Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/779

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Il vero è che, quando una sentenza proferita da un collegio è annullata in Cassazione, la miglior via da tenersi si è che la causa nei meriti si conosca da un collegio diverso da quello che ebbe la prima volta a pronunziare. Nè basta che gli indi- vidui chiamati a sentenziare la seconda volta sieno diversi da quelli che pronunziarono la prima sentenza. Sia per la corri. spondenza di stadi, sia per il conforme modo di valutare ie dottrine ed i fatti che nascono dal sodalizio e dalla costante abitudine di conferire insieme, il secondo esame nei meriti non avrá mai quell’andare sciolto e sbrigato da preoccupa- zioni che si richiede in tutta la sua pienezza a scambievole soddisfazione dei giudici e dei litiganti.

Quindi si deve tenere, anzichè per una detrazione di de- toro, per an aumento di riguardi al magistrato che proferí la prima sentenza, il volerlo esonerare dal dovere di cono- scere nuovamente della causa.

Nè, per quanto è noto all’ufficio centrale, nelle varie mo- dificazioni che sí sono fatte allo stabilimento della Corte di cassazione presso le varie nazioni che presero ad imitare la sostanza di questa istituzione dalla Francia, non ve ne ba al- cuna che si assamigli a quella introdotta tra noi coi due ar- ticoli di legge che ora vi si propone di mutare,

Il grave inconveniente che può derivare dalla proposta mu- tazione sará quello di costringere le parti litiganti a recarsi in lontane provincie con non lieve dispendio di tempo e di danaro per trovare il magistrato a cui è rimandata la causa, Tuttavia questi incomodi e queste spese sono scemate d’assai per Je odierne facilitá di irasporti e di comumieazioni; ed è pure da ritenersi che, accogiiendosi l’istituzione delle assisie il rinvio dal!’ana all’altra di queste Corti, si potrebbe eseguire in uno spazio assai raccorciato di Inogo.

Il desiderio di risparmiare cotali spese e ritardi, e l’intento di rendere meno oscillante la giurisprudenza, fecero sí che in alcuni paesi si modificò nella sostanza l’istituzione della Corte di cassazione, conferendo ad essa autoritá di conoscere dei meriti dopo avere pronunziato la Cassazione (2).

Ma questa modificazione cangierebbe affatto lo spirito del- l’istituzione, ed il magistrato di Cassazione, invece di essere il custode ed il vindice della patria legislazione, incaricato dell’alta missione di mantenere l’unitá dei principii e di con- durre costantemente all’esegnimento delle leggi tutte le parti dell’ordine giudiziario che tendessero a deviarne, diverrebbe un terzo grado d’istanza, a cui non si potrebbe ricorrere che per certi casi speciali; ma che, riassumendo engnizioni di di- ritto e di fatto, non potrebbe piú quasi mantenersi in quel largo e tranquillo esercizio di un criterio astratto di ragione legale.

Se vi ha speranza di conservare una certa uniformitá di principii di giurisprudenza nei vari collegi che compongono l’ordine giudiziario, essa nou può cettenersi che con questo sistema.

Non sará, secondo che pensiamo, discaro al Senato che qui per noi si aggiungano alcune parole di uno dei grandi orna- menti del foro e della casgistrafura d’Italia, Nicola Nicolini, che paiono espressamente scritte per chiarire i’oggetto delle nosire deliberazioni.

«Dopo che si è annullata una sentenza del magistrato di Cassazione, chi deciderá (chiede egli) il merito della causa? Non certo la Corte suprema, sí perchè il censore del giudice di una causa, mal ne sarebbe giudice egli stesso, come an. cora perchè, passando dal diritto della legge a quello delle part’, la Corte suprema canvierebbe d’istituzione e d’oggetta, Si aggiunge cite le parti stessa rimarrebboro prive della ga- ranzia che loro dá ii rito presso il giudice ordinario, e che

se divenissero presso la Corte suprema vittime di un errore di legge, non avrebbero piú giudice che lo potesse emendare.

«Ma nemmeno chi offese col suo errore la legge merita piú di essere giudice della causa. Egli sarebbe giá pervenuto con- tro le massime della Corte suprema, e potrebbe, non volendo, uscire dall’impassibilitá di giudice, e sentire piú del dovere l’amor proprio, e nell’antica opinione ostinarsi.

«Ora, in queste circostanze non rimaneva altro che rimet- tere la cognizione dell’affare ad una Corte o tribunale di ugual grado, ma sempre diversa da quella la di cui decisione è an- nullata» (1).

Non proseguiremo piú oltre su questa questione per non entrare nel superfluo, e diremo soltanto che il vostro ufficio centrale aderisce in tal parte all’articolo 1 del progelto di legge proposto dal Ministero.

Appena poi ci soffermeremo ad accennare che, allorchè si tratta d’incompetenza, il definire la questione è ufficio di giudice regolatore, il quale non deve che sgombrare l’errore e rimettere la causa a quello a cui tassativamente di diritto ne compete la cognizione; e, per quello che concerne ai casi di rinvio oltre a quanto è stabilito nella prima parte dell’ar- ticolo 609 del Codice di procedura criminale, avvertiremo essere siffatti casi relativi a provvedimenti che non vestono un carattere talmente definitivo, o che ammettono una tale facilitá di emendazione da non lasciare traccia d’inconve- nienti, quando la cognizione abbia luogo nel seno del magi- strato medesimo, ma per opera d’individui diversi da quei di . prima.

La seconda parte del progetto di legge che ci occupa tocca ad un punto meao rilevante di legislazione, ma si connette colle esigenze dei servizio per la spedizione delle cause in materia civile, ed è ispirato da motivi, come è uso chiamarli, di circostanza.

Questi motivi si riassumono in un arretrato notevole negli affari civili, giacchè gli affari criminali sono regolarmente al corrente.

Noi ripetiamo con compiacenza ciò che si disse dal ministro proponente la legge, che di questo ritardo «il magistrato ed il pubblico Ministero sono del tutto incolpevoli,»

Ma il cumulo esiste, ed appunto perchè se ne attribuisce la causa, anzichè a difetto delle persone, a difetto del regola- mento vigente sulla procedura davanti al magistrato di Cas- sazione, annesso al summentovato editto organico, conviene cercare i mezzi piú pronti e sicuri onde far sí che secompaiano le cause ordinarie della lentezza, e si acceleri la spedizione dell’arretrato. |

Daile informazioni assunte dall’ufficio centrale risulta che pel giorno 31 dicembre 1883 i ricorsi introdettisi dall’entrata in esercizio del magistrato di Cassazione (maggio 1849) som- mavano, in materia eriminale, al numero di 1612, di cui solo rimanevano non spediti 65; in materia civile, al numero di 734, di cui giacevano ancora senza spedizione 243.

È noto che il magistrato di Cassazione si compone presso di noi di diciotto giudicanti, compresi i presidenti, divisi in due classi, e di un Ministero pubblico composto di un avvo- cato generale e dí cinque sostituti.

È pure noto che a terzini degli articoli 12, 44 e 18 del citato regolamento i ricorsi civili subiscono una prima deli-

(1) Conclusioni dell’avvocato generale cavaliere Nicolini, premesse alla decisione della Corte suprema di giustizia del 23 luglio 1817, per l’annullamento della decisione del 30 no- vembre 1816 della Corte criminale di Terra di Bari, con cui Cataldo Terrone fu condannato alla pena dei lavori forzati perpetui,