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documenti parlamentari


eccedenti la luce di metri sei, piccoli acquedotii, sifoni, ece.; ma nelle opere d’importanza maggiore e di più ampia.luce, ed in tutti i passaggi della strada ferrata sotto cna strada ordinaria, qualunque sia la largliezza di quest’ultima, si dovrà conservare alle opere stesse la larghezza di metri otto, necessaria per istabilirvi un doppio binario di rotaie; e ciò tanto nella linea da Alessandria a Stradella, e nella diraaazione da Nuvi a Tortona, per le quali si deve acquistare anticipatamente il terreno necessario a questa doppia via, come anche per l’altra linea cle fa parte della presente concessione,

Datl’articolo 28 al 31, come nel progetto del Ministero dall’articolo 29 al 82.

$ VI. — Privilegi e tariffe.

Art. 52. La presente concessione non potrà essere duratura per un periodo maggiore di novant’anni, e sarà fatta a quella compagnia che, obbligandosi ad adempire tutte, ecc., come nell’articolo 53 del progetto del Minis!ero,

Art. 53. Ldentico all’articolo Sl del progetto del Ministero,

Art. 54. Si eccettna espressamente dalla disposizione portata dall’articolo 54 la linea che, staccandosi da un punto qualunque della ferrovia fra Tertona e Voghera, volgesse a Valenza, per la qual linea il Governo si riserva la facoltà di accordare una distinta concessione, salvo però sempre il diritto di prelazione di cui si parla nel terzo alinea dell’arti colo 56.

Art. 55, Identico all’articolo 53 del progetto del Ministero.

Art. 56. Ferme le disposizioni e le eccezioni portate dagli articoli precedenti 83, B4 e 55, lo Stato, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 57. Identico al progetto del Ministero, colla sola cariante dell’indicazione dell’articalo 32 invece del 53.

Art. 58, 59 e 60. Identici al progetto del Ministero. i

Art. 61. Le spese accessorie non contemplate nelle tariffe sopra esposte, come sono quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio nelle stazioni della strada ferrata e locali attinenti, saranno fissate con regolamento speciale da sottoporsi all’approvazione dell’amministrazione superinre, salva sempre alla compagnia la facollà di ribassarle a termini dei precedenti articoli 59 e 60.

Art. 62, 63, 64 e 65. Identici al progetto del Ministero.

§ VII. — Obblighi ed oneri speciali addossati all’impresa.

Art. 66. I lavori di costruzione della strada ferrata nella linea da Alessandria per Tortona a Voghera e nella diramazione da Novi a Tortona saranno contemporaneamente intrapresi non più tardi di quattro mesi a datare dalla definitiva stipulazione della concessione.

Quelli da Alessandria ad Acqui dovranno essere cominciati dentro sei mesi dalla concessione medesima.

Art. 67, 68, 69 e 70. Ientici al progetto del Ministero.

Art. 71. Dentro il periodo di due anni, a far tempo dalla stipalazione definitiva della concessione, ta linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella, colla diramazione da Tortona a Novi, devrà essere compiuta perfettamente in tutte Je sue parti principali ed accessorie, e corredata da tutto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per poterla aprire all’esercizio in modo sicure e permanente,

Dopo tre anni dovrà essere compita e messa perfettamente in esercizio anche l’altra linen da Alessandria ad Acqui,

Dall’articolo 72 al 79. Identici al progetto del Ministero.

Art. 80, La strada ferrata, ecc., come nel progetto del Ministero.

Per tale manutenzione, ecc., come nel progetto del Ministero.

Se la strada ferrata, una volta ultimata, non sarà costaniemente mantenuta in buono stato, fatti precedere gli opportoni diffidamenti, vi si provvederà d’efficio a cura dell’amministrazione, ed a spese della compagnia concessionaria,

Art. 81, 82, 83 e 84 Identici al progetto del Ministero.

Art. 85. I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili d’ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate, e macchinismi esclusivamente destinati ad uso della ferrovia, ece., come nel pregelto del Hinistero.

Art. 86, 87 e 88. Identici al progetto del Ministero.

Art. 89. Flentico al progetto del Ministero, però soppresse il quarto alinca.

Art. 90, 91, 92 e 93. Identici al progetto del Ministero.

Art. 94. Quando ia strada sia debitamente compiuta e collaudata, la compagnia avrà diritto di ricuperare la suddetta somma di lire 200.000, compensate le spese che l’amministrazione avesse dovuto fare d’ufficio nel caso contemplato dall’articolo precedente.

Art. 95. Identico al progetto del Ministero.

Art. 96. Ma se dopo i primi quindici anni d’esercizio venisse a risultare dai conti della compagnia che il prodatio netto della strada ferrata, calcolato sul medio dell’ultimo quiquennio, eccede il 10 per cente, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della finanta a pro del pube blico Tesoro. Quando però a quell’epoca non fusse stato eostruito per intero il secondo binario suila linea da Tortona a Stradelia, e sulle diramazioni da Turtora a Navi e da Tortona ad Alessandria, tutto il prodotto netto eccedente il 10 per cento si consacrerà alla costruzione del secondo binario sulle linee succennate, e solo dopo il compimento di esso comincierà a farsi luogo alla divisione sopra disposta.

Per prodotto netto iniendesi, ecc., come nel progetto del Ministero.

Art. 97 al 126, Hentici al progetto del Ministero.

Art. 127, Sono esclusi dalla concessione lo stabilimento militare e lo stabilimento nuovo degl’iplicenti con le sue attinenze ed adiacenze sia di fabbricati sia di terreni.

Art, 128. Identico al progetto del Ministero.

Art. 129. Per dla concessione dello stabilimenio, ecc., come il progetto del Ministero.

Art. 150. Quando la compagnia riceverà, ecc., come nel progetto del Ministero.

Il prezzo di questo mobilio sarà stabilito da due periti scelti, l’uno dal suddetto focatario e l’altro dalla compagnia.

In caso di dissenso fra i due periti, decidera definitivamente ispettore ingegnere delle finanze. La somma corrispondente sarà pagata alla finanza per conto del locatario,

Art. 131. La conipagnia sarà obbligata di ampliare lo stabilimento in modo da renderlo capace di 500 persone, aumentandone in proporzione gli accessori ed i camadi sia pel servizio igienico, sia per alloggio dei balneanti, e principal mente accrescendo il numero delle camere per una sola persona,

Art. 152. II Governo si riserva la facoltà di poter praticare a sue proprie spese quelle ampliazioni che ereilerà del cas) attorno gl due stabilizienti per la cura di ammalati militari e di indigenti, ferma la destinazione a questi medesimi psi esciusivamente, e ritenofo che tra gli annnalati militari s’intenderanno in questo caso compresi anche le guardie e gl’impiegati di dogana,