Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/108

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anco a provare che tale massima sia ad ogni mado da ripu- diarsi, perchè imiprima alla legge una taccia d’intollerabile fiscalitá.

Agli esempi de’ casi pratici, nei quali punto non niegasi al certo che sia per riuscire talvolta assai dura la tassazione dell’asse senza detrazione dei debiti, altri moltissimi è però facile lo immaginare per contrapporli in un senso contrario.

E se lo stringere del tempo vieta di lungamente fermarsi sul proposito, giovi almeno l’asservare come nel fatto molte successioni siano scevre di debiti, o ne vadano quanto meno gravate in una proporzione minima in riguardo al loro at- tivo.

Quante volte poi non succede che l’erede estingue le pase sivitá del suo autore con denari propri, 0 coi capitali tro- vati nell’ereditá, i quali non saranno neaneo stati compresi nella consegna al fisco ?

Da ciò deducevasi che male si oppugna la non deduzione dei debiti ricorrendo 2 casi eventuali ed ipotetici.

Né pare piú valido argomento contro il sistema del pro- getto di legge, quello che si appoggia sul precetto della pro- porzionalitá dei tributi, la quale dicesi violata, ove si riten- gano sulla stessa linea riimpetto al fisco le successioni obe- Fate, couie quelle che vanno libere da debiti,

A ciò si risponde anzitutto che la tassa di successione, fondandosi sulla trasmissione di proprietá, ed il suo ammon- tare essendo per tutti, e sempre, ragguagliato ai valore, si verifica con ciò il principio della egnaglianza di diritto, e la propurzionalitá. E ciò avverasi per la tassa di cui si ragiona, come pel tributo fondiario che si paga integralmente dal pos- sessore di stabili, quand*anche il loro valore si trovasse as- sorbito da debiti inseritti.

Le differenze che certamente s’incontrano in quel sistema, dacchè una ereditá piú 0 meno gravata di debiti deliba scon- tare una tassa eguale a quella dovuta per una successione li- bera, non sono giá l’effetto di una modificazione del diritto, ma lo sono bensi di quelle modificazioni dei fatti, che la na- tura delle cose produce relativamente a tutti i tributi indi- retti, quale si è quello imposto sulle successioni, come ne av- verte anche il disposto stesso nell’articolo 24193, titolo terzo, del Cadice civile, che accorda al fisco per tali tributi un pri- vilegio primeggiante ogni altro.

Si volle, signori, discutere anzitutto sul terreno dei prin- cipii di ragione l’ardua tesi, perchè, se in quell’ordine d’i- dee avesse prevaluto il sistema della detrazione, poteva es- sere il caso che, considerata soltanto la cosa in quell’aspetto, si fosse divenuto a risoluzioni diverse ; ma riuscí, dopo ciò, piú facile il convenire sul riguardo conciliato al progetto delia legge dagli argomenti d’ordine economico, che pur si invocano per sostenerla.

Ed anzituito, sele necessitá dello Stato e le condizioni della finanza sono oggidí sgraziatamente tali e cosí notorie, da rendere qui superflua una indagine a tale proposito ; se poi i risparmi desiderati nei rami di servizio civile furono giá spinti ad un segno che forse non si potrebbe oltrepassare senza comprometterne l’andamento; se, infine, i risparmi nel servizio militare sarebbero giudicati inopportuni nelie at- tuali condizioni politiche europee, egli è forza il corieluderne, che per giungere all’equilibrio dei bilanci dello Stato, ele- mento vitale del suo eredito, sono inevitabili nuovi sacrifizi per parte dei contribuenti. Ora, quando esiste la recessitá di imporli, la loro scelta rimane dettata dalla massa e natura dei tributi giá esistenti, e da un giusto criterio di quelli che rie- scano meno gravosi alia generalitá dei contribuenti e meno nocivi allo sviluppo della ricchezza nazionale.

Dacchè le sorgenti dei tributi diretti furono ricercate e nella tassa sui corpi morali ed in quella sui fabbricati, e nel- l’imposta mobiliare e personale, ed in quella commerciale, industriale e professionale, e dacchè pure la prediale trovasi aggravata eventualmente di aggiunte, egli è ovvio il cercare le occorrenti maggiori risorse per l’erario sulte imposte indi- rette, cosí accrescendone le quotitá, come ampliando la base della loro imponibilitá, il che vuole appunto effettuarsi col progetto di legge in attual discussione.

Fra le tasse indirette riesce meno sensibile che nelle altre un aumento di queîla sulle seccessioni, che colpisce un ac- crescimento di fortuna a titolo lucrativo, spesso inaspettato, e conseguito senza il concorso dell’industria del cittadino, che si sborsa una volta sola, eche chiunque andrebbe soddisfatto di doverlo anche ripetere piú volte.

Ma tale imposta, acciò risponda al suo scopo, vuol essere costituita in medo da renderla piú produttiva e facile nella sua attuazione. z

Il sistema di dedurre i debiti e Ie passivitá, oltre che scema di molto l’importanza dell’imposta, è fonte di lunghe ed odiose indagini fiscati, di spese, disturbi, arbitrii ed an- gherie a danno dei tassati,

La liquidazione dello stato passivo di un’ereditá è cosa difficile; essa involve quistieni di ereditá condizionali od eventuali, di ereditá incerte ed illiquide, di regressi, e se siano o no utilmente esperibili, d’indagini sopra azioni di- relte, e se siano principali o soltanto sussidiarie,

Agyiunvansi le inevitabili frodi nelle consegne coll’allega» zione di debiti che furono giá estinti dal defunto; si consi- deri che ogni benchè tenuissimo dubbio al proposito viene naturalmente risoluto sempre dai contribuenti in proprio fa- vore, e sará facile lo scorgere che col sistema della detra- zione dei debiti, non solo Îa mscossione della tassa resta complicatissima, ma nella realtá si può dire che nessuno dei vigenti tributi si riscuote nel fatto con tanta incertezza di dati e con sorti sí disparafe e pei contribuenti e per la fi- nanza, come quello che colpí finora le successioni, depuran- dole dai debiti.

Non si contende al certo che nel nuovo sistema accadrá che un erede si trovi eccessivamente gravato in confronto dell’utile netto che può ricavare da un’ereditá oberata; ma questi sono casi speciali, ai quali debbono prevalere le con- siderazioni di utilitá generale e di bene pubblico.

Ed anche in tali casi straordinari sará questione di dimi- nuzione di lucro, non di effettivo danno emergente.

Che se l’ereditá fosse cosí oberata da non sopportare an- cora il peso della tassa, egli è chiaro che in tale condizione verrebbe la medesima ad ogni modo difficilmente accettata, siccome insufficiente a compensare i timori e le eventualitá di debiti latenti e di liti impreviste alle quali va sempre esposto l’erede.

La necessitá pertanto dello Stato, e la convenienza di ov- viare ai relativi inconvenienti delle disposizioni attualmente in vigore, si upiscono del pari ad iare il proposto nuovo sistema, per quanto non possa contendersi che a prima giunta, almeno, purga esso non lievi motivi di repul- sione.

A questo proposito però non è da ommettersi che, come spesso avviene nei fatti sociali considerati speculativamente, gl’inconvenienti e le anomalie d’un sistema si portino in astratto ad una fale misura, la quale non viene poi confer- mata dalla sua attuazione.

Giovi a tal riguardo considerare che da oltre mezzo secolo la tassa sulle successioni si riscuote altrove, ed in Francia