Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/26

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di licaitate facoltá, pressochè sempre riflettono minori 0- per- i

sone; privilegiate che giá debbono” sopportare non poche” x ? zione dei giudici suddetti, essendo limitata a ‘lire 300, ed il

“maggior numero delle loro provvidenze riflettendo somme | che non arrivano alle lire 100, sarebbe. troppo oneroso lo

spese, come sono quelle d’inventario, di nomina o giura- mento del tutore o di nomina del protutore, propone di to- gliere l’obbligo d?inserire în tali atti il foglio da una lira.

La Commissione ravvisa conveniente che con innovazione

alla legge vigente siasi limitato ‘it dovere di fare le quitanze

in carta bollata quando: si riferiscono ad obbligazioni: ‘portate

da atti pubblici o da scritture’ private, poichè. rimane, ciò.

mediante; lecito ai privati di procurarsi quitanze in carta li- ‘bera per oggetti non risultanti da titolo senza timore d’incor- rére:in contravvenzione, timore che talvolta induce a non richiederle e non sempre senza danno o senza inconvenienti. Per altra parte l’esperienza ha comprovato che, salvo da chi prevede di dovere far uso di simili quitanze in giudizio, si fanno in carta libera, e le finanze nulla conseguiscono, non potendosi nè dovendosi ammettere le investigazioni ed in- dagini troppo moleste ed odiose, che sarebbero necessarie

per evitare consimili frodi. Opportunamente si è poi prov»

visto perchè sieno soggetto al bollo quando se ne debbe

’ far uso mediagte il disposto nei numeri 11 -e 12 dell’arti-

colo 32. ‘ Colle. sopra accennate modificazioni, ed alcune altre di

semplice redazione, la Commissione crede che sieno da am- mettersi i primi 29 gumeri dell’articolo 30.

  • Esaminando gli atti per i quali si rende obbligatorio l’im-

piego della carta bollata a centesimi 80, la Commissione tenne conto del notevole cambiamento proposto in confronto della legislazione vigente, cambiamento che riflette le copie degli atti da sottoporsi all’insinuazione per le quali si pre- scrive l’uso di carta da centesimi 80 a vece di quella da cen- tesimi 40, che ora si usa.

Non isfaggi ai vostri commissari che tale duplicazione di prezzo fatta in un’epoca che si vogliono aumentare i diritti d’insinuazione ‘può ravvisarsi onerosa e difficile a giustifi- carsi tranne riflettendo ai bisogni delle finanze. Tuttavia

. però ritennero essere di qualche peso il riflesso che presso altre nazioni i diritti di registrazione per mutazione di pro- prietá si pagano in somme maggiori di quelle che si paghe- ranno da nol, fatto caso e dell’aumento dei diritti d’insinua- zione‘e-del prezzo della carta a tal uso destinata. In Francia ‘per le mutazioni di proprietá si pagano lire 6 03 per cento, compreso il dritto per la trascrizione, e nel Belgio la tassa è di lire 5. 73 per cento; da noi si pagherá meno, anche quando si portasse, come viene dal Ministero con altra legge proposto; il dritto. di mutazione, compreso quello di trascri. . zione, al 8 per cento e vi si aggiunga il prezzo della carta

per -l’insinuazione, la quale in Francia non si impiega, per-

chè non si consegnano le copie degli atti agli archivi pub-

blici. Convinta perciò della’ necessitá di aumentare le risorse

dell’erario, Ja Commissione deliberò di adottare anche quella

“ proposta, cioè l’uso della carta. a centesimi 80 perle copie.

da rimeltersi all’insinuazione.

Credette pure ammessibile quella che si riferisce alle copie dei decreti o verbali d’espropriazione per utilitá pubblica, perchè, giovando questi atti alla traslazione della proprietá egualmente che gli alti pubblici, egli è giusto che vadano soggette alle stesse disposizioni relativamente alla carta bol- lata che a questi si riferiscono,

Giudicò d’introdurre una variazione al numero 5a dell’ar- ticolo 30 riflettente le copie delle ordinanze dei giudici di mandamento spedite in ferma esecutoria, affînchè possano

farsi i in carta da ceniesimi 80 a vece che, giusta il disposto

DOCUMENTI ‘PARLAME MENTARI

nel numero 58, dovrebbero essere scritte in carta da lire due.

