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documenti parlamentari



loro conferta dal Consiglio comunale di San Pier d’Arena, con apposito ordinato 6 marzo 1854, approvato con decreto dell’intendenza generale di Genova 9 stesso mese ed anno.

Art. 1. Il comune di San Pier d’Arena si obbliga di eseguire a sue spese e di mettere in esercizio, fra i termine di anni due a datare dall’approvazione legislativa della presente convenzione, una ferrovia a cavalli che metta in diretta comunicazione l’abitato di San Pier d’Arena col porto di Genova secondo il relativo progetto riformato in data 3 gennaio 1855 dell’ingegnere capo in ritiro cavaliere Argenti, ed a norma delle seguenti condizioni, e ciò sotto pena della decadenza da questa concessione.

Avvenendo il caso di decadenza, il Governo pagherà al comune a prezzo di stima i lavori eseguiti ed i materiali provveduti in quanto i primi sieno stati bene e regolarmente condotti e soddisfacciano allo scopo della continuazione e compimento dell’opera, ed i secondi sieno di buona qualità, atti e necessari alla medesima continuazione e compimento,

Art. 2. Questa strada ferrata a cavalli sarà protesa senza interruzione dal nuovo ponte da sbarco che, secondo il progetto Argenti, il comune è autorizzato a costrurre nel porto di Genova sino all’incontro della diramazione della ferrovia dello Stato che dalla stazione di San Pier d’Arena verrà condotta sulla fronte orientale dello stabilimento metallurgico di spettanza demaniale e seguirà la traccia di massima segnata nel piano Argenti, con quelle più precise indicazioni che saranno date dalla direzione dei lavori dello Stato, e con facoltà al comune di eseguire, colla approvazione del Ministero, quelle modificazioni alla direzione della linea che fossero trovate più convenienti allo scopo di protendere l’esercizio ‘sino alla stazione di San Pier d’Arena.

Art. 3. Le opere tutte contemplate nel progetto di cui si tratta sono dichiarate di pubblica utilità, ferma l’osservanza delle norme segnate nelle regie patenti 6 aprile 1830 per le espropriazioni all’uopo occorrenti.

Art. 4. Il piano del ponte da sbarco nel porto di Genova sarà stabilito a metri 3 sopra il pelo del mare in calma, presa per capo saldo la colonna idrometrica della darsena. La sua posizione, la sua ampiezza e la figura della sua area non potranno essere variate da quanto viene indicato nel progetto Argenti, senza formale autorizzazione del Governo.

Art. 5. È riservato il diritto al Governo di far passare sul detto ponte o scalo da sbarco, allo sbocco della galleria verso mare, una strada di servizio a ruotaie di ferro da esercitarsi con cavalli pel transito e trasporto dalla cava della Chiappella al molo nuovo delle pietre necessarie per l’opera di prolungamento del molo medesimo e pella suecessiva sua manutenzione.

Nel regolamento di esercizio, del quale è cenno all’articolo 84 di questa convenzione, saranno stabilite le norme a seguirsi nell’uso della strada di servizio contemplata nel presente articolo in quel modo che sarà ravvisato più conveniente ai reciproci interessi del Governo e del comune concessionario.

Art. 6. Saranno a cura e spese del comune eseguite le opere di difesa militare nel porto di Genova, strettamente richieste dall’apertura della galleria di San Benigno, cioè un fabbricato per corpo di guardia da erigersi sull’area stessa deì ponte da sbarco, altro simile alla estremità occidentale della galleria, due barriere mobili per chiudere i due accessi della medesima, ed i lavori necessari per serrare, ove d’uopo, con stabile saracinesca la bocca occidentale della galleria.

Per tutte queste opere, come altresì per quanto riguarda la precisa posizione e la massima altezza che dovranno avere i fabbricati a costruirsi sul ponte da sbarco, onde non impedire l’effetto della adiacente cinta fortificata del porto, il comune sarà in obbligo di richiedere e di uniformarsi alle speciali istruzioni della direzione del Genio militare alla cui preventiva approvazione, saranno sottoposti i piani esecutivi delle opere stesse.

Art. 7. Dovrà inoltre il comune di San Pier d’Arena riservare in uno dei fabbricati che, secondo il progetto Argenti, si costruiranno sul ponte da sbarco un locale adatto ad ufficio di dogana, ed altro per corpo di guardia dei preposti, quali due locali, previe le opportune intelligenze colla direzione doganale, saranno allestiti all’uso cui si destinano e provvisti dell’occorrente mobilio.

Art. 8. Se nella galleria da aprirsi attraverso il promontorio di San Benigno verrà a riconoscersi essere la roccia meno solida o non sufficientemente resistente, si dovrà senza ritardo procedere al parziale od integrale rivestimento della medesima in solida muratura.

Art. 9. Se nel tratto di nuova strada, che dall’escita occidentale della galleria corre sulla spiaggia prima dell’ingresso dell’abitato di San Pier d’Arena, si riconoscerà, sia nell’atto pratico dell’esecuzione, sia in attualità di esercizio, il bisogno di difese contro gli urti del mare, non state valutate in progetto, il comune sarà obbligato a provvedervi di maniera che la strada e le merci in transito siano assicurati da ogni danno.

Art. 10. Sarà facoltativo al comune di armare la strada, ovunque la località il consenta, con un doppio binario di raili, ovvero con uno solo, stabilendo però, in quest’ultimo caso, lateralmente ad esso binario, altrettanti sviatoi quante sono le comunicazioni che all’atto pratico si ravviseranno necessarie per soddisfare sia alle esigenze della dogana che ai bisogni del commercio locale, e disponendo l’armamento in guisa che rimanga sempre sgombro e libero un binario pel passaggio dei convogli nelle due direzioni, e che le piatteforme occorrenti al servizio siano collocate esclusivamente sugli sviatoi e recessi (gares d’évitement) laterali e non sul binario principale.

Art. 11. In progresso di tempo il comune potrà, col consenso del Governo, aggiungere agli sviatoi e recessi, di cui all’articolo precedente, quegli altri che fossero richiesti da un più regolare e compiuto servizio; ed il Governo potrà prescrivere quelli che si rendessero necessari pella pubblica sicurezza,

Art. 12. Il binario principale di raili sarà stabilito dal lato della strada ordinaria, opposto a quello nel quale si avranno a praticare le più numerose ed importanti comunicazioni tra la ferrovia ed i magazzini o depositi dell’abitato di San Pier d’Arena.

Tale binario dovrà essere collocato in modo che da un lato tra esso e le case rimanga spazio sufficiente pel comodo e sicuro carreggio ordinario.

Art. 13. Le curve di comunicazione fra i due -binari, oppure tra l’unico binario ed i recessi © sviatoi laterali, non avranno raggio minore di 100 metri.

Per l’esercizio degli sviatoi sarà studiato e praticato quel sistema di eccentrici che rechi minor incaglio ed incomodo al libero transito sulla rimanente area viabile della strada.

Art. 14. Occorrendo di stabilire rami di via trasversale per introdurre i vagoni sì carichi che vuoti nei magazzini,