Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/819

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Pinserzione neila raccolta degli atti del Governo, e lo stesso modo di pubblicazione, non vi essendo ragione per seguire un diverso metodo.

ll sesto ed ultimo articolo contiene la espressa abrogazione di quelli fra gli articoli del titolo preliminare del Codice ci- vile; che non furono per anco nè espressamente ne tacita- mente abrogati dallo Statuto, subentrando ora ai medesimi le disposizioni della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE. *

Art. i. La sanzione e la promulgazione delle leggi saranno per l’avvenire fatte nel modo seguente:

«Virrorio EMANUELE II, ecc. ecc.

«Noi abbiamo concordemente colle Camere statuito, e Noi ordiniamo quanto segue :

Testo della legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta negli atti del Governo, mandando ai magistrati, e tribunali, alle autoritá amministrative ed a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2. La legge sará firmata dal Re, contrassegnata dal mi- nistro proponente, e munita del visto del guardasigilli che vi apporrá il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le leggi saranno inserte negli alti del Governo con una traduzione francese ad uso dei comuni dove si parla tale lingua, ritenuto però il testo italiano come il solo ufficiale, ed avranno senz’altro esecuzione in fuiti gli Stati di terraferma il terzo giorno, e nell’isola di Sardegna e di Capraia il decimo primo giorno dopo la delta inserzione, salvochè siasi con la stessa legge promulgata altrimenti disposto.

Art. 4. La stamperia reale consegnerá un esemplare di ogni foglio della raccolta degli alti del Governo contenente la inserzione d’una legge al guardasigilli, il quale fará con- stare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione, per l’effeito contemplato nell’articolo precedente, prenderá data dal giorno in cui la Gazzelta Pie- montese, per cura del guardasigilli, nè dará uffizialmente av- viso coll’indicazione del numero progressivo della raccolta pel quale la legge promnigata sará stata riferita.

Art, 5. Le disposizioni dell’articolo 2 e seguenti della pre- sente legge saranno applicabili ai decreti e regolamenti ne. cessari per l’esecuzione dolle leggi.

Art. 6. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 del Codiee civile sono abro- gati.

Relazione fatta al Senato il 1° febbraio 1854 dall’uf- ficio centrale composito dei senatori Giulio, Maestri, Altieri, Montezemolo, e Sclopis, relatore.

Sienori! — Egli è a tutti noto come le feggi debbano non selo essere intrinsecamente giuste, ma anche estrinsecamente formate con severa regolaritá, onde possano procacciarsi 0b- bedienza dai cittadini seconde un ordine prestabilito. Justa imperia sunto, iisque cires modeste et sine recusalione pa- rerito, diceva Cicerone con-una formola non meno solenne per l’idea che per le parole (1).

Ii processo della formazione delle leggi si divide in tre pe-

(1) De legibus, IM-3.

riodi. L’elaborazione che prendendo Je mosse dalla iniziativa comprende la discussione e la deliberazione degli individui o dei collegi incarieati dell’opera legislativa ; la sanzione che il sovrano dá alla deliberazione seguíta; la promulgazione con cui il sovrano stesso, 0 da sè sola, o coll’assistenza dei ministri, secondo le Costituzioni dei vari Stati, fa della legge sancita, rendendola obbligatoria. Succede a questi tre atti quello della pubblicazione, che fa nota la legge a tutto jl pubblico, e la rende non piú esecutoria ma eseguita.

Nel Governo rappresentativo sotto cui viviamo, i termini dello Statuto che ci regge sono precisi.

L’articolo 3 dello Statuto stabilisce che «Il potere legisla» tivo sará collettivamente esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei deputati,»

L’articolo 7 prescrive che «Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.»

L’articolo #0 dichiara che «la proposizione delle leggi apparterrá al Re ed a ciascuna delle due Camere. >

L’articolo 55 erdina che «ogni proposta di legge debba essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da cia- scuna Camera nominate per i lavori preparatorii, Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sará trasmessa al- l’altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.» a

Da queste quattro disposizioni dello Statuto conseguita che nella formazione della legge intervengono il Re ed i due rami del Parlamento. Ù

Il Re interviene coll’esercizio dell’iniziativa e colla pre» senza dei suoi ministri, i quali, a termini dell’articolo 66 dello stesso Statuto, hanno sempre l’ingresso nell’una e nel- l’altra Camera, e debbono essere sentiti sempre che lo ri- chieggano.

Le due Camere concorrono alla formazione delle leggi col- l’esercizio della iniziativa, coll’opera della discussione, e colla emissione del voto dei singoli membri di ciascuna di esse,

Approvata la legge dal Parlamento, al Re solo appartiene la sanzione e la promulgazione ; questi due atti, speciali alla sacra sua persona, costituiscono due diritti di quel complesso che chiamasi Prerogativa reale.

Il dare la sanzione ad una legge è un atto esplicito di vo- lontá personale del Re, ma sempre coperto dalla responsa= bilitá ministeriale. Epperciò, quando vi fosse motivo di trarne le conseguenze praticamente, la imputabilitá di tali conse- guenze dovrehbe ricadere unicamente sulla persona dei mi- nistri che consigliarono e servirono la Corona quando ja legge fu sancita.

La forma della sanzione nel maggior numero degli Stati di Europa consiste nell’apposizione della firma reale accompa- gnata dalla sottoscrizione di contrassegno per parte dei mi- nistri, atto che si compie in privato dal Re coi suoi ministri, In Inghilterra vi ha, come è noto, un modo affatto speciale di sanzionare i Dills. L’Assenso reale, che cosí si chiama colá tale atto, si compie ognora alla presenza del Parlamento, nella Camera dei pari, dal Re in persona, o per lettere pa- tenti murite del gran sigillo, firmate di mano del Re stesso, e notificate, in di lui assenza, per via di commissari, ai Pari ed ai Comuni, uniti in Assemblea mella Camera Alta (41). l’assenso reale viene sempre dato con formole speciali.

(1) Non si crede affatto inutile il soggiungere che nei Com- mentari sulle leggi inglesi di Guglielmo Blackstone, Hb. 1, cap. 2, riferiscono le formole speciali dell’assenso reale, for mole di vecchia data, ma che pur si osservano religiosamente anche oggidí in Inghilterra.