Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/803

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Se non vogliamo, o, diciamo meglio, se non possiamo pu- nirlo, a che serve lo studiar pene per costringerlo a compa- rire?

Conchiudiamo dunque che la polizia, appunto perchè è una autoritá ammiaistrativa, un’autoritá che procede senza for- malitá d’atti, non può avere nel precettare i testimoni l’am- piezza di poteri la quale è data ai giudici.

Ma ora veniamo alla seconda parte del nostro ragiona- mento, e domanderemo se sia necessario od utile che la po- lizia possa costringere i cittadini a comparire dinanzi a lei per essere ammoniti, e qui vediamo minore ancora l’atilitá, maggiori gli inconvenienti, piú teouibili e piú pericolosi gli abusi.

Nessuno certamente vorrá che la polizia ammonisca i col- pevoli di reati punibili dalla giustizia.

L’ufficio della polizia è di scoprire i reati per procurarne la punizione nelle vie legali. Sostituire un’ammonizione sua al corso obbligatorio della giustizia “sarebbe per parte della polizia una violazione della legge.

I casi dunque che si vogliono contemplare sono quelli nei quali un cittadino non è in tale condizione da poter essere punito in via giudiziaria, sia che risulti colpevole di mancanze le quali non costituiscono reati a termini delle leggi, sia che esista a suo carico un sospetto di reato, ma sospetto troppo leggiero per riferirlo al fisco.

Ora crederemo noi utile e conveniente che la polizia possa chiamare ed ammonire un cittadino per fatti i quali non co- stituiscono reato? E ii molestarlo per tali atti sará cosa con- sentanea alle condizioni di un paese libero ?

Vi hatino al certo azioni che Ja morale riprova, benchè le leggi non le puniscano, ma fuori della linea di demarcazione tracciata dalla legge si cade negli spazi illimitati dell’arbi- trario : e chi non sa quanto variano le opinioni e i pregiudizi degli uomini sull’importanza e la moralitá delle azioni?

Del pari vhanho certamente dei casi nei quali un avviso salutare di persona autorevole può ridestare nell’animo del- Puomo i sensi generosi, € rinvigorirlo contro le passioni; ma l’intervento dell’autoritá negli affari dei privati può difficil- mente avere questo risultato, e può assai piú sovente com- promettere l’autoritá stessa e prendere un carattere odioso o esercitare una soverchia influenza sugli animi deboli, ed in ogni caso, se non apre la via ad abusi, sará difficilmente scevro dal sospetto di generarli,

Vengo ora al caso di chi sia chiamato ad ammonizione per ur leggiero sospetto di reato.

Ritengasi che se si tratta di persone sottoposte alla sorve- glianza della polizia, questa ha giá la facoltá di chiamarle in virtú di apposito articolo della legge, la quale volle che a tale condizione eccezionale fussero soggette appunto perchè cordannate ad una sorveglianza. Qui adunque non parliamo di questa classe di persone.

Nemmeno parliamo di quelle che i Consigli comunali regi - strarono negli eienchi delle persone sospette. Riguardo a que- ste la legge ha pure autorizzato espressamente un’ammoni - zione, perchè i loro precedenti dichiarati dal Consiglio comunale la rendevano fondata ed opportuna, e tettavia si riservò alla sola autoritá giudiziaria l’attribuzione di am- munirie.

Qui si tratta di cittadini contro i quali non esistono simili antecedenti; sono persone private che }’autorilá economica sospetta di essere autrici di un reato, e contro le quali tut- tora non ha indizi sufficienti per denunziarie al pubblico Mi- nistero. i

Ora un siffatto leggiero sospetto verso persona non diffa-

mata, può facilmente derivare da mal fondate denunzie, In- caricando l’amministrazione di aramonire in tal caso ja per- sona sospetta, esponiamo questa a moleslie ingiuste, espo- niamo l’autoritá ad incorrere una responsabilitá odiosa.

Non perdiamo di vista la posizione occupatissima dell’in- tendente provinciale, capo della sua provincia, di tutti i ser- vizi governativi, tutore dei comuni e delle opere pie, pro- motore di tutto quanto può conferire all’interesse generale delle popolazioni a cui presiede. Sicuramente. egli è posto in isfera elevata e superiore alle meschine passioni, ma trovasi nell’impossibilitá di veder tutto coi propri occhi. Evitiamogli le conseguenze dannose d’involontari errori.

Si presenta ancora up riflesso, Un seroplice avviso offieioso basterá a produrre effetto sopra una persona intelligente e ben disposta, Questa non ha bisogno di essere forzata a re- earsi dall’intendente. L’ufficio confida bensí che i cittadini si. récheranno piú facilmente all’invito per sentimento di un dovere morale, che quando possono esservi costretti; ma una ammonizione officigle sará poco efficacè sopra una persona mal disposta, sopra quella che si vorrebbe chiamare per forzá. Per rendere l’ammonizione efficace rigaardo a tali per - sone, converrebbe aggiungere la comminatoria di pene, la qual cosa non è al certo nei voti di nessuno.

Per tutte queste considerazioni la maggioranza dell’ufficio centrale non ha creduto di poter prestare la sua adesione nè al sistema dei precetti nè a quello delle ammonizioni.

Relazione del ministro dell’interno (Di San Martino), 14 febbraio 1854, con cuè presenta alla Camera èl progetto di legge approvato dal Senato nella tornata del 4. stesso mese.

Sicnori! — Essendo prossima a scadere la legge 26 feb- braio 1852 sulla pubblica sicurezza, il Governo facevasi do- vere di allestire un nuovo progetto il quale riassumendo le. disposizioni di quella legge che fecero buona prova introdu- cesse le modificazioni ed aggiunte che l’esperienza avesse mostrato necessarie a raggiungere lo scope prefisso.

Relativamente agli oziosi ebbesi a notare come i precettati nanti il giudice di mandamento per scolparsí dalla relativa imputazione, facilmente potessero preseritare dichiarazioni per le quali fosse escluso il reato d’ozio, ed è perciò che si credette opportuno introdurre fiel progetto, che tali ecce- zioni degli imputati sieno prim& comunicate al denunzianti, . i quali potranno raccogliere le informazioni occorrenti per accertarne l’efficacia e la veritá, e riuscirá quindi piú arduo d’eludere l’opera dell’amministrazione di pubblica sicurezza, e sará posta la giustizia in grado di pronuoziare con esatta cognizione.

Altra essenziale modificazione è quella per cui sarebbesi stabilito che cessi l’intervento delle amministrazioni cotmu- nali per la denuncia dei ladri di campagna; tale. partecipa- zione municipale, oltrechè apportava pregiudicievoli ri- tardi, non poteva per altra parte raggiungere il fine propo- sto, mentre l’esperienza ha comprovato che non si eseguiva la legge con quella sollecitudine, con quello zelo che esigeva Paniversale desiderio per rispetto delle proprietá.

I sospetti ladri di campagna denunziati dall’amministra- zione di pubblica sicurezza, dall’arma dei reali eartabinieri, restano soggetti a tali cautele per cui difficilmente potranno. sfuggire i rigori della legge.

Ma se era conveniente provvedere in mode che gli oziosi,