituzioni che si volevano favorire, essa credeva ci dover chiudere interamente il varco alle eccezioni, bene conoscendo siccome le autoritá amministrative sappiano di rado resistere alle domande quando esse hanno un appiglio nella legge, e perchè è con- vinta dall’esperienza che ai mali grandi voglionsi rimedi ra- dicali.

La maggioranza della vostra Commissione opinava che le islituzioni di beneficenza potevano ricavare i vantaggi che ebbero pel passato dalle lotterie di oggetli mobili ricor- rendo ad altri mezzi ingegnosi, come sono le vendite ordi- nate appositamente dalle signore donatrici nelle grandi cittá, e nei luoghi minori coll: vendite fatte a mo’ di pubblico in- canto, costumanza dalla quale ripetono parte delle loro en- trate da tempo immemoriale le chiese dei nostri villaggi,

Essa respingeva pei ricisamente le lotterie d’immobili sic- come quelle che a nome della caritá piú di tutte prestano oc- cssione all’inganno. Accade il piú delie volte, e non è lon- tano l’esempio, che gl’’immobili posti in lotteria si tassino ad un valore molto maggiore del vero. Quel valore si preleva a pro del proprietario. Il rimanente del prodotto della lotteria è destinato alle opere di caritá in cuí nome si apre la fot- teria, in cui nome si bussa alle porte dei cittadini. Ma spesso, troppo spesso, questo rimanente è zero.

D’altronde, male si ricorre ad un mezzo se non aperfa- mente immorale certamente generatore di immoralitá onde provvedere alle istituzioni che banno nel bene fondamento. Il male non vuolsi coonestare mischiandolo al bene, né con- taminar questo col contatto di quello. Tanto meno vuolsi fare del male, pretesto di benefizio.

Esso, se non si può subito spegnere, rimanga isolato, ed allora apparirá a tatti la sua bruttezza, cosicchè la sua morte si fará prossima e certa, Cosí accedeva al giuoco del lotto nelle vicende della grande rivoluzione francese. In quei primi

iepeti di libertá ehe non furono e non sono mai scompa- gnati dall’amore della virtú la Convenzione nazionale conser- vando per motivi di finanze il giuoco del lotto colla sua legge del 28 vendemmiaio anno secondo, proibiva tutte le lotterie sia interne che estere. Ma non correva grande spazio di tempo che il lotto rimasto solo veniva esso pure colpito di morte colla legge del 25 brumaio. Egli è vero beosí che il Diretto- rio risuscitava Puno e le altre, e che quindi nella Francia le vicende del lotto e delle lotterie erano varie come varie, troppo varie, farono le sorti di quella grande nazione. Ma noi rivolgiamo cen occhio piú sicuro il nostro sguardo all’In- ghilterra dove i giuochi di sorte, qualunque aspetto pren- dano, sono colpiti dalla legge, ed augurando al paese ed a noi prossimo il giorno in cui coll’assoluta proibiziene del lotto possiate dire alle classi laboriose ed ai ciltadipi tatti che solo dal tempo, dall’economia, dal lavoro, dallo spirito d’ordine essi debbono aspettare quell’agiato vivere che è nel desiderio e nel diritto di tutti, noi vi invitiamo a sancire col vostro voto questa legge che è un passo notabile fatto onde raggiungere la nobile meta.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1, In pendenza degli studi per giungere alla fermina- tiva abolizione del lotto pubblico, giá implicitamente pro- messa nel preambolo delle regie pafenti 31 dicembre 1838, è proibita ogni altra lotteria.

La proibizione si estende tanto alle lotterie aventi per og- getto vincite in denaro, quanto alle vendite di beni mobili od immobili operate col mezzo dell’estrazione a sorte, 0 coll’ag- giunta di premi od altri vantaggi determinati dall’azzardo; e generalmente fulte le operazioni offerte al pubblico colla speranza di un guadagno da conseguirsi per designazione della sorte.

Art. 2. Gli autori ed agenti principali delle contravvenzioni all’articolo 1 saranno puniti con multa uguale alla metá delle somme di danaro offerte in premio, e del valere d’estimo dei beni mobili od immobili esposti in vendita coi niezzo delle lotterie: multa estendibile sino alla totalitá di tali somme e valori, senzachè però possa mai eccedere il massimo stabilito dall’articolo 67 del Codice penale (1).

Se i premi in denaro, edi vaiori degli oggetti della lot- teria saranno maggiori di lire 8000, i contravventori po- tranno essere puniti, oltre alia multa, colla pena del carcere non maggiore di un anno,

Art. 5. I distributori, i venditori dei biglietti, coloro che riceveranno ie poste e le sottoscrizioni, 0 che faranno conu- scere le lotterie per mezzo di giornali, annunzi 0A affissi, sa- ranno puniti con mulfa non misere di lire 250 estendibile sino a lire 1000.

I gerenti e stampatori dei giornali in cui venissero falle tali pubblicazioni saranno puniti con multa estendibile sino a lire 200.

(1) Art. 67. La multa non potrá essere minore di lire cin- quant’una, nè maggiore di lire cinque mila.

Essa si divide nei seguenti gradi:

1° Grado, dalle lire cinquant’una alle lire cento inclusiva- mente:

2° Dalle lire cento a duecento cinquanta;

3° Dalle lire duecento cinquanta alle cinquecento;

4° Dalle lire cinquecento alle lire mille.

Indi si aumenterá di lire cinquecento in cinquecento*tino al marimum determinato dalla legge.