À tale determinazione fu iridotta dal riflesso che la giurisdi=

assoggettare tali provvedimenti all’imposta di lire due perla sola carta, Nella legge per i diritti d’emolumento si riconobbe giusto di assoggettare le ordinanze dei giudici di mandamento: all’emolumento proporzionale dell’i per cento, abolita l’at- tuale disposizione di legge che tutte le colpisce di lire tre, senza distinzione di somma. Sarebbe distretto questo sistema di proporzionalitá qualora colla presente legge si ‘prescri- vesse l’uso di carta da lire due indistintamente per ogni or- dinanza:”

Della carta da protocollo da lire una e-da lire due e det di lei uso giá sopra si è delto, solo occorre aggiurigere, quanto alla prima, che nel numero 35 si sono. aggiunte le disposi. zioni df eni al numero 4 colle accennate modificazioni, Adot- tata simile qualitá di carta, è conseguenza necessaria la di- sposizione di cui al numero 56 che vuole s’impieghi la stessa qualitá per gii alti cui procedono i giudici di mandamento, siccome delegati di un tribunale davanti cui, ove fossero fatti, dovrebbesi impiegare la carta da lire una.

Occorre pure di rilevare che Je procure alle liti non si po- tranno piú redigere sepra carta da centesimi 40, come ora è prescritto, ma viene sostituita quella da lire una, il che equi- vale ad una maggior tassa di centesimi 60. Ma considerando che sono escluse quelle per comparire davanti i giudici di mandamento, che una medesima procura può servire per

| molte liti, e che tale imposta viene a colpire soltanto quelle

di maggiorimportanza che si debbono sostenere davanti i ma- gistrati e tribunali, la Commissione non la ravvisò eccessiva, nello stesso tempo che può concorrere per una somma non ispregevole ad accrescere i prodotti della carta bollata.-

Esaurito l’esame della parte di questo capo terzo che ri- flette il bollo ordinario a diritto fisso, passando alla parte che riguarda‘il bollo in ragione di somma che riflette le scritture private, la Commissione rilevò che vi è quasi assoluta ‘con- formitá fra le disposizioni ora proposte e la legge del 29. giu. gno 1850; e per tale motivo m’incaricò di riferirvi soltanto intorno alle differenze, persuasa che non sfa vostro pensiero d’immutare quella legge da sí poco tempo adottata.

E da premettersi che nella legge per l’insinuazione ora vigente col titolo di dirilti graduali vengano indicati quelli che sono percetti con una certa tal quale proporzionalitá, ma che non si estende ad ogni” somma, mas’arresta ad una deter. minata; quindi, ascanso d’equivoci,si ravvivò piú conveniente - di intitolarli diritti proporzionali, perchè secondo il pro-

‘ gelto di legge questi s’estendono a qualunque somma e sono

piú rigorosamente proporzionali; vi sará pure conformitá di locuzione colla legge del 1850. In questo senso fu emendata. la redazione, sostituendo ai vocaboli dirétiè graduali, dirittá

| proporzionali.

Il diritto di bollo proporzionale fu fissato dalla succitata

"legge del 1850 per le lettere di cambio, biglietti a ordine ed

altri effetti di commercio, nonchè per le scritture private portanti obbligazione a pagamento di somme a causa di mu- {uo, prezzo di cose 0 ragioni od assestamento di conti, ed il

«Ministero ora.propone di estenderlo alle scritture private ‘contenenti locazioni per un termine non | maggiore di nove ‘anni.

Siccome in tali serilture una delle pani s’abbliga di pagare somme, non si scorge motivo per non assoggettarle alla tassa essendosi sottoposte le altre. Nè può tenersi conto della di-