Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/177

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ed il certificato d’iscrizione ipotecaria, non che il conto del- l’avere della societá, firmato dal direttore della medesima, 0 da chi è autorizzato a rappresentarla, ed ogni altro titolo comprovante Îl diritto nella societá di promuovere la vendita degli stabili a di lei favore ipotecati.

Art. 44, Ove il debitore intenda di fare opposizione al de- creto di cui all’articolo 42, sará ammesso, purchè sia propo- sta avanti il tribunale che emanò il decreto per mezzo di ci- tazione intimata al domicilio eletto dalla sscietá, di comparire ad una delle udienze anteriori alla scadenza del termine in- dicato nell’articolo 42, e si procederá sommariamente per la risolazione di tale opposizione.

Finchè non sará provveduto definitivamente sull’opposi- zione, rimarrá sospesa l’esecuzione del decreto. Qualora sia rigettata, avrá il debitore giorni cinque, decorrendi dalla in- timazione della sentenza che avrá reietta l’opposizione, per pagare. Tal termine trascorso, il notaio procederá alla ven- dita nel modo stabilito negli articoli seguenti,

L’appello della provvidenza del tribunale non avrá effetto sospensivo.

Art. 45, Il decreto di cui all’articolo 42 dovrá essere tras- critto nell’ufficio delle ipoteche di cadun distretto in cui sono situati i beni da vendersi.

Art. 16. Dalla data della trascrizione il debitore non potrá piú alienare i beni da subastarsi, gravarli di alcun diritto reale od altrimenti disporne, nè fare in essi opere qualsiansi pregiudicievoli al loro stato e valore. Egli ne rimarrá in pos- sesso qual sequestratario giudiciale.

Potrá il tribunale, per giusti motivi, nominare un altra se- questratario.

Art. 47. HI notaio nominato estenderá un bando nel quale indicherá:

1° La denominazione della societá che promuuve l’incanto, ed il domicilio da essa eletto;

2° Il nome, cognome, professione e domicilio del debi- tore;

3° La data dell’istromento di mutuo e della seguita iseri- zione, non che del decreto del tribunale e trascrizione del medesimo ;

h° La designazione degli stabili da subastarsi, e della somma sulla quale la societá consente che sia aperto incanto, e che non potrá essere minore dei due terzi del valore che servi di base al mutuo;

3° Le principali condizioni della vendita, il giorno, l’ora ed il luogo dell’incanto e contemporaneo deliberamento a fa- vore del miglior offerente; cd il diffidamento che questo sará definitivo, se nel fermine di giorni otto successivi non sará fatto l’aumento del decimo.

Art. 48. Il bando sará notificato al debitore ed ai creditori iscritti, ai diritti dei quali Ia societá non fosse surrogata, in- serto nel giornale ufficiale del regno, pubblicato ed affisso nei modi e luoghi prescritti dalla legge per le subastazioni giudi- ziarie.

Art, 49. Qualora il debitore od altri creditori iscritti, oltre la societá, sui beni cadenti in vendita, intendano formare op- posizioni, le faranno intimare alla societá al domicilio da essa eletto, e ne faranno fede presso al notaio commesso per la vendita.

Nel caso di riforma del bando, o di accoglimento delle istanze dei terzi, si procederá ulteriormente alla vendita, in conformitá della sentenza del tribunale, mediante pubblica- zione di nuovo bando.

Art. 50, Nel giorno ed ora indicati nel bando avrá luogo l’incanto ed il deliberamento a favore del migliore offerente,

SESSIONE DEL 1853-51 — Documenti — Vol, II. 123

anche in assenza del debitore; e si osserveranno pure per essi le forme prescritte per le subastazioni giudiziarie.

Nel caso che non siavi alcun offerente, la societá rimarrá deliberafaria per il prezzo sul quale si è aperto l’incanto.

Art. 54. Negli otto giorni saccessivi al deliberamento chiun- que sará ammesso a fare l’aumento del decimo, facendone la istanza presso il delto notaio, il quale ne fará risultare da apposito verbale, e depositando pre:so il notaio stesso tale decimo e le spese del precedente deliberamento in danaro od in cedole al corso, ovvero prestando cauzione per tali somme, riconosciuta idonea dal notaio stesso, il quale potrá dispensare dal deposito o dalla cauzione sotto Ta sua respon. sabilitá.

In tale caso si procederá ad una nuova pubblicazione ed af. fissione del bando, aggiungendovi l’indicazione del prezzò del deliberamento e del segulto aumento, e del giorno, ora e luogo in cui avrá effetto il nuovo incanfo.

Lo stesso bando sará notificato al deliberatario ed al dcbi- tore, e l’atto di vendita sará irrevocabilmente passato a fa- vore del migliore offerente, ed in difetto di oblatori, a favore di colui che avrá fatto l’aumento,

Se nel fermine suddetto nessuno si presenta a farne l’of- ferta, il notaio estenderá, in calce della minuta dell’atto di deliberamento, il certificato negativo, e ciò, mediante l’atto medesimo, terrá luogo dell’istrumento definitivo di vendita.

Art. 52. Il deliberatario definitivo dovrá, nei termini indi- cati nelle condizioni inserte nel bando, pagare, sul prezzo della vendita alla societá, l’intiera somma portata dall’in- giunzione, oltre gli interessi posteriori, spese ed accessori, nonostante qualunque opposizione, salvo solo agli altri cre- ditori il diritto di ripetizione verso la sociciá medesima nel giudizio di graduazione che instituiranno sul prezzo nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.

Art. 85. Non adempiendosi dal deliberatario fra dieci giorni successivi agli obblighi portati da: bando, la societá potrá e- vocarlo davanti il tribunale che ordinò la vendita, il quale, sentite sommariamente ie parti, prescriverá il reincanto a di lui pericolo e spese, per mezzo di un solo incanto da seguire innanzi il notaio che sará designato.

Ji nuovo bando, formato dal notaio colle opportune indi- cazioni, sará notificato dal deliberatario,

Per la pubblicazione, affissione ed inserzione del medesimo nel giornale ufficiale, come per l’incanto ed il deliberamento, si osserveranno le forme sopra descritte,

Art. 54. Non essendo offerto un prezzo maggiore od almeno uguale a quello del precedente deliberamento, si procederá ad altro incanto sul prezzo stabilito nel bando della prima vendita; si rinnoveranno le pubblicazioni, affissioni ed in- serzioni, e saranno i beni definitivamente deliberati al mi- glior offerente.

Se non siavi alcun ob!atore, la societá rimarrá deliberata- ria e proprietaria dei beni, salvo ad essa ed agli altri credi- tori ogni diritto per il rimborso delle spese, ed il pagamento dell’importo della differenza tra il prezzo del precedente e del secondo deliberamento.

Art. 55, Se l’espropriazione sia promossa da un altro cree ditore, la societá potrá prima, che sia emanata l’ordinanza di autorizzazione della vendita, e dopo semplice atto significato al procuratore instante, far procedere alla vendita nella forma indicata negli articoli precedenti; ma in caso di negligenza per parte della societá potrá quel creditore riprendere e prd- seguire le sue istanze,

Art. 56, Tutti i diritti accennati in questo titolo potranno esercitarsi nelle stesse forme contro. i terzi possessori dei