Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/494

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TITOLO FRIMO.

Caro ].

il primo capilola di questo titolo concerne i diritti d’inven-

° tore, cioè la loro indole e la loro origine,

Il primo articolo riconosce un diritto esclusivo nello in- veniore, ma annunzia che verrá limitato e soitoposto a spe- ciali condizioni. Questo diritto cosí determinato e circoscritto costituisce una privativa. I motivi di questa disposizione sono stati a safficienza esposti nella prima parte della presente re- lazione.

Pongasi mente però a quelle prime parole «l’autore di una nuova invenzione o scoperta industriale,» con le quali ab- biamo inteso di qualificare neltamente quel fatto da cai emerge il dirdito di privativa, e che non consiste in ogni specie di trovato, ma sí nel solo trovato nuovo ed indu- striale.

A prima giunta pare soverchio lo epiteto di nuovo apposto alla parola invenzione o scoperta ; e sembra che niuno possa affermare di avere fatta una invenzione, se non avrá inven- fata una cosa nuova. Ma realmente può avvenire il contrario; e siccome il Pascal ancora fanciullo inventava non poche delle prime proposizioni della geometria par des barres el des ronds, mentre la geometria esisteva, cosí taluno potrebbe inventare davvero, cioè trovare per virtú del proprio inge- gno, cosa a lui ignota, ma non giá nuova per gli altri, e però non meritevole di ricompensa. Poichè sarebbe strano il pre- tendere che la legge, per assicurare ad un solo l’esercizio esclusivo d’un trovato nuovo per lui, ne privasse gli altri, i quali giá il conoscevano, e perciò ne avevano 0 poteano averne il libero uso.

A questo modo confischerebbesi il preesistente e comune diritto di tntti, anzichè sancire il nuovo € speciale diritte dun solo,

Oltre a che le legislazioni diversificano quanto alla defini- zione della novitá d’un trovato ; sicchè era necessario accea- pare a questa novitá per torne occasione a definirla,

NelPultimo progetto votato dalla Camera dei rappresen- tanti nel Belgio non si fa menzione della novitá della sco- perta, se non quando parlasi delle cause di nullitá d’un bre- vetto, tra cui si annoverano queste: cioè se l’oggetto della privativa era giá impiegato, messo in opera.o usufratiuato da un ferzo nel regno con une scopo commerciale, prima della data legale dell’invenzione; evvero se la specificazione completa e i disegni esatti dell’oggetto sono stati prodotti... «00... in un’opera e raccolia stampata, pubblicata nel Bel- gio (1). Ond’è che, secondo queste distinzioni, una scoperta descritta minutamente in un’opera non pubblicata nel Belgio, ovvero praiicata altrove che nel regao ed anche nel regno con uno scopo non commerciale, sarchbe sempre capace di privativa.

La legge austriaca del 188% chiama nuovo ogni trovato che non è messo ia pratica nell’impero austriaco, nè descritto in un’opera stampata (2).

{1) «Si l’objet breveté a été employé, mis en euvre cu ex- ploité par un tiers dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l’invention, ete. Lorsqu’il sera prouvé que la spécification complete ot les dessins exacts de l’objet breveté ont été produits antérieurement è la date du dé- pòt, dans un cuvrage ou recueilimprimé, publié en Belgique» (art. 11 du projet).

(2) Arbicolo 1, alinea ultimo.

Lo statuto americano del 1836 parla di trovati iguoti o non adoperati da altri prima della loro invenzione, e che, prima della data della dimanda di petente, non sono stali giá messi pubblicamente in uso o in vendita (41).

lofine l’articolo 31 della legge francese del 1844 dichiara che «non sará ripuiata nuova qualunque scoperta, inven- zione o applicazione che, in Francia o all’estero, ed ante- riormente alla data del deposito della dimanda, avrá ricevuto una pubblicitá sufficiente per poter essere eseguita» (2).

Le altre legislazioni seguono Puna © l’altra di queste defi- nizioni, secondo che i loro compilatori o si hanoo proposto di riconoscere soltanto i diritti dell’inventore, o han volato, con la-speranza di una privativa, allettare gl’imprenditori alla pratica di invenzioni nofe, ma non ancora messe in opera nel proprio Stato.

In questo secondo caso però la privativa essendo una mae niera d’incoraggiamento largito a chi prima esegue un’indu» stria nel regno, non è da confondere con quella che consiste in un diritto nascente dal proprio trovato, Queste due specie di privativa sarebbero per indole c per origiue affatto di- stinfe.

Quando la invenzione è nota, non corre alcuna diversitá giuridica o economica tra colui che primo concepisce il di- segno di praticarla, e qualsiasi altre individuo, il quale al par di iui si risolvesse nel tempo stesso ad attnarla. Ma quando il trovato è nuovo, quando cicè non era prima noto a nessuno, l’autore di esso é in una condizione affatto di- versa da quella in cui trovasi ogni altra persona. Egli solo può, egli solo sa qualche cosa che gli altri non sanno e non possono praticare; e però è secondo ragione che egli solo ab- bia la possibilitá legale di ciò fare, v di permettere ad un altro che ciò faccia.

  • Nulladimeno ove non si avesse altra notizia d’un’inven-

zione, se non quella di essere esistita un giorno, ma si fosse in seguito sperduta la memoria del come attuarla, dovreb- besi di necessitá salutare inventore colui che ritrovasse di nuovo questo come smarrito. Cosí, per esempio, tutti vede- vano le vecchie invetriate dei templi bellamente dipinte, futtj sapevano che fino a circa cinque secoli fa l’arte del colorare i vetri era stata praticata; ma niuno piú ne conosceva il se- greto, Nulla di piú giusto adunque che riconoscere come nuova invenzione il ritrovamento di quest’arte perduta.

La legge austriaca ha fatto di simiglianti trovati una cate- goria distinta, sotto il titolo di scoperte, ed ha chiamato con questo nome ogni rivelazione di un procedimento industriale esercitato ne’ tempi passati, ma perduto poi o generalmente igneto nello impero (3). Noi non abbiamo giudicato conve-

(1) Not Known or used by others before his or their disco- very or invertion thereof, and not, at the time of his appli- cation for a patent, in public use or on sale. Sect. VI.

{2) Ne sora pas réputée nouvelle toute découverte, invention cu application qui, en France ou á l’étranger et antérienrement á la date du dépòt de la demande, aura regu une publicité suf- fisante pour pouvoir étre exécutée,

Similmente nella convenzione commerciale dello ZoWvercin è detto: «Non saranno accordati brevetti per oggetti che prima fossero stati praticati o conosciuti in qualsiasi modo nel territorio dell’Unione. Sono specialmente esclusi dal be neficio di un brevetto le invenzioni che saranno state giá spie- gate per mezzo della stampa o del disegno in opere pubblicate nel paese 0 all’estero in lingua tedesca 0 in lingua straniera, in modo da facilitarne Vesceuzione a ogni persona capace» (art. 1).

(3) Articolo 1, n° 3, del decreto del 15 agosto 1852.