Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/313

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PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. La divisione amministrativa di Cuneo è au- torizzata ad accrescere sino a lire novecentonovantaduemila novantanove e cenfesimi quaranta l’imposta destinata a co- prire le spese comuni a tuite le provincie che Ja compongono, allogate nel suo bilancio dell’esercizio mille ottocento cin- quantaquattro in conformitá della deliberazione presa dal Consiglio divisionale in seduta del ventiquattro settembre mille ottocento cinquantatrè,

Relazione fatta alla Camera dl 18 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Moffa di Lisio, Michelini G. B., Peirone, Cadorna Raffaele, Richetta, Pareto, e Buttini, relatore.

Sicxori! — Il Consiglio divisionale di Cuneo nella seduta del 24 settembre 1853 riconobbe che non altrimenti sareb- besi posto in grado di vedere effettuate nei diversi punti della divisione molte opere di grande utilitá, salvo col muo- vere istanza per oltrepassare ancora il limite normale della imposta.

Ma ad un tempo con mirabile concordia e quasi giá rite-

nesse come un fatto compiuto lo scioglimento delle divisioni amministrative tante volte promesso e continuamente desi- derato, il Consiglio medesimo distribuiva con tal saggio modo la sovrimposta, che all’aumento dell’onere corrispondesse pure proporzionatamente in ognuna delle quattro provincie la sua destinazione. _

La vostra Commissione pertanto, mentre dall’un canto è persuasa, che appunto per essere cresciuto il numero dei contribuenti, tra i quali vuol essere a buon diritto ripartita cosiffatta imposta, quest’essa riescirá certamente meno gra- vosa, dall’altro grandemente spera che insieme con la ri- forma della legge comunale le istituzioni provinciali saranno finalmente anch’esse dirimpetto allo Statuto una veritá, e vi propone quindi di adoltare ciò che forma la sostanza del pro- geito di legge presentato dal signor ministro dell’interno nella tornata del 1° marzo 185%.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È fatta facoltá alla divisione amministra» îiva di Cuneo, in conformitá della deliberazione presa il 24 settembre 1853, di accrescere sino a lire novecentonovan- taduemila novantanove, centesimi quaranta, l’imposta de- stinata a coprire le spese dell’esercizio mille ottocento cin- quantaquattro comuni alle quattro provincie che la compon- gono.

Relazione del ministro quardasigilli, reggente il Mi- nistero dell’interno (Rattazzi) 24 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge appro- vato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.

Siononri — Le spese imprescindibili, a cui il Consiglio di- visionale di Cuneo deve provvedere nel 1854, richiedono una imposta di lire 992,099 40, la quale supera di lire 252,099 "10

il limite normale fissato dalla legge del 12 ottobre 1848 in lire 740,000.

L’esame in cui furono presi dai due Ministeri dell’interno e dei lavori pubblici rispettivamente gli stanziamenti propo- sti nel bilancio generale ed in quello stradale 1854 della di- visione predetta, avendo dimostrato impossibilitá di operare su di essi la menoma diminuzione, ho l’onore di presentare al Senato del regno l’unito progetto di legge giá stato adot- tato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 corrente, con cui vien fatta facoltá alla divisione suddetta di eccedere nel 185% il limite normale dell’imposta, e vi prego a munirlo della vostra sanzione in via d’urgenza.

(Divisione di Vercelli.)

Progetto di legge presentato alla Camera è 1° marzo 1854 dal ministro dell’interno (Di San Martino).

Sicnor1! — Le spese che il Consiglio divisionale di Ver- celli ha stanziato nel suo bilancio per l’esercizio 1854 supe- rano quelle dell’anno precedente di lire 63,500 circa, e que- sto aumento profitta per lire 25,500 alle ordinarie, e per lire 40,000 a quelle straordinarie.

E mentre cresce il passivo, scema di lire 14,000 circa )’at- tivo, attesa la scarsitá delle economie che si sono verificate sul conto 1852.

Il concorso simultaneo di queste due circostanze ebbe per risultato l’impossibilitá di provvedere all’ andamento del servizio coi mezzi ordinari, ed il bisogno o di contrarre un prestito equivalente alla deficienza che sale a lire 80,000, 0 di aumentare d’altrettanto il limite normale dell’imposta.

Agiftatasi nella seduta del 23 prossimo passato settembre la questione, diversi furono i pareri. Ond°è che si adottò il par- tito di domandare l’autorizzazione di contrarre un mutuo passivo colla cassa centrale dei depositi, restituibile in dieci rate annuali, e subordinatamente di oltrepassare il limite dell’imposta, qualora la condizione finanziaria della cassa predetta non le permettesse di concedere il mutuo.

Prima di proporre a S, M. di affidarmi l’incarico di pre» sentarvi un progetto di legge inteso a sanzionare l’una 0 Paltra di quelle deliberazioni, ho, come è mio debito, passato a severa disamina, d’accordo col ministro dei lavori pubblici, le singole spese bilanciate onde accertare se nessuna di esse fosse per avventura suscettibile di riduzione. Da questo esame ambidue i Ministeri ritrassero la convinzione non potersi as- solutamente scemare i fondi proposti.

Infatti le spese ordinarie essendo tutte di natura obbliga- toria, l’aumento di lire 25,500 che esse presentano, come giá dissi, sulle loro corrispondenti del 1853 non può essere me-

- nomamente diminuito ; circa alle straordinarie, giova osser-

vare che il loro accrescimento è occasionato quasi in totalitá dall’aumento del fondo che si dovette bilanciare per saldo spese di costruzione del ponte sul Cervo presso Quinto, pres- sochè ultimato; quale fondo sale pel 1854 a lire 85,000 lad- dove nell’anno precedente fu di sole lire 57,000.

Sembrandomi di avere dimostrato la necessitá delle spese allogate dal Consiglio divisionale, mi farò ad esporvi le ra- gioni per cui fra i due partiti proposti dal Consiglio stesso, l’uno subordinatamente all’altro, io credo convenga scegliere il secondo, vale a dire Paumento dell’imposta.

Come vi è noto, o signori, la proprietá territoriale soste- neva da sola in passato i carichi provinciali, divisionali e co-