Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/467

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DOCUMENTI PARLAMENTARI

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quelle disposizioni, le quali altrimenti non avrebbero avuto forza di legge, se non perla leva da farsi sulla classe del 1834.

Incaricato dall’ufficio centrale, da voi deputato all’esame di questo nuovo progetto, di proporvene l’adozione, mi trovo in debito di giustificare tale approvazione, esponendovi il valore dei vari articoli che compongono il progetto, e ricor- dandovi in poche parole le disposizioni di altre leggi a cui si riferiscono cotesti articoli.

Ii primo articolo fissa a 12 mila uomini il contingente di quest’anno, in conformitá di quanto venne stabilito per la leva dell’anno scorso, dopo lunghe e gravi considerazioni sulla forza da darsi al nostro esercito e sul miglior modo di provvedere alle sue qualitá fisiche e morali. Nulla pare siavi da aggiuugere ora in proposito di questo articolo,

L’articolo 2 applicherebhe afla ieva presente, in primo luogo, gli articoli 4, 3, 6 e 7 della legge 19 maggio 1851. Risulta da questa disposizione che, nel ripartire il contin- gente di quest’anno, si dedarranno dalla lista di estrazione glioscritti marittimi; che i Consigli di leva saranno presie- duti dall’autoritá civile; che un uffiziale del comando mili- tare della provincia vi eserciterá le funzioni di commissario, e che il minimum della statura richiesta pel servizio militare sará di un metro e 56 centimetri,

Lo stesso articolo 2 conserva in vigore anche per questo anno gli articoli 2, 3 e 4 della legge "i luglio 1852, cioè che non saranno ammessi in surrogati ordinari gli uomini che non abbiano soddisfatto alla leva, o che oltrepassino i 26 anni, a meno che si traîti di militari che abbiano ottenuto congedo assoluto, i quali saranno ammessi sino ai trenta anni.

Finalmente sono applicati alla leva di quest’anno, in forza sempre dell’articolo 2 della legge presentatavi, gli articoli 9, 40, 54, 69, 70, 71, 138. e le sezioni Il e IV del capo HI, ti- tolo IT, della legge sul reclutamento dell’esercito. In tale modo il ripartimento del contingente fra le provincie e fra i

‘mandamenti si fará in proporzione degl’inscritti sulle liste d’estrazione, e non piú secondo le rispettive popolazioni,

come lo voleva la legge del 1837; in tal modo pure gl’in- ,

scritti saranno fin d’ora divisi in due categorie, e la seconda di queste, munita di congedo illimitato, dovrá rimanere a «disposizione del Governo fino all’etá di 26 anni. Si osserve- ranno poi fin d’ora fe varie disposizioni relative alla libera- zione ed alla surrogazione per iscambio di categoria, giá da voi sancite nella legge sul reclutamento; di piú, la surro= gazione ordinaria viene sottoposta a condizioni che meglio guarentiranno la sicurezza del contratto fra surrogante € surrogato. .. ColParticolo 3 del progetto ora sottopostovi, il ministro della guerra intende porre in vigore fin d’orá le disposizioni “contenute nei titoli HI e IV, non che le disposizioni transi- forie che terminano la legge organica sul reclutamento, In forza di questo articolo, i gisvani ammessi a far parte del- Pesereito, sia per arruolamento volontario, sia come chiama- tivi dalla tegge, contrarranno fino da quest’anno quella ferma di servizio, la cui durata diede luogo nel vostre seno a serie ed illuminate discassioni. Finalmente sará applicabile ai chiamati della classe del 1833 la disposizione, da voi sancita or sono due mesi, a favore degli inscritti appartenenti alle corporazioni religiose, specialmente destinate all’educazione del popolo, Tali sono le disposizioni confenute nel progetto di legge presentatovi dall’onorevole ministro della guerra, onde po- ter procedere alla leva militare sulla classe dell’anno 1833.

Il vostro ufficio centrale diede loro una piena approvazione, e la stessa approvazione ho l’onore di chiedervi in di lui nome.

Facoltá alla divisione e provincia di Genova di eccedere il limite dell’imposta pel 1854.

Progetto di legge presentato alla Camera il 22 marzo 1854 dal ministro quardasigilli reggente il Mini stero dell’interno (Rattazzi).

Le spese ordinarie comuni alle quattro provincie che com- pongono la divisione di Genova, dalle lire 243,896 03, in cui fureno ammesse nel bilancio per l’esercizio 1848, sono cre- sciute fino a lire 419,931 i4, che è la cifra complessiva in cui sono proposte per l’esercizio 1854. Questo aumento di lire 174,035 14 si ripartisce sulle seguenti categorie, cioè :

4° Spese di amministrazione. . +... L.* {5.982»

2° Istruzione pubblica ed opere pie . ,» 117,200

3° Giuridico LL 0 3.605 >» 4° Servizio militare di polizia . ....» 2,291 87 5° Servizio dei ponti e delle strade . . .» 27,595 9% 6° Servizio forestale... LL...» G60» 7° Spese diverse... . 0.0... +.» 1,240» 8° Fondo di supplemento a tutte le categorie, 1

e casali 2004 60» Totale eguale . . . L. 174.035 11

e deriva quanto al n° 1 dalla legge 14 luglio 1852 che riuní alramo amministrativo il servizio di sicurezza pubblica, e chiamò le provincie a concorrere nelle relative speso; quanto al n° 2 dall’essersi quasi duplicata la pensione dei mentecatti ricoverati a spese pubbliche nel manicomio di Genova dietro i ripetuti riclami della Giunta degli ospedali di Genova, ricono- sciuti fondati dai Consigli provinciale e divisiunale, la quale mi- sura aumentò la relativa spesa di lire 77,950 47; dal cresciuto numero degii esposti e dai miglioramenti introdotti nella loro educazione a seconda dei deltami dell’umanitá e dei bi- sogni sociali, il che erebbe il dispendio di lire 28.549 82; finalmente dall’istituzione degli ispettori delle scuole ele. mentari, la quale, sebbene tragga origine dal regio brevetto 30 marzo 1847, tuttavia non ehbe effetto che posteriormente, dopo cicè che in ciascuna provincia venne aperta la scuola normale di metodica pei maestri; quanto al. n° 5 dall’assere stati trasferiti in piú acconcie per conseguenza piú costosi lo- cali i sette tribunali di commercio e di prima cognizione della divisione; quanto al n° /l dal cresciuto numero dei carabi» nieri reali scompartiti nelle singole provincie, e dall’incarita pigione delle caserme da loro occupate; quanto al n° 5 dal- Pestensione presa dalla rete delle strade provinciali, e dal movimento commerciale interno che rese necessario 1’ im- piego di un maggior numero di cantonieri, e di una piú grande quantitá di ghiaia; quanto al n° 6 dall’essere casnal- mente ora di 1° classe alcuni capi-guardia forestali che nel 1848 erano di 2° classe; questa categoria di spese però verrá armonizzata col disposto dal regie decreto 8 gennaio pros- simo passato n° 1684 della raccolta officiale dello leggi, nele l’approvazione del bilancie in discerso; quanto al n° 7 dalla legge 26 marzo 1350 che pose a carico delle provincie il fitto dei locali occupati dagli uffizi dei verificatori dei pesi e delle misure, e dall’obbligo che corre alla divisione di far uso di carta da bollo per gli atti che vanno soggetti ad ap-