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> SESSIONE DEL 1853-54

spensabile o grandemenie utile, sotto il rispetto economico, la immediata libera applicazione,

Ma a questi casi, i quali sono ben piú rari che a prima giunta non pare, provvederebbero o speciali atti del potere legislativo, o volontarie convenzioni tra lo Stato e gli inverie tori.

Nel Portogallo un decreto del 1837 (16 gennaio) regola i diritti dell’invenzione, e nell’articolo 5 dice cosí: «Lo Stato può, dopo di avere conceduto il brevetto, acquistare la pro- prietá di una invenzione d’utilitá pubblica, mediante conven- zione col proprietario.» Noi abbiamo creduto di non inse- rire nel progetto una somigliante disposizione di legge, la quale non dispenserebbe il Governo dal chiedere al Parla- mento i foudi necessari per eseguire l’acquisto, e perciò im- plicitamente il permesso di farlo; und’è che sarebbe affatto inutile ed oziosa,

Ir ogni modo però un sistema generale di rimunerazione pecuniaria agl’inventori incontrerebbe da una parle l’insu- perabile difficoltá dell’estimare invenzioni o scoperte non an- cora praticate, e dall’altra, esponendo molti degl’inventori ad ingiustizie e torti inevitabili, offrirebbe ai ciarlatani la possi- bilitá di scroccare un immeritato compenso; infine aggrave- rebbe di pesi enormi il pubblico erario.

Abbiamo voluto qui adombrare il solo sistema che salrelbe essere contrapposto a quello delle privative, non perchè fosse uopo mettere in rilievo le sue pratiche difficoltá per respin- gerlo, ma perchè meglio e per esclusione potesse compro- varsi la necessitá di adottare il sistema generalmente seguito. Difatti dappertutto dove si è voluto assicurare all’inventore un compenso del suo trovato non si è pensato a raggiungere questo scopo in altra guisa che mediante una temporanea privativa. Anzi questo temperamento è stato adottato anche ‘in quegli Stati le cui leggi promettono un premio per la prima importazione d’industrie straniere, come nel Brasile e, per

. taluni casi, nel regno di Napoli.

S IV.

Ora, posto che la legge abbia da assicurare all’inventore la pratica ed il frutto esclusivo della sua invenzione, per un certo tempo determinato, chiedesi nataralmente qual è il modo piú acconcio ad accertare e guarentire questo diritto,

In tutte le legislazioni l’esercizio del diritto, onde è parola, ha per titolo un documento rilasciato all’inventore dalla pub- blica autoritá.

Ma poche soltanto danno a questo titolo la stessa impor.

tanza legale, e quasi tutte con diverso nome gli comunicano un certo sentore di privilegio e di concessione di arbitraria facoltá.

Abbiamo testè rammentato che le leggi patrie lo chiamano effettivamente privilegio, e lo qualificano favore; ma talvolta simile qualificazione è data al brevetto da quelle medesime leggi ove la invenzione è definita proprietá del suo autore; cosí nel decreto spagnuolo del 1826, mentre l’articolo 1 equi- para il diritto d’inventore alla proprietá, l’articolo 10 dice che questa proprietá avrá luogo «quando al Re parrá bene di concedere la cedola di privilegio» (1).

In altre legislazioni però la concessione del brevetto è con- siderata come una conseguenza legale della invenzione; ma per ogni dove si è voluto che consistesse in un atto so- vrano, in un diploma regio, in una patente, in un decreto in cui si è dalla gente ravvisato un beneficio conceduto, una

(1) Cuando yo tenga è bien conceder la real cedula de pri- vilegio, ece.

largizione di premio, una creazione di facoliá dell’autoritá suprema a pro di un individuo giudicato benemerito.

D’onde quel principio della legislazione bavarese che, cioè, «al Re solo appartiene lo accordare i brevetti» (1).

Nella piú falso di questo,

Imperciocchè, se veramente la invenzione origina il diritto di privativa, e la legge il riconosce, lo specifica e lo sancisce, il brevetto non può nè crearlo nè guarentirio, ma sí abilitare Pinventore all’esercizio di esso diritto, nel caso che realmente esista.

Sotto questo aspetto il fifolo di cui parliamo non è mica diverso da un attestato d’iscrizione ipotecaria. Poichè questo non crea lipoteca, nè serve a guarentiria ; ma, ove l’ipoteca esista e sia efficace, giova a farla valere in preferenza delle altre che potrebbero mai essere posteriormente iscritte.

Noi quindi, ad evitare che, siccome avviene di frequente, un brevetto d’invenzione sia scambiato con un diploma ono- rifico o con un privilegio, lo abbiamo spogliato della forma troppo solenne di decreto reale, e lo abbiamo convertito in un attestato rilasciato dall’ufficiale amministrativo prepesto all’ufficio incaricato di questa faccenda.

E dacchè il diritto dell’inventore, esercitato sotto certe con- dizioni, costituisce una privativa, abbiamo giudicato conve- niente di chiamare attestato di privativa il titolo che ne giu- stifica l’esercizio, In tal modo è evitato anche un altro equi- voco che l’espressione di privilegio o di brevetto d’invenzione produce comunemente, cioè che i titoli cosí chiamati attestino e provino l’invenzione per cui furono dimandati.

SV.

Quest’ultima credenza è tanto radicata nelle moltitudini che in Francia, dopo la legge del 1791, i ministri dell’interno Crétet e Chaptal furono successivamente obbligati a combat- tere con espresse note, in loro nome pubblicate, la falsa opi- nione clie il Governo accordasse brevetti dopo essersi assicu- rato del merito della invenzione. «Il brevetto, dicono essi, non è un favore, nè si rassomiglia in nulla a° privilegi esclu- sivi dell’antico regime ; esso in realtá è l’atto dato ad un par- ticolare della dichiarazione da lui fatta di avere inventato fale macchina, tal processo, ecc., concernente un nuovo ge- nere d’industria... Ond’è che la legge non guarentisce il go- dimento esclusivo, se non in quanto si è realmente inven- tore.» Conseguentemente a queste medesime idee, la legge francese del 184" minaccia di multa gl’inventori muniti di brevetto, i quali, menzionando questa loro qualitá, non ag- giungano le parole: «senza guarentigia da parte del Go- verno.» Questa dichiarazione è necessaria a distruggere l’er- rore in cuî facilmente si è indotto dalla inopportuna solen- nitá del titolo e dalla falsa denominazione di «brevetto d’in- venzione,»

Appresso noi la legge ora vigente è tale, che dalle sue pre- serizioni discende a filo di logica la erronea conseguenza che in realtá il privilegio dia sicurtá all’universale della riuscita e del merito della invenzione.

Diffatti articolo 1, giá due volte citato, delle patenti del 1826 distingue le invenzioni di privilegio da quelle che, quantunque vantaggiose, non saranno di tal momento da po- terne ottenere il favore,

E per vero, allorchè un inventore chiede un privilegio, la reale accademia delle scienze è all’uopo consultata; le Ca- mere di commercio sono invitate a fare le Zoro osservazioni,

(1) Die Verleihung von Gowerbs-privilegiensteht dem Konige allein zu, $ 82 Gesetz voma 10 febb, 1342,