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Fisseranno le ore di notte nelle quali debbono stare chiuse le osterie, i caffè, ie birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri simili esercizi pubblici;

Stabiliranno norme per impedire che la pubblica quiete sia turbata da clamori, canti ed altri rumori notturni.

I manifesti contemplati nel presente articolo possono contenere la comminazione di pene, purchè non eccedano Îa natura ed i limiti di quelle previste dall’articolo 735 del Codice penale.

Art. 47. I segretari dei magistrati, tribunali e giudici do- vranno trasmettere all’autoritá politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia d’assolutoria come di condanna pas- sata in giudicafo, che saranno pronunciate in dipendenza della presente legge.

Tale estratto sará trasmesso non piú tardi di giorni quin- dici dopo l’intimazione di dette sentenze.

Art. 48. La presente legge stará in vigore per anni cinque. i

Allegato

Relazione fatta al Senato dal suo ufficio centrale in seduta del 10 dicembre 1850 sugli articoli presen- tati dal Ministero riguardo ai precetti politici.

(Sezione sui precetti politici: Art. 47 e seguenti del pro- getto ministeriale.)

Questa sezione del progetto ministeriale comprendeva due-

fondamentali disposizioni :

La prima per cui gl’intendenti generali ed intendenti po- trebbero chiamare a sè qualunque cittadino, ed in caso di ri- fiuto farlo tradurre colta forza.

La seconda, che darebbe loro il diritto di ammonire qua- lunque persona.

L’officio centrale aveva respinte queste disposizioni come esorbitanti e non conciliabili colle franchigie costituzionali.

ll signor ministro dell’interno propose un nuovo progetto di articoli.

Sebbene questo nuovo progetto rispelti assai piú del primo la libertá individuale, la maggioranza dell’ufficio centrale non ha creduto di poterlo intieramente adottare.

Essa ritenne bensí dal progetto ministeriale l’idea di pu- nire severamente qualunque mancanza di rispetto alle auto- ritá di pubblica sicurezza, incaricate della spinosa ma prov- vida missione di mantenere l’ordine e Ja pace nel seno della societá, e quindi ha adottato a questo riguardo una delle di- sposizioni proposte, riducendola però nei seguenti termini perchè la persona offesa non si faccia giustizia da sè, ma, espulso ove d’uopo l’offensore dalla sua presenza, debba al pari d’ogni altro funzionario 0 corpo politico od amministra- tivo stendere in simili casi un verbale da rimettersi all’auto- ritá giudiziaria.

In quanto agli stranieri, l’afficio riconobbe col Ministero che Pautoritá amministrativa deve avere speciali facoltá in senso di quanto è praticato negli altri paesi colli e liberi; ma osservò che provvedono abbastanza le disposizioni giá votate setto altro titolo dal Senato, per cui l’autoritá amministra- tiva può rifiutare o ritirare allo straniero la carta di sog- giorno.

Riguardo poi al diritto di precetto e di ammonizione, la maggioranza dell’ufficio, dopo matura discussione, e sentito pure il ministro che venne rel suo seno, si vide nell’impos- sibilitá di accettare la proposta del Ministero.

DOCUMENTI PARLAMENTARI

L’autoritá di polizia, nel precettare un cittadino a compa- rire dinanzi a ici può avere uno di questi due fini: o di pro- curarsi notizie sopra fatti avvenuti, o di ammonire la stessa persona chiamia.

Può certamente essere cosa utile alla polizia il chiamare cittadini per sentirli, ed un cittadino che conosce i suoi do- veri verso la societá rispetterá certamente l’invito che rice- verá di recarsi presso un’antoritá costituita: ma dovremmo noi portarci al punto di dare per questo fine al’amministra- zione un diritto assoluto e di comminare una pena a chi non obbedisca all’invito ? È necessaria quesia disposizione la quale crea un reale nuovo, ed imponendo nuovi vincoli ai citta- dini, non dovrebbe essere ammessa senza una vera necessitá ? Se poi invece del carattere di necessitá essa non offre che quello di una utilitá ristretta, non saranno forse tali i suoi inconvenienti da bilanciarne e superarne i vantaggi?

L’ufficio centrale’ non seppe convincersi che possa essere veramente necessaria alla nostra polizia una disposizione di legge, la quale non esiste, che esso sappia, per la polizia degli Stati costituzionali.

Il diritto di precettare i testimoni, congiunto a sanzione penale, fu conceduto dalla legge all’autoritá giudiziaria, come facoltá gravissima che convenisse circondare di particolari garanzie.

I testimoni non possono essere citati se non dal giudice incaricato di un’istruzione criminale, e con forme tutelavi minutamente fissate dagli articoli 132, 133 e 134 del Codice di procedura crimicale. : ‘Il giudice stesso d’istruzione nen può costringere con pene un testimonio a comparire se non dopo aver sentito il pub- blico Ministero.

Quali guarentigie porremo noi in luogo di questa per la procedura che si vorrebbe introdurre presso fe autoritá di polizia? E se ammettiamo eguali forme, non sará forse creare en secondo uffizio d’istruzione accanto a quello stabilito dalla legge ?

La giustizia, chiamando i testimoni, assegna lore uo°in- dennitá di trasferta: faremo noi un simile assegnamento A quelli chiamati dalla polizia?

La quistione non è fuori di proposito, perchè gli iatendenti hanno una giurisdiziene tanto estesa come quella dei giudici istruttori, e gl’infendenti generali hanno vastissima, e la avrebbero piú vasta ancora nell’avvenire, seconio il prugetto di ordinamento amministralivo testè pubblicato dal Governo,

Si dirá forse che fuori del Inogo di sua residenza l’inten-

dente delegherá ad un suo dipendente l’audizione dei testi-

moni: ma il progetto di legge non autorizza questa delega-. zione, cd essa non si potrebbe permettere cosí facilmente, perchè sarebbe dare un potere ben delicato a funzionari su- balterni.

Se poi la facoltá s’intenderá ristretta alla cittá in coi ri- siede l’intendente, essa perderá in gran parfe l’utilitá pra- tica che se ne vuole sperare.

Vengo ad un altro ordine di considerazioni.

Il testimonio che è costretto a comparire dinanzi al’auto- ritá giudiziaria, se venuto in sua presenza fiene un silenzio studiate o mentisce 0 finge d’iguorare i fatti che cunosce, può essere severamente punito.

Puniremo noi colui che, chiamato daila polizia e costretto di comparire, dirá il contrario della veritá o si ostinerá a facerla ?

Se vogliamo punirlo converrá fare per quest’oggelto un titolo di procedura e dare all’autoritá amministrativa tutto accompagnamento di cautele che ha la giudiziaria,