Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/19

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30. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a lire 500 di... .. i e cent. 25 ‘ da oltre le lire 500 alle ie 1000 . 4 ® da» 50 da oltre le lire 1000 per ogni migliaio . . . . +» BO

CAPO V.

Degli atti e scritti, che si possono fare în carta libera, ma che debbona essere bollati prima di farne uso.

Art. 32.-Sono soggetti al bollo nei seli casi di presenta- zione in giudizio, o d’inserzione in qualche atto pubblice:

Col pagamento del diritto stabilito all’articolo 11 in ra- i

gione della dimensione della carta:

4° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi ;

“2° Gli atti e. scritti concernenti le elezioni politiche, e quelle divisionali, provinciali e comunali;

3° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio militare sí di terra che di mare;

4° I registri, atti, scritti e carte nell’interesse esclusivo dello Stato;

5° Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribu- zioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia; ;

6° I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente al- l’introito ed all’uscita dei fondi appartenenti allo Stato ;

7° JI mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati pensionati o creditori dello Stato e fe relative quitanze ;

8° Totti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge;

9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni; e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;

40, I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme rion eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

41. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le lire 20, con che non formino parte di somma maggiore;

412. Le quitanze per qualunque maggior somma non deri- vanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l’origine del debito ;

13. Le lettere e biglietti di corrispondenza purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori ec- cedenti le lire 20, ed il diritto dovuto sará quello rispettiva- mente stabilito ai numeri 24, 25 e 39 dell’articolo 30;

4l. Le aggiunte delle cambiali, od altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni;

45, Il registro copia-lettere dei negozianti;

16. I passaporti spediti agli indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedi di povertá, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di -persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della con- dizione delle persone ;

47. I certificati che debbono produrre i pensionati dello Stato,‘delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di bè- neficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l’annua somma di lire®*300 ;

48. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti

sulla leva militare, occorre agli inscritti di presentare per-

ottenere l’esenzione o la dispensa dal servizio militare, ‘con che nei suddetti. recapiti sia fatta menzione dell’uso a cifi sono destinati;»

419. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari ;

20. I registri d’introito e di spesa delle segreterie giudi - ziarie, ed i relativi conti;

21. I conti di tutela contemplati dall’articolo 346 del Co- dice civile;

29. F libretti rilasciati ai consegnanli, e gli analoghi regi- stri di contabilitá, anche a matrice, tenuti dai Monti di pietá e dalle Casse di risparmio amministrate dai comuni o da corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti de- positati a pegno; 2

25. I vaglia o mandati postali spediti dall’ amministrazione delle poste, e pagabili sulle casse di detta amministrazione;

2h. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, non che le belle di circolazione nell’estremo miria- metro delle frontiere di terra ;

23. E generalmente tutti gli atti, avvisi e seritti non con templati nei capi n e 1v.

CAPO VI.

Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.

Art. 33, Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni . di seguito agli altri: ”

1° Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di si» gilli, quelli d’incanta coi successivi deliberamenti, le testi- moniali di stato, estimi ed altri atti che non possono” termi- narsi in una sola variazione;

2° Le quitanze di somme in confo di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione 0 d’affit- tamento, e dei loro interessi ed annualitá, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;

3° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualitá, purchè Bene fatte separatamente dal titolo di credito;

4° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere

- di cambio, ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vet-

tura, polizze di carico ed ordini di pagamento;

5° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi co- munali e provineiali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;

6° I ruoli d’equipaggio dei bastincenti e dei passeggieri;

7° 1 certificati d’iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di aliena-

zione; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le

loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credilo; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi; .

8° Le ricevute dei diritti d’insiivesione spedite ai notai sugli appositi registri ; i

9° Le rubriche dei minutari notarili;

40. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti di amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte oppo- sizioni, col successivo decreto dell’autoritá competente ;

+ 14. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo ;

12: Gli atti d’istruttoria delle cause, e quegli altri che a termini delle leggi di procedara civile e del Codice di com= mercio si possono fare gli uni di seguito agli altri;

13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta;