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sessione del 1853-54


Art. 90 È accordato alla compagnia di percorrere coi suoi convogli i tronchi della strada ferrata dello Stato che si estendono dalla stazione d’Alessandria sino alle congiunzioni delle linee di Tortona e d’Acqui colla strada ferrata medesima, mediante il pagaciento del 25 per cento del prodotto brutto derivante da questi tronchi.

Nelle percorrenze di questi tronchi comuni il personale della compagnia sarà riguardato come personale della regia amministrazione per ciò che riflette i regolamenti di servizio e di disciplina.

La compagnia non avrà titolo alcuno a reclami né a pretese di compensi per ritardi e interruzioni occasionati dalla con» dizione di questi tronchi, nè potrà prendere alcuna ingerenza nella loro manutenzione.

$ IX. — Collaudo, compartecipazione di utili, facoltà di riscattare le linee di strada ferrata e loro riversione allo Stato.


Art. 91. Compiute tutte Ie linee che fanno parte di questa concessione, l’amministrazione superiore ne farà eseguire un generale collaudo per mezzo d’una Commissione in contraddittorio dei delegati della compagnia.

Tale collaudo si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo stradale, allo armamento della via, alle case di guardia ed alle stazioni e loro edifizi accessori, al materiale fisso ed al materiale mobile, ed avrà per iscopo d’assicurarsi che: sono state adempiute le prescrizioni di questo capitolato, e che nell’apertura generale delle linee sia guarentita la sicurezza pubblica, ed il servizio possa riescire regolare, compiuto e permanente.

Art. 92. Compiute e collandate tutte le linee la compagnia farà procedere in contraddittorio d’un commissario delegato dalla amministrazione superiore a testimoniali di Stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di da 2500 della strada ferrata, de’ suoi fabbricati e di tutte le sue parti annesse e dipendenti,

Il processo verbale di ricognizione come pure il piano geometrico di delimitazione saranno formati a (utte spese della compagnia in due originali, l’uno ad.-uso della medesima, altro dell’amministrazione superiore a cui sarà trasmesso,

Art. 93. Se all’epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le prescrizioni dell’atto di concessione, la compagnia dovrà tosto porvi riparo; ove essa non si prestasse a ciò, vi supplirà l’amministrazione superiore, che potrà a quest’uopo prevalersi delle lire 200,000 rimaste in deposito; e se questa somma non fosse sufficiente, si compenserà sui primi prodotti della strada, aperta che sia all’esercizio.

Art. 94. Quando la strada sia debitamente compiuta e cellaudata, e non vi sieno difetti nè richiami dei proprietari danneggiati, la compagnia avrà diritto di ricuperare la suddetta somma di lire 200,000, compensate le spese che Vamministrazione avesse dovuto fare d’ufficio nel caso contemplato dall’articolo precedente.

Art. 95. Dalla data dell’afto di collaudo, che dichiara potersi aprire futte tre le linee all’esercizio, comincia it periodo per il quale è fatta la concessione a termini dell’articolo 59, e la compagnia è messa nel pieno diritto di godere integralmente dei prodotti delle linee senza compartecipazione alcuna dello Stato, per 13 anni, qualunque sia ammontare dei profitti medesimi.

Art. 96. Ma se dopo i primi 15 anni d’esercizio venisse a risultare dai conti deila compagnia che il prodotto netto della strada ferrata calcolato sul medio dell’ultimo quinquennio eccede il 10 per cento, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della finanza a pro del pubblico tesoro,

Per prodotto netto intendesi quello che rimane del prodotto brutto, detratte le spese d’esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, i canoni, le imposte da pagarsi a termini dell’articolo 72, le spese d’amministrezione, il fondo di riserva, e quello di ammortizzazione stabilito nello statuto sociale.

Art. 97. Dopo il periodo di trent’anni potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione dell’intera strada ferrata; dovrà però esserne dato avviso alla compagnia almeno un anno prima che si venga a questo alto d’espropriazione.

Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla compagnia nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto. Si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio netto delle altre tre.

Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del 100 di capitale per 3 di rendita; e quindi fatto l’estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata, e non è infisso al suolo, se ne pagherà integralmente il valore alla compagnia dentro il termine di mesi sei,

Dedotto il valere dei mobili suddetti dal capitale come sopra costituito, si corrisponderà alla compagnia sul rimanente capitale il 8 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione; ovveramente le si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispoudente a tale annualità, col ragguaglio pur sempre del 5 per cento d’interesse.

Art. 98. Alla scadenza della durata della presente concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, il Governo entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenze, surrogando la compagnia in tutti i suoi diritti e nel» l’usufrutto e pieno godimento di tutti i prodotti ed utili qualsiensi della strada stessa.

Art. 99. La compagnia sarà quindi tenuta di consegnare al Governo in buono stato di conservazione la strada ferrata e le opere tutte che la compongono, e quelle che ne sono attinenze e dipendenze, come stazioni colle fabbriche tutte che vi sono comprese, angar di carico e scarico, uffici di percezione, case di guardia e di vigilanza ed cgni altro edificio, non meno che le macchine fisse, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione speciale ed immediata il servizio dei trasporti.

Art. 100. Se durante gli ultimi cinque anni precedenti l’epoca della scadenza della concessione la compagnia non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per far eseguire d’afficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 101. Gli oggetti mobili, come macchine di locomozioni, carri-vagoni, e vetture d’ogni specie, ed in generale tutti gli oggetti non compresi nell’articolo 99 cederanno altresì allo Stato, ove siano riconosciuti servibili all’esercizio od alla manutenzione della strada; ma di tutti questi oggetti mobili ne sarà pagato alla compagnia il valore a prezzo d’estimo nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.

Lo Stato farà parimente acquisto a prezzo di stima del combustibile, olii, ferri, legnami ed altri materiali ed approvigionamenti che si trovassero nei magazzini della compagnia, limitatamente però alla quantità che si riconoscerà sufficiente all’esercizio ed alla manutenzione della strada per mesi sei